Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24971 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14849/2009 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), T.P. (c.f.

(OMISSIS)), M.G. (c.f. (OMISSIS)),

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l’avvocato CORONAS Salvatore,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORONAS UMBERTO,

giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 22 gennaio 2001 S.G., T.P., M.G. ed S.A. ricorrevano alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, chiedendo che il Ministero delle Finanze fosse condannato a rimborsare ad essi ricorrenti quanto trattenuto sul loro trattamento di ausiliaria, ai sensi della L. n. 252 del 1963, art. 1 e degli atti amministrativi conseguenti.

Precisavano di essere ufficiali delle FFAA cessati dal servizio, transitati prima in ausiliaria e quindi in riserva. Durante l’ausiliaria il loro trattamento economico era stato assoggettato al contributo di cui al predetto art. 1, in favore del Fondo Credito Dipendenti dello Stato. Non avendo essi contratto prestiti durante l’ausiliaria stessa, al termine della medesima il contributo avrebbe dovuto esser loro rimborsato, come disposto dalla norma invocata.

Sostenevano, all’uopo, che detta norma non si poteva considerare abrogata dal D.P.R. n. 1032 del 1973.

L’udienza di discussione della causa veniva tenuta il giorno 21 marzo 2006. In quello stesso giorno il giudizio si concludeva e veniva emessa la sentenza del Giudice delle pensioni n. 631 del 2006, pubblicata il 10 luglio del 2006, che dichiarava inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione contabile. I predetti si rivolgevano alla Corte d’appello di Venezia chiedendo che il Ministro dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a risarcire i danni non patrimoniali da essi subiti a seguito della eccessiva durata del processo contabile innanzi menzionato, per l’importo pari a Euro 10.000 ciascuno, oltre alle spese, ai diritti ed agli onorari da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

La Corte di Venezia rigettava il ricorso. Rilevava che i ricorrenti avevano allegato l’eccessiva durata del processo presupposto, originato tuttavia,questo, da una domanda evidentemente infondata alla luce di tutta la giurisprudenza del giudice contabile e della Corte costituzionale. Ad avviso della Corte veneta infatti alcuna disposizione di legge prevede la possibilità di attribuire alle situazioni descritte dai ricorrenti i benefici sollecitati. Pertanto gli interessati non potevano non essere consapevoli della infondatezza delle proprie domande cosicchè non si poteva ritenere che essi avessero sofferto l’asserito danno morale conseguente allo stato d’ansia. Compensava, ritenendo sussistenti giusti motivi, le spese del giudizio.

Contro questa decisione ricorrono alla Corte di Cassazione con atto articolato su tre motivi chiedendone l’annullamento per violazione di legge, e quindi insistendo per la decisione della causa nel merito S.G., T.P., M.G., ed S. A..

Resiste con controricorso il Ministro della economia e delle finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con il previsto quesito, i ricorrenti lamentano violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Sostengono l’erroneità della decisione laddove essa ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale da eccessiva durata e quindi il diritto ad ottenere la riparazione richiesta, in conseguenza di un indebito sindacato sul merito della questione, mai esaminato nel giudizio presupposto, nel quale, come si è precisato, vi era stata pronuncia sulla sola giurisdizione.

2. La doglianza è fondata. La corte territoriale era stata investita di una domanda di equa riparazione riguardante un giudizio nel quale si era esaminata e decisa la sola questione della giurisdizione.

Essa, dunque,anzitutto non aveva alcun potere di dar luogo, come si fosse trattato di un giudizio di impugnazione della prima sentenza, ad un esame del merito della domanda, come invece ha fatto. Quindi avrebbe dovuto occuparsi della sola valutazione del giudizio pensionistico, esaminandolo alla luce del suo effettivo contenuto e delle sue particolarità eventuali.

Detta conclusione, che risponde ad elementari canoni di logica del processo e di ratio ermeneutica, è stata peraltro affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, cha ha dato luogo ad un orientamento che il collegio condivide (Cass. n. 15395 del 2003). Pertanto erroneamente il giudice dell’equa riparazione si è pronunciato su una domanda mai sottoposta al suo esame e conseguentemente malamente ha negato la sussistenza del diritto in questione.

3. La fondatezza del motivo esaminato assorbe la trattazione dei motivi successivi i quali propongono ulteriori profili della medesima doglianza di diritto.

4. Il fondamento del ricorso non conduce tuttavia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata ad altro giudice del merito, potendo la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito in ordine alla sussistenza del diritto alla riparazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

4.a. La domanda di equa riparazione, dunque, è fondata, giacchè il giudizio innanzi al giudice delle pensioni è durato all’incirca cinque anni e mezzo, e dunque andando oltre il termine di durata ragionevole ritenuto, dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema oltre che dalla CEDU, in tre anni per siffatti giudizi.

Risulta pertanto di circa due anni e mezzo il periodo di tempo eccedente la durata ragionevole, senza che alcuna particolarità concreta lo giustifichi. A questo periodo va commisurare la riparazione richiesta.

Osserva ancora il collegio che contrariamente a quanto ritiene la difesa ricorrente trattandosi a proposito del giudizio presupposto, di giudizio amministrativo all’interno del quale sono previsti meccanismi di sollecitazione della decisione del giudice, mai attivati nella specie, la riparazione può essere contenuta anche nei limiti di circa Euro 500,00 per ogni anno di ritardo. Il collegio pertanto ritiene riparazione adeguata per ciascuno degli odierni ricorrenti la somma di Euro 1300,00.

La soccombente amministrazione va quindi condannata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio svoltosi davanti alla Corte veneta, nonchè quelle relative al presente giudizio di legittimità, sempre in favore di ciascuno dei ricorrenti, da attribuirsi ai costituiti procuratori per dichiarata fatta anticipazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accoglie le domande degli odierni ricorrenti e condanna la Amministrazione resistente al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 2000,00 con gli interessi legali a decorrere dalle domande stesse. Condanna la Amministrazione suddetta al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 100,00 per onorari ed in Euro 50,00 per esborsi in favore di ciascuna delle parti private.

Condanna ancora la Amministrazione soccombente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per onorari ed in Euro 100,00 per esborsi, in favore di ciascuno dei ricorrenti, il tutto da attribuirsi agli avvocati Salvatore ed Umberto Coronas in solido, per dichiarata fatta anticipazione.

Così deciso in Roma, il 28 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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