Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24971 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3369/2017 proposto da:

M.C., M.G., M.E., difesi dagli

avvocati Raimondo Tripodo, e Salvatore Loggia, domiciliazione presso

indirizzi p.e.c. studiotripodo.avvocatiagrigento.it, ovvero

salvatoreloggia.avvocatiagrigento.it;

– ricorrenti –

contro

BANCA SANTA ELISABETTA SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMMASO GASPARE MARIA BONSIGNORE;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO, difesa dall’avvocato GIUSEPPE PERITORE,

domiciliazione presso indirizzo p.e.c.

avv.peritore.avvocatiagrigento.it;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1307/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.C., M.E., M.G. si opponevano all’esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca Popolare Sant’Angelo, s.p.a., deducendo la nullità del mutuo fondiario azionato come titolo, per anatocismo e interessi usurai, e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme illegittimamente pagate oltre al risarcimento dei danni materiali e morali;

resisteva la Banca Popolare Sant’Angelo che chiedeva ed era autorizzata a chiamare in causa la società cooperativa Credito Cooperativo di Santa Elisabetta quale cedente del ramo di azienda che, come tale, aveva traslato il credito azionato;

si costituiva anche la chiamata in causa che eccepiva a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva, oltre a contestare anch’essa il merito dell’opposizione;

il Tribunale dichiarava privo di efficacia il pignoramento e condannava la Banca Popolare Sant’Angelo a restituire agli opponenti una somma in ragione del ravvisato anatocismo;

la Corte di appello, pronunciando sui gravami principale della Banca Popolare Sant’Angelo e incidentale degli originari opponenti, li rigettava rilevando, per quanto ancora importa, che:

-legittimata passiva era l’appellante principale che quale cessionaria aveva promosso l’esecuzione, salva domanda di garanzia non proposta, risultando inconferente l’invocato principio ex art. 2560 c.c., comma 1 e art. 1273, c.c., di cui avrebbe potuto avvalersi un creditore per negare la liberazione dai debiti aziendali del cedente, e non il cessionario;

– la consulenza contabile aveva accertato l’anatocismo, mentre andava esclusa l’usurarietà sia perchè i criteri della L. n. 108 del 1996, non erano applicabili alle pattuizioni precedenti la sua entrata in vigore, e al riguardo non era stata provata nè la sproporzione degli interessi rispetto al tasso medio praticato per operazioni similari nè la condizione di difficoltà data dalla impossibilità di ottenere, pur fuori di uno stato di bisogno, condizioni migliori; sia perchè, quanto alle pattuizioni successive, la banca aveva allegato di rinunciare, rispetto ai contratti di mutuo scaduti e rinnovati fino a quello azionato, agli ulteriori interessi di mora dovuti;

– quanto all’allegazione della violazione del preteso vincolo di destinazione delle somme mutuate, non veniva in gioco il regime del mutuo di scopo quanto quello fondiario;

– la pratica anatocistica della banca non era idonea neppure in astratto a determinare i danni affermati;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione M.C., M.E., M.G. articolando due motivi;

resiste con controricorso, corredato di memoria, la Società Cooperativa Santa Elisabetta;

resiste con controricorso la Banca Popolare Sant’Angelo che ha proposto, altresì, ricorso incidentale articolato in due motivi.

Rilevato che:

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 644, c.p., artt. 113,115 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 1325,1343 c.c., art. 1418 c.c., comma 2, art. 1815 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– avrebbe dovuto riconoscersi l’usurarietà sopravvenuta trattandosi di norme imperative immediatamente applicabili;

– lo stato di bisogno era stato riconosciuto dal creditore procedente ed era “in re ipsa” per l’evidente difficoltà economica che aveva portato i deducenti a stipulare mutui successivi costituenti un “unicum” negoziale, offrendo in garanzia in medesimi immobili, dal che non poteva che derivare la consapevolezza di ciò da parte creditrice;

– avrebbe dovuto riconoscersi, ai fini della verifica usuraia, la sommatoria del tasso di mora e di quello convenzionale, dovendosi aver riguardo al costo effettivo e finale del credito, commissioni incluse;

– la pretesa rinuncia agli interessi di mora dovuti in base ai mutui precedenti e rinnovati fino a quello azionato, era circostanza indimostrata e contrastante con il materiale probatorio, posto che tutte le somme dovute erano state reiteratamente capitalizzate nei mutui rinnovati, con operazione contabile che solo fittiziamente aveva determinato l’erogazione di somme ai mutuatari, in frode alla legge;

con il secondo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., nn. 2 e 3, artt. 1344,1418,1813, c.c., artt. 61,112,115,116 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i plurimi mutui concretavano un’unica operazione negoziale volta a superare, in frode alla legge, le pregresse e invece derivate illiceità anatocistiche e usuraie, senza che vi fosse stata mai un’effettiva erogazione delle somme ai mutuatari quale richiesta dal regime legale del contratto, laddove, al contrario, l’istituto bancario avrebbe dovuto interrompere la linea di credito per evitare le violazioni di legge ed aveva invece violato gli obblighi informativi del cliente imposti per tali operazioni di finanziamento;

con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 336 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente era carente di legittimazione passiva, sicchè la chiamata di terzo in tal senso sarebbe stata legittima, essendovi stata cessione di azienda con scissione parziale, con pattuizioni che confermavano la solidarietà comunque prevista, non potendo intervenire la sostituzione del debitore, ovvero l’acquirente dell’azienda, se non con il consenso del creditore mai prestato;

con il secondo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, poichè la Corte di appello avrebbe errato sommando tassi di mora e tassi convenzionali al fine di verificare il superamento del tasso soglia, con conseguente illegittimità della condanna restitutoria avallata;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato;

va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla Banca Popolare di Sant’Angelo, poichè si applica il regime anteriore alla L. n. 69 del 2009, atteso che l’originaria opposizione all’esecuzione risulta pacificamente essere stata proposta nel 2005 (art. 58 della Legge citata);

nel merito cassatorio, deve prima di tutto ricordarsi come questa Corte abbia chiarito che nei contratti di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass., Sez. U., 19/10/2017, n. 24675);

con ciò, dunque, è stata esclusa la configurabilità di una usurarietà sopravvenuta, rilevando il momento della stipula (Cass., 30/10/2018, n. 27442);

inoltre, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui nel contratto di mutuo, la nullità ex art. 1815 c.c., comma 2, della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 3, secondo periodo, ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti, con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, nonchè della condizione di bisogno di colui che promette gli interessi, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall’impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede: la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (Cass., 12/09/2014, n. 19282);

è infatti evidente che la grave difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, che sarebbe stata ammessa dalla creditrice, non va confusa con lo stato di bisogno in parola, diversamente incorrendosi nella semplificazione tautologica per cui chi non adempie alle proprie obbligazioni lo fa legittimamente perchè non può;

quanto allo tema della sommatoria tra tasso moratorio e convenzionale al fine di verificare l’usurarietà (rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite da Cass., 22/10/2019, n. 26946), oltre che delle altre componenti di costo del credito, parte ricorrente non allega quando e come lo avrebbe specificatamente sollevato nel merito, trattandosi quindi di questione inammissibilmente nuova, nè supera la “ratio decidendi” indicata dalla Corte territoriale che ha escluso l’usurarietà del tasso per incontestata rinuncia della banca agli interessi di mora dovuti in forza dei “mutui scaduti” (pag. 14 della sentenza impugnata);

quest’ultimo accertamento è stato censurato genericamente indicandolo, in modo apodittico e volto a inammissibili riletture istruttorie, come solo affermato dal creditore procedente e in “dissonanza col risultato probatorio” (pag. 16 del ricorso), senza neppure chiarire e dimostrare, ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, quando e come sarebbe stata effettuata la specifica contestazione ovvero, comunque, in quali esatti termini sarebbe stata smentita dalle risultanze probatorie, in tesi non esaminate, l’allegazione in parola;

analogamente, in ricorso non si dimostra come sarebbe emerso che i rinnovi dei mutui inglobavano la capitalizzazione degli interessi ulteriore a quella accertata e scorporata dalla Corte di appello nello statuire sull’anatocismo;

il secondo motivo di questo ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;

i ricorrenti, come detto, non dimostrano come e in che termini sarebbe specificatamente emerso nel giudizio di merito che i rinnovi dei mutui non andavano invece a dilazionare le obbligazioni restitutorie a diverse condizioni senza capitalizzazioni ulteriori illegittime, come infatti obiettato in controricorso dalla società cooperativa Santa Elisabetta (pag. 26), bensì solo a capitalizzare tutto il pregresso dovuto, interessi inclusi;

il tutto fermo restando che il requisito della consegna, riferibile al mutuo, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari e alla loro sostituzione con annotazioni contabili (Cass., 30/11/2011, n. 25569, Cass., 27/08/2015, n. 17194, Cass., 27/10/2017, n. 25632);

peraltro, nello stesso ricorso (pag. 21) viene richiamata la consulenza officiosa che aveva accertato per un verso l’utilizzo delle somme per estinguere la debenza precedente (che già costituisce una disponibilità e utilizzo delle somme stesse, affatto fittizio), per altro verso accreditamenti residui;

nè in alcun modo risulta idonea censura dell’interpretazione negoziale offerta dalla Corte di appello che ha escluso, al contempo, la natura di mutuo di scopo: per un verso non si riporta il tenore del contratto a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per altro verso non vi è specifica critica sull’ermeneutica in parola, peraltro sindacabile in questa sede senza risolvere il gravame nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987);

infine, la pretesa violazione degli obblighi di interruzione cautelativa della linea di credito e d’informativa al mutuatario, risultano questioni del tutto nuove e come tali inammissibili;

quanto al ricorso incidentale si evidenzia, disattendendo le eccezioni sollevate dei ricorrenti principali, che è tempestivo rispetto al doppio termine ex art. 369 c.p.c., comma 1;

nel merito cassatorio, il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile;

la censura non riporta il tenore della chiamata di terzo e dell’atto di appello in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 e si risolve in affermazioni apodittiche che, al contempo, non si misurano neppure astrattamente con la ragione decisoria del giudice di merito che ha chiarito come la legittimazione passiva derivava dall’essere creditore procedente, laddove i principi di cui all’art. 2560 c.c., n. 1 e all’art. 1273, c.c., sono invocabili dal creditore ceduto che neghi la liberazione del cedente, e non dal cessionario;

ciò che ha poi aggiunto la Corte territoriale non è, come vorrebbe la difesa della banca, che quest’ultima non poteva chiamare la cedente indicandola come vera legittimata passiva, bensì che la deducente avrebbe potuto, in tesi, chiamare in garanzia, in forza delle pretese pattuizioni contrattuali, la cedente medesima, come non risultava aver fatto;

il secondo motivo di questo ricorso è inammissibile;

la Corte di appello non ha statuito alcuna usurarietà, sicchè non si comprende a quale utile fine ci si dolga della pretesa e indimostrata sommatoria del tasso moratorio a quello convenzionale;

la condanna restitutoria, evocata in una cornice anche qui del tutto apodittica, si riferisce all’anatocismo, ovvero alla diversa capitalizzazione degli interessi nei singoli mutui;

spese compensate per reciproca soccombenza tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale;

spese secondo soccombenza nel resto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.

Condanna i ricorrenti principali in solido alla rifusione delle spese della controricorrente società cooperativa Santa Elisabetta liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese della controricorrente società cooperativa Santa Elisabetta liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali in solido e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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