Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24972 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24972 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18274-2011 proposto da:
TOZZO

ROBERTO

(c.f.

TZZRRT68H16G1571),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 48, presso l’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

Data pubblicazione: 06/11/2013

rappresentato e difeso dagli avvocati TRINGALI
GIOVANNINO, ORTINI GUERRINO, giusta procura in
2013

calce al ricorso;
– ricorrente –

1340

contro

FALLIMENTO

NUOVA

FORTUNA

S.P.A.

(c.f./p.i.

1

020949480251),

in persona

del

Curatore dott.

FABRIZIO MANCINELLI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l’avvocato
PERICOLI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 27/05/2011i h.

.148L, rio 2 .C- -Ì

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/09/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

GUGLIELMO PERICOLI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per la
improcedibilità o nel merito rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Tozzo Roberto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
otto motivi avverso il decreto depositato il 27.5.11 con cui il
passivo del fallimento Nuova Fortuna spa dal quale 1 ‘odierno
ricorrente era stata escluso non avendo fornito la prova della
esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il fallimento della società ha resistito con controricorso
illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la ragione di inammissibilità
dedotta in sede di discussione del Procuratore generale
secondo cui, dovendosi ritenere il termine per il deposito del
ricorso per cassazione dimidiato in conseguenza della
dimidiazione del termine per proporre ricorso, nel caso di
specie il detto termine di deposito non sarebbe stato rispettato.
La tesi non ha fondamento avendo questa Corte affermato che,
la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per
cassazione prevista dall’art. 99 della legge fall. non si applica
anche al controricorso,e ciò perché il tenore letterale e il
carattere eccezionale della detta norma , che deroga alla

Tribunale di Ancona , aveva rigettato l ‘opposizione allo stato

disciplina generale del termine per proporre ricorso per
cassazione, ne impediscono l’estensione, anche analogica. (
Cass 8542/11).
Tale affermazione di principio non può che trovare
applicazione anche in riferimento al termine per il deposito che
nella fattispecie è stato rispettato.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente
deduce che il tribunale ha rigettato l’opposizione sulla base di
eccezioni sollevate in sede di opposizione dalla curatela
fallimentare del tutto nuove rispetto alle ragioni addotte dal
giudice delegato per rigettare la domanda di insinuazione, e che
il decreto impugnato avrebbe altresì violato l ‘art. 112 c.p.c..
Secondo il ricorrente, mentre il Giudice delegato in sede di
verifica dello stato passivo aveva rigettato la domanda da esso
proposta perchè era pendente azione di responsabilità, il
Tribunale di Ancona, decidendo sull’opposizione, ha rigettato
la domanda ritenendo la nullità del rapporto di lavoro.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,
sono manifestamente infondati.
Va premesso che contrariamente a quanto asserito con il primo
motivo, il Tribunale non ha emesso alcuna pronuncia relativa
alla nullità del rapporto di lavoro subordinato , ma ha
semplicemente accertato che lo stesso non era stato provato

risulta quindi essere anche in questo caso di giorni venti e che

dopo avere altresì rilevato, analogamente alla decisione del
giudice delegato, la pendenza dell’azione di responsabilità.
A prescindere da ciò,questa Corte ha già affermato che nel
giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di
introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a
proporre, a norma dell’art. 99, comma settimo, legge fall.,
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche
nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato
passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito
di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme
compatibili con il rito camerale.(Cass 7918/12; Cass 8929/12).
Peraltro, va osservato che, nel caso di specie, il tribunale ha
emesso la pronuncia di rigetto dell ‘opposizione ,e quindi della
domanda di ammissione al passivo ,non già in virtù della
eccezione di parte sollevata dal curatore bensì in ragione del
potere d’ufficio di rilevare Pinfondatezza delia domanda.
Questa Corte ha infatti costàntemente affermato che il giudice è
tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente
dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento
giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o
impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti
di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in
giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare

esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime

che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della
domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la
successiva caducazione del diritto con essa fatto valere,
possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze
non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole
processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in
ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di
norma, “ex officio

(L

in ogni stato e grado del processo,

nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi.( Cass
11108/07,Cass 410168;Ca’ss 723/67; Cass 695/66;Cass
1329/63).
Ben poteva dunque il curatore sollevare nuove eccezioni ma, a
prescindere da ciò, del tutto correttamente il giudice ha
esercitato il proprio potere d’ufficio di accertare il fondamento
della domanda proposta senza incorrere in alcuna violazione
dell’art 112 cpc.
Con il terzo motivo il Tozzo lamenta la violazione dell’ art.
1421 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., censurando il decreto
del Tribunale di Ancona laddove ha ritenuto che fosse a carico
del lavoratore l’onere di provare la validità del rapporto di
lavoro subordinato, pur se coesistente con la carica di
amministratore ricoperta.
II motivo è infondato.

“rite et recte” acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che per la
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un
membro del consiglio di amministrazione di una società di
capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è
fornisca la prova della sussistenza del vincolo della
subordinazione e, cioè, dell’assoggettamento, nonostante la
suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e
disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel
suo complesso. L ‘accertamento della compatibilità dei diritti e
dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le
funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di
fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da
motivazione immune da vizi logici. (Cass 5418/96;Cass
1081/99;Cass 12546/00;Cass 11978/04).
Era dunque onere della ricorrente provare l’esistenza del
rapporto di lavoro subordinato come correttamente affermato
dal Tribunale.
Nel motivo in esame è, inoltre, erroneamente sostenuto — come
già rilevato – che nel decreto venga fatta una questione di
nullità del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi invece di
onere di prova della esistenza dello stesso.
Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità
del procedimento di opposizione allo stato passivo per non

necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto

essergli stato consentito di fornire la prova in merito alle
circostanze di fatto relative alla esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella
dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo
del fallimento non è un giudizio d’appello, pur avendo natura
impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708,Cass ord. 22
febbraio 2012 n. 2677), sicché la disciplina applicabile deve
essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n.
6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede
che l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare
specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i
documenti prodotti.
In tal senso è già stato chiarito che è fatto onere al creditore
opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice
delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti
al tribunale la documentazione già prodotta nel corso della
verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne
consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel
merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dci
documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi
dell’art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza).

disciplina della art 99 1.f, come risultante dalla riforma operata

(Cass 493/12).
Poiché dette richieste istruttorie e produzioni documentali
erano nel caso di specie necessarie, a prescindere dalla
eccezione del fallimento, al fine di provare il fondamento della
domanda, e ,cioè, della esistenza del rapporto di lavoro

subordinato, la mancata indicazione e richiesta nell’atto di
opposizione di siffatti mezzi probatori ha comportato la
decadenza da tali mezzi e la conseguente mancata prova in
ordine alla sussistenza del predetto rapporto, come
correttamente rilevato dal Tribunale di Ancona.
Trattandosi di decadenza non poteva darsi luogo
all’applicazione della concessione dei termini deli ‘art 183
cpc.,come ancora una volta correttamente rilevato dal
Tribunale, in considerazione soprattutto del fatto che nel caso
di specie , anche ove applicabile, non si sarebbe potuto dar
corso alla concessione del termine di cui all’art 183 comma 6 n.
3, previsto esclusivamente per consentire la replica e la
richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed
eccezioni nuove della parte convenuta, laddove, come si è
visto, l’onere di provare il fondamento della propria domanda
prescindeva da ogni eccezione di controparte.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce un vizio di motivazione
del decreto impugnato, sostenendo che i giudici di merito non
avrebbero considerato che il credito vantato riguardava

prestazioni lavorative rese in un periodo in cui egli non
ricopriva più la carica di amministratore della società e che,
conseguentemente, per lo meno per tale periodo, gli sarebbe
spettato il riconoscimento delta retribuzione.
motivo è infondato.
prova dell’esistenza del , rapporto di lavoro subordinato
comporta il rigetto della domanda anche per l ‘asserito periodo
in cui lo stesso avrebbe continuato a svolgersi successivamente
alla cessazione della carica sociale.
Con il motivo in esame il ricorrente deduce anche la mancata
contestazione da parte della curatela dei crediti da esso fatti
valere quanto a periodi ed ammontare.
Tale censura è infondata poiché la contestazione da parte del
fallimento della sussistenza del rapporto di lavoro implica
anche la contestazione del quantum.
Sempre con il motivo in esame viene altresì dedotto il mancato
esame di alcuni documenti ( buste paga,lettere della curatela
etc) ma non viene indicato nel ricorso, in violazione dell’art
366 n. 6 cpc , ove detti documenti siano rinvenibili nel
fascicolo di parte della fase di merito onde detta doglianza è
inammissibile.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione
dell’art 1428 c.c per non avere il tribunale specificato da quale

Come correttamente osservato dal giudice di merito, la mancata

nullità era affetto il rapporto di lavoro subordinato.
H motivo è infondato per le ragioni a suo tempo esposte. H
tribunale non ha emesso alcuna pronuncia di nullità ma si è
limitato a dichiarare 1 ‘insussistenza del rapporto di lavoro
subordinato per mancanza di ogni prova in proposito.
riconoscimento del diritto alla retribuzione per un rapporto di
lavoro che aveva comunque ,avuto attuazione.
Tale motivo è infondato in ragione di quanto esposto in
relazione al settimo motivo poiché il ricorrente dà per acquisita
una circostanza (lo svolgimento di un rapporto lavorativo) che
il tribunale ha escluso perché non provata.
Il motivo è inoltre inammissibile sotto un diverso profilo
poiché prospetta una questione che appare nuova, di cui il
tribunale non fa alcun cenno, e, cioè, quella di un diritto a
retribuzione per un rapporto lavorativo anche se non
qualificabile di natura subordinata.
E’ appena il caso di rammentare a tale proposito che questa
Corte ha già chiarito che l’art. 99 legge fall., nel testo novellato
dal d.Igs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007,
configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in
senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove,
non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di
fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che

Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce il mancato

solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non
prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di
opposizione. ( Cass 9341/12).
Il ricorso va in conclusione respinto.
11 ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre euro
200,00 per esborsi ed oltre accessof di legge.
Roma 19.9.13
Il Con .est.
Il Presidente

spese processuali liquidate come da dispositivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA