Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24970 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17907/2006 proposto da:

STUDIO ROSIN S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore

pro tempore, R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, C.NE

CLODIA 29, presso l’avvocato RINALDI FERRI LUIGI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIANNIOTTI GAJULLI FRANCA,

GIANNIOTTI ISABELLA, giusta procura a margine del Scorso;

– ricorrenti –

contro

T.R.;

– intimata –

sul ricorso 20794/2006 proposto da:

R.T.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 50, presso lo STUDIO IORIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTIGA ENRICO, FONZO MAURO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

STUDIO ROSIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA

29, presso l’avvocato RINALDI FERRI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANNIOTTI GAJULLI FRANCA,

GIANNIOTTI ISABELLA, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1931/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUIGI RINALDI FERRI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale; udito, per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato MAURO FONZO che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.V.R., con citazione del 14 luglio 1999, precisando di essere artista riconosciuta a livello internazionale, tra l’altro nota come ideatrice di sculture in vetro realizzate con l’apporto dei maestri vetrai di Murano, lamentava che nel catalogo di R.D., fratello del maestro vetraio R.L. ormai scomparso, che aveva con essa esponente realizzato lavori in vetro, erano inserite sculture costituenti plagio di tre sue opere. Citava pertanto R.D. e la srl Studio Rosin, subentrati nell’azienda del defunto R.L., davanti al Tribunale di Venezia chiedendone la condanna al risarcimento del danno, alla cessazione della condotta illecita, altresì ad apporre il nome di essa esponente sulle opere e sui cataloghi relativi, nonchè a pubblicare a loro spese la sentenza su quotidiani. Resistevano i convenuti sostenendo che la attrice aveva collaborato con il R.D. alla stesura di schizzi e bozzetti, e che per tale attività era stata retribuita. Negavano l’esistenza del plagio affermato dalla attrice, eccepivano la prescrizione del pur negato illecito, la mancanza di colpa ed infine di qualunque pregiudizio in capo alla predetta.

Il Tribunale di Venezia respingeva l’eccezione di prescrizione, accertava la pressochè totale identità delle opere in questione come documentate dalle pubblicazioni prodotte ed emergente dall’istruttoria e ravvisava la ipotesi di contitolarità delle opere stesse, avendo partecipato alla loro creazione il maestro vetraio.

Osservava la mancanza della forma scritta relativa ad un’ eventuale cessione dei diritti di utilizzazione dell’idea artistica e pertanto riconosceva all’attrice il diritto al risarcimento del danno derivato dalla lesione del diritto morale di autore, liquidandolo equitativamente in Euro 23.500,00. Dava gli ordinari provvedimenti di inibitoria. Proponevano appello i convenuti, mentre la T. oltre a resistere,in via di appello incidentale chiedeva che fosse accertata la sua paternità artistica esclusiva, per le tre opere da essa rivendicate, ovvero I Danzatori, I Gemelli, e L’eclisse, o quanto meno per questa ultima. Chiedeva quindi che il danno fosse liquidato in misura maggiore rispetto a quella fissata dal primo giudice,che aveva essenzialmente fatto rilevare la circostanza della pubblicazione delle immagini delle opere in questione solo su un catalogo del R., e per l’esattezza in Euro 516.465,00 a titolo di danno patrimoniale e morale.

Il secondo giudice rigettava l’appello principale ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale. Riteneva provato innanzitutto che la T. era la creatrice esclusiva dei bozzetti delle opere in questione, successivamente realizzate dal maestro vetraio. Riteneva quindi che le idee creative ed artistiche realizzate nelle opere dell’attrice erano state copiate, con varianti poco significative nella realizzazione in altre opere dei convenuti. In particolare quanto all’opera Eclisse, realizzata su bozzetto dell’attrice non già da R.L. bensì dal maestro vetraio Z., opera poi premiata con il premio Murano, riteneva che l’idea ispiratrice era stata precisamente riprodotta in opere dei convenuti. Condivideva anche la conclusione del primo giudice secondo il quale le opere di si controverteva dovevano considerarsi create in coautoria della attrice T. e del maestro vetraio che, volta a volta,era intervenuto. A dire del secondo giudice, infatti, l’attività di detto esperto non si era espressa soltanto in abilità tecnico manuale esecutiva con ricadute di ordine estetico.

La Corte Veneta respingeva altresì la doglianza dei convenuti relativa alla rigettata eccezione di prescrizione rilevando che la prova dell’avvenuto decorso del termine quinquennale, che gravava sui convenuti, non era stata fornita. Escludendo poi, esaminando il contesto dei rapporti tra i R. e la T., la affermata mancanza di colpa nella realizzazione delle opere riproducenti la medesima idea creativa dovendo presumersi la conoscenza dei bozzetti della T. da parte dei R..

Quanto alla liquidazione del danno la corte d’appello individuava i presupposti dell’applicazione dell’art. 1226 c.c., e riteneva che la liquidazione del danno derivante dal plagio e dalla riproduzione commerciale del prodotto artistico dovesse tener conto, oltre che degli elementi considerati dal primo giudice, anche del gradimento del mercato e del prezzo di vendita delle opere commercializzate dai R.. Rilevava la mancanza di univocità degli elementi istruttori risalenti ai predetti elementi, e riteneva congrua la liquidazione, equitativa, del danno morale in Euro 60000,00 del danno patrimoniale in Euro 140000,00 riformando in tal senso la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione con atto articolato su due motivi, sintetizzarti in quesiti,lo studio Rossi in S.r.l. in persona del liquidatore. Resiste, e spiega ricorso incidentale T.R. in V.. La stessa deposita una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo del ricorso principale lo Studio Rosin lamenta la violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., nonchè la motivazione omessa ovvero, almeno, insufficiente o contraddittoria sul relativo punto della controversia ritenuto decisivo.

Il ricorrente ritiene che la Corte veneta riformando sul punto la prima decisione abbia fatto uso del potere equitativo per decidere in modo del tutto apodittico ed arbitrario. La sentenza impugnata infatti, secondo il ricorrente, mentre prende atto del fatto che le testimonianze non sono univoche e che il complesso degli elementi probatori non è del tutto tranquillizzante, ha tuttavia ritenuto di aumentare la cifra stabilita dal primo giudice sulla base di elementi e di circostanze che non consentono di far individuare il percorso logico seguito.

2.a. Osserva la Corte che è risalente l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale la liquidazione equitativa del danno, che è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione soltanto quando difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, oppure se essa si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, ovvero ancora sia radicalmente contraddittoria (Cass. n. 1529 del 2010 da ultimo. Ebbene la sentenza in esame, che correttamente da conto della impossibilità di definire con precisione la lesione patrimoniale lamentata,(peraltro se così non fosse non si sarebbe dato luogo a pronuncia equitativa), indica anche, in modo da far individuare il percorso logico del giudice, gli elementi ulteriori che ha ritenuto di considerare rispetto alla prima sentenza. In particolare il giudice di secondo grado ha rilevato che le opere in questione sono state vendute anche presso esercizi commerciali diversi da quelli dello Studio, e dunque che la loro diffusione commerciale, ovvero che lo sfruttamento commerciale della idea creativa, era stato più ampio di quello considerato dal primo giudice.

La stessa sentenza quindi, dando atto della diversità dei prezzi delle opere come riferiti dai testi ascoltati i istruttoria, ovvero della differenza tra i prezzi praticati nella vendita al pubblico (assai più alti), e quelli praticati nella cessione ad altri rivenditori, (più bassi), mostra di aver considerato la particolarita del mercato artistico di cui si tratta. Non è vero che tra i prezzi, ovvero all’interno della oscillazione tra i due prezzi ovviamente diversi, che vengono praticati nella cessione al pubblico rispetto che alla cessione al rivenditore che a sua volta dovrà vendere al pubblico, la Corte avrebbe dovuto scegliere uno dei due livelli e quindi adottarlo come unico parametro. La Corte ha preso atto del fatto che si trattava comunque di prezzi elevati anche laddove le cessioni erano avvenute a favore di rivenditori, dato questo che la prima sentenza non menziona. La Corte ribadisce che fatti, elementi e circostanze considerati nella liquidazione sono ricavati dagli atti di causa. Dunque essa, di fronte alla difficoltà che è la premessa logica che ha dato luogo alla regola di cui all’art. 1226 c.c., ovvero a quella di precisazione che la legge pretende, ha arricchito il quadro probatorio considerato dal primo giudice, motivando in tal modo la sua scelta.

La censura pertanto dietro lo schermo dell’affermazione della violazione di legge in realtà mira a pervenire ad un risultato pratico diverso ma attraverso, per l’appunto, una riconsiderazione del merito stesso della vicenda. Essa è inammissibile in questa sede.

3. Con il secondo motivo di ricorso lo Studio Rosin lamenta la violazione art. 2947 c.c., in relazione all’art. 2697 della medesima legge. Lamenta altresì la motivazione insufficiente o contraddittoria sul punto relativo, considerato decisivo della controversia. Ritiene che malamente è stata respinta l’eccezione di prescrizione, e, ricostruendo dal suo punto di vista le testimonianze, indica quella che a suo avviso è una contraddizione del giudice del merito relativamente al punto, controverso, della conoscenza da parte del creditore della condotta in tesi ritenuta illecita e dannosa.

3.a.Osserva il collegio che in sostanza il ricorrente ritiene che una più precisa indicazione, per ciascuna delle opere di cui si tratta, dell’autore (la T.) e del coautore (il maestro vetraio coinvolto volta a volta) avrebbe dovuto condurre, essendo i coautori contitolari del diritto in questione, a ritenere che la conoscenza del preteso fatto illecito era avvenuta anche da parte della signora T. prima di quanto ella ha affermato in causa.

Orbene, in via di principio va detto che il rapporto di coautoria non presuppone affatto per i coautori la condivisione dei medesimi stati psicologici nei confronti delle circostanze e dei fatti che riguardano il diritto comune. La Corte di merito, come prima di essa il tribunale, doveva occuparsi della eccezione di prescrizione con riferimento alla signora T.. Ed il fatto che il maestro vetraio, sia stato esso il fratello del R. oppure altro operatore del settore, abbia potuto conoscere prima della predetta creatrice del bozzetto l’eventuale illecito, non toglie che in causa rileva lo stato psicologico della sola T., e che questo dunque andava provato.

La doglianza, in quanto mira ad accertare una circostanza irrilevante in ordine alla fattispecie in oggetto, è anch’essa inammissibile.

4. Con il suo ricorso incidentale la T. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla L. n. 633 del 1941, artt. 6, 8, e 10, nonchè la motivazione insufficiente e/o contraddittoria relativamente alla nozione del diritto di autore rilevante nel caso concreto. Il motivo sostanzialmente afferma che l’opera Eclisse venne premiata nel 1989 con il prestigioso premio Murano. Pertanto non sarebbe chiaro, nel percorso logico della motivazione, in che modo sia stata ritenuta una coautoria tra la T. ed il maestro vetraio che ad essa collaborò. Ritiene invece che l’opera in questione doveva essere attribuita alla sola attività creativa esclusiva di essa artista,in quanto ideatrice e creatrice del bozzetto.

4.a. Osserva il collegio che l’art. 10 della legge sul diritto d’autore, al primo comma, stabilisce che se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Stabilisce quindi che le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Ebbene nella specie è emerso,ed il giudice di merito ne ha parlato, che per le opere realizzate attraverso l’apporto del maestro vetraio, quest’ultimo non conferisce soltanto un contributo tecnico, tendente a realizzare in modo fedele ed esecutivo un’ idea altrui convertendola in una materia solida assai particolare. Il maestro, in quanto esperto della particolarità di questa medesima,e dunque dei processi chimici, ed delle reazioni che essa subisce nel processo di raffreddamento e di solidificazione, e pertanto della morfologia che essa tipicamente può assumere evocando suggestioni specifiche nel pubblico, in realtà contribuisce, con i necessari adattamenti e momento per momento, alla stessa ideazione, oltre che alla realizzazione, di ciò che viene realizzato. In definitiva è come se il giudice del merito avesse detto, ma ciò si trae perfettamente dalla sentenza nella quale si distingue l’attività di autore del bozzetto da quella di maestro vetrario, che l’idea originaria delle bozze viene in qualche modo completata nel confronto con la materia vetro, attraverso l’opera, perciò stessa creatrice, del maestro vetraio.

4b. Ritiene il collegio che tale nozione sia oltrechè perfettamente condivisibile dal punto di vista processuale per la ricostruzione dei fatti dalla quale scaturisce, anche del tutto conforme allo nozione, di comune cultura, delle creazioni in questione.

Il giudice di merito ha fatto buon governo dell’art. 10 l.a.

individuando il valore non confondibile della mano particolare di un maestro vetraio e dunque del suo apporto creativo. Tale “non confondibilita” della mano, peraltro, non implica affatto, come sembrerebbe ritenere la ricorrente incidentale, una “distinguibilità obbligata” del contributo è quindi un contrasto con il primo comma dell’art. 10 della legge sul diritto d’autore. Piuttosto l’accertamento dei fatti di causa ha concluso la “mano inconfondibile” del maestro ha conferito il suo apporto artistico alla creazione dell’opera come ideata originariamente dalla T.. I due rapporti risultano, in quanto analogamente creativi, “indistinguibili ed inscindibili” nel senso di cui all’art. 10 l.a.

Il motivo è complessivamente infondato.

5.1 due ricorsi vanno pertanto rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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