Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24970 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24970 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso n. (18248/2012 R.G.) proposto da:
FALLIMENTO EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIASLI S.P.A., in
persona del curatore dott.ssa Paola Del Prete, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Sergio Menchini (C.F.
MNCSRG57P27Z614E)
a

e

prof.

Ilaria

Pagni

(C.F.

PGNLRI64L65M059H) ed elett.te dom.to presso lo studio

(e..80 di quest’ultima in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/A

2013
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 06/11/2013

-

EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.P.A. IN CONCORDATO
PREVENTIVO; CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI

– intimati e sul ricorso proposto da:

PREVENTIVO (C.E. 00143430460), in persona
dell’amministratore unico dott. Franco Colombini, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’avv. prof. Lorenzo Stanghellini
(C.F. STNLNZ63R12G7130), dall’avv. prof. Francesco Barachini (C.F. BRCFNC67P29G702V), dall’avv. Lorenzo
Scarpelli (C.F. SCRLNZ63C06D612K) e dall’avv. prof. Mario Libertini (C.F. LBRMRA42L24C351V) ed elett.te
dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via
Boezio n. 14

– controricorrente e ricorrente incidentale contro
FALLIMENTO EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIASLI S.P.A., come
sopra rappresentato difeso e domiciliato

– controricorrente a ricorso incidentale e contro
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI

– intimato sul ricorso proposto da:
CONSORZIO

NAZIONALE

IMBALLAGGI
2

CONAI

(C.F.

EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.P.A. IN CONCORDATO

05451271000), in persona del direttore generale dott.
Walter Facciotto, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. prof.
Gian Domenico Mosco (C.F. MSCGDM54R01H501H) ed elett.te

Cardelli n. 4

– controricorrente e ricorrente incidentale contro
EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.P.A. IN CONCORDATO
PREVENTIVO; FALLIMENTO EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIASLI
S.P.A.

– intimati sul ricorso (n. 18272/2012 R.G.) proposto da:
CONSORZIO

NAZIONALE

IMBALLAGGI

CONAI

(C.F.

05451271000), in persona del direttore generale dott.
Walter Facciotto, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. Gian
Domenico Mosco (C.F. MSCGDM54R01H501H) ed elett.te
dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza
Cardelli n. 4

– ricorrente incidentale contro
EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.P.A. IN CONCORDATO
PREVENTIVO; FALLIMENTO EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIASLI
S.P.A.
3

dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza

- intimati tw-

e sul ricorso proposto da:
EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.P.A. IN CONCORDATO
PREVENTIVO, come sopra rappresentato difeso e domici-

– controricorrente e ricorrente incidentale contro
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI, come sopra rappresentato difeso e domiciliato

– controricorrente al ricorso incidentale e contro
FALLIMENTO EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIASLI S.P.A.

– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.
820/2012 depositata il 14 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 luglio 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per il Fallimento Eurosak Imballaggi Industriali
I.

s.p.a. gli avv.ti Ilaria PAGNI e Sergio MENCHINT:
udito per la Eurosak Imballaggi Industriali s.p.a. in
concordato preventivo l’avv. Lorenzo STANGHELLINI;
udito per il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai
l’avv. Giam Domenico MOSCO:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-

liato

nerale dott. Pasquale FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso del Fallimento Eurosak, assorbito il terzo motivo; l’accoglimento del quarto e del sesto motivo del

e del secondo motivo, l’assorbimento del terzo e
l’inammissibilità del quinto motivo; l’inammissibilità
dei ricorsi incidentali della Eurosak.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca negò l’omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale proposto il
31 marzo 2011 dalla Eurosak Imballaggi Industriali
s.p.a., osservando:
che il credito per contributi di C 6.942.040,00,
più interessi di C 1.047.825,90, vantato dal Consorzio
Nazionale Imballaggi – Conai, considerato chirografario
dalla debitrice, godeva invece del privilegio di cui
all’art. 2758, primo comma, c.c. invocato dal creditore, oppostosi all’omologazione; sicché mancava la provvista necessaria per il suo soddisfacimento;
che comunque andava rilevata d’ufficio, pur non
avendo l’opponente sollevato la relativa questione, la
non fattibilità del concordato stesso, poiché il commissario giudiziale aveva evidenziato, nel suo parere
finale ai sensi dell’art. 180, secondo coma, legge

5

ricorso incidentale del Conai, l’infondatezza del primo

fallim.: la mancanza di impegni cogenti da parte delle
banche quanto all’apporto di nuova finanza dopo
l’omologazione; un deficit patrimoniale di oltre
850.000 euro registrato nei primi dieci mesi del 2011,

la mancanza di garanzie circa le previste dismissioni
di due immobili; la mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nel quinquennio 2011-2015 mediante le
risorse previste nel piano.
Con separata sentenza il Tribunale dichiarò quindi
il fallimento della società.
Il reclamo proposto da quest’ultima avverso entrambi i provvedimenti è stato accolto dalla Corte
d’appello di Firenze, la quale ha revocato la dichiarazione di fallimento osservando:
che al credito per contributi del Conai, soggetto
di diritto privato, non poteva essere riconosciuto il
privilegio speciale di cui all’art. 2758, primo comma,
c.c., non trattandosi di tributi indiretti ed essendo
comunque l’invocato privilegio privo di oggetto, dato
che un produttore di imballaggi, come la Eurosak, per
definizione si disfa dei beni su cui dovrebbe gravare
il privilegio con l’atto di immissione in commercio dei
medesimi costituente il presupposto contributivo;

6

con conseguente totale perdita del capitale in itinere;

che neppure poteva riconoscersi al Conai il privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma,
c.c., quanto al credito di rivalsa IVA sui predetti
contributi, sia perché la relativa richiesta non era

l’incapienza del privilegio per le stesse ragioni indicate a proposito del privilegio speciale di cui al primo comma dell’art. 2758 c.c.;
che la pretesa del Conai di essere inserito nella
classe dei creditori chirografari strategici, ossia
“essenziali per la realizzazione del piano” (dei quali
era prevista la soddisfazione in percentuale maggiore
degli altri) era inammissibile non avendo il creditore
votato sulla proposta concordataria e non potendo, dunque, essere considerato dissenziente;
che la contestazione della convenienza del concordato, da parte del medesimo creditore opponente, era
meramente astratta e teorica;
che il Tribunale aveva errato nel sindacare la
fattibilità del concordato, valutazione non consentita
al giudice essendo riservata ai soli creditori, nella
specie compiutamente informati e dunque consapevoli di
ogni possibile criticità dell’attuazione del concordato;

7

stata formulata con l’atto di opposizione, sia per

che non sussisteva alcun deficit di consapevolezza
da parte del ceto creditorio al momento della votazione, posto che gli elementi evidenziati dal commissario
nel suo parere finale altro non erano che una riconsi-

creditori, in particolare evidenziando l’aumento
dell’entità dello sbilancio fra attività e fabbisogno
concordatario.
Il curatore del fallimento ha proposto ricorso per
cassazione con tre motivi di censura. Un ulteriore ricorso, con sei motivi, è stato proposto dal Conai, il
quale ha anche presentato, sul ricorso del curatore,
controricorso contenente ricorso incidentale per cinque
motivi (riproducenti i primi cinque motivi del suo precedente ricorso). La Eurosak ha resistito al ricorso
del curatore con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato per un motivo, cui il curatore
ha a sua volta resistito con controricorso; la medesima
società ha altresì resistito al primo ricorso presentato dal Conai con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato per un motivo, cui il Conai ha
resistito con controricorso. Tutte le parti hanno anche
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

8

derazione delle criticità già riferite in precedenza ai

1. – I ricorsi iscritti ai nn. 18248/2012 R.G. e
18272/2012 R.G., con i rispettivi ricorsi incidentali,
tutti rivolti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

ricorso incidentale del Conai, proposto dopo la proposizione di ricorso autonomo da parte del medesimo ricorrente e dunque inammissibile per l’intervenuta consumazione del diritto d’impugnazione (tra le più recenti, Cass. 2568/2012, 27898/2011, 1825/2007, 5207/2005,
la prima e l’ultima rese a sezioni unite).
Va altresì accolta l’eccezione, formulata dalla
Eurosak nella memoria, d’inammissibilità del controricorso del Conai al ricorso incidentale proposto dalla
Erosak medesima nel controricorso sul ricorso autonomo
del consorzio. L’atto, invero, risulta notificato soltanto il 25 ottobre 2012, dunque oltre il doppio termine di venti giorni (art. 370, primo comma, c.p.c.) dalla notifica del ricorso incidentale, avvenuta il 3 agosto 2012, considerato che ai procedimenti di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, come
quello di cui trattasi, non si applica la sospensione
feriale dei termini (artt. 3 1. 7 ottobre 1969, n. 742
e 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

9

2. – Va inoltre dichiarata l’inammissibilità del

3. – Il ricorso (principale) della curatela si articola, come detto, in tre motivi. I primi due, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, denunciando violazione degli

comma, legge fallim., si censura la sentenza impugnata
nella parte in cui nega la sussistenza del potere del
tribunale di rilevare d’ufficio, in sede di omologazione, il difetto di fattibilità del piano concordatario.
Con il secondo, denunciando violazione degli artt.
173, ult. comma, e 182, secondo comma, legge fallim.,
si critica, a dichiarato completamento della censura
precedente, l’omessa considerazione, da parte della
Corte d’appello, dei rilievi negativi in punto di fattibilità formulati dal commissario giudiziale nelle relazioni depositate nel corso del procedimento.
La medesima questione del potere di valutazione
della fattibilità del concordato spettante d’ufficio al
tribunale in sede di omologazione viene proposta anche
con il sesto motivo del ricorso autonomo del Conai, che
dunque va esaminato assieme alle censure della curatela
appena richiamate.
3.1. – I motivi di cui si tratta sono infondati.
Sulla questione della rilevabilità d’ufficio del
difetto di fattibilità del piano concordatario si sono

10

artt. 180, commi primo, secondo e quarto, e 173, ult.

pronunciate, in epoca posteriore al deposito dei ricorsi ora in esame, le Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 1521 del 2013, sicché la successiva discussione tra le parti – che non contestano le enuncia-

sull’applicazione di tali enunciazioni al caso di specie.
Le Sezioni Unite premettono che anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità
del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità
del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi
esercitando un sindacato che non è “di secondo grado”,
non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell’attestazione del professionista di
cui all’art. 161, terzo comma, legge fallim., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso; distinguono, quindi, tra fattibilità giuridica, intesa
come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo.
Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di
errore, nel che è insito anche un margine di rischio,

11

zioni delle Sezioni Unite si è spostata

del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori,
in coerenza con l’impianto generale prevalentemente
contrattualisitico dell’istituto del concordato; di
conseguenza le Sezioni Unite, con riferimento alla fat-

si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo,
ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro
voto): quello della verifica della sussistenza o meno
di una assoluta, manifesta non attitudine del piano
presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi
prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del
concordato, individuabile caso per caso in riferimento
alle specifiche modalità indicate dal proponente per
superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta
irrealizzabilità del piano, invero, non c’è da affettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta.
Ed è appunto sul carattere manifesto della non
fattibilità economica del piano proposto dalla Eurosak,
secondo i rilievi del commissario giudiziale, che fanno
leva i ricorrenti per censurare la decisione della Cor-

12

tibilità economica, individuano un solo profilo su cui

te d’appello che ha negato al Tribunale il relativo potere di sindacato officioso.
Sennonché la tesi dei ricorrenti non è confermata
dall’esame di quei rilievi. Essi si sostanziano, infat-

di impegni cogenti da parte delle banche per l’apporto
di nuova finanza dopo l’omologazione; b) nel deficit
patrimoniale di oltre 850.000 euro registrato nei primi
dieci mesi del 2011, con conseguente totale perdita del
capitale in itinere; c) nella mancanza di garanzie circa le previste dismissioni di due immobili; d) nella
mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nel
quinquennio 2011-2015 mediante le risorse previste nel
piano. Il carattere valutativo dei rilievi sub a) e c)
è evidente, non comportando la mancanza di impegni cogenti, di cui al primo, o la mancanza di garanzie, di
cui al secondo, necessariamente l’esclusione in futuro,
tA
rispettivamente, dell’apporto della nuova fin aa o della vendita degli immobili al prezzo sperato; ma è ugualmente chiaro anche quanto ai rilievi

sub b) e d),

che si sostanziano in definitiva nella prognosi, benché
argomentata, di un andamento negativo della futura attività della Eurosak.
4. – Con il terzo motivo del ricorso del curatore
si sostiene, denunciando violazione dell’art. 180, pri-

13

ti, come si è riferito in narrativa, a) nella mancanza

mo e secondo comma, legge fallim. e vizio di motivazione, che in ogni caso, contrariamente a quanto affermato
dalla Corte d’appello, vi sarebbe stato un rilevante
difetto d’informazione dei creditori prima del voto, in

giudizio di omologazione erano contenute indicazioni
nuove e più gravi rispetto a quelle già le espresse
nella precedente relazione.
4.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha esaminato tale rilievo e
l’ha disatteso escludendo la sussistenza del difetto
d’informazione al momento della votazione, in quanto
gli elementi evidenziati dal commissario nel suo parere
finale (corrispondenti a quelli, sopra indicati, in base ai quali il Tribunale aveva negato la fattibilità
del concordato) erano soltanto una riconsiderazione,
aggravata, delle criticità già riferite ai creditori.
A fronte di questa statuizione – in fatto – di sostanziale trascurabilità del novum riferito dal commissario nel suo parere finale, sarebbe stato necessario
articolare (ove ne fossero esisititi i presupposti) una
più compiuta censura di vizio di motivazione.
5. – Con il primo motivo del ricorso (autonomo)
del Conai si censura, per violazione dell’art. 2758,
comma primo, c.c., la negazione del privilegio ivi pre-

14

quanto nel motivato parere espresso dal commissario nel

visto al credito del ricorrente per contributi non versati dalla debitrice.
5.1. – Il motivo è infondato.
L’art. 2758, primo comma, cit., prevede un privi-

tributi indiretti. La Corte d’appello ha quindi motivato la propria decisione osservando che il contributo
ambientale Conai, invece, non è dovuto allo Stato, né
configura un tributo indiretto. La differenza, infatti,
fra tributi diretti e indiretti consiste in ciò, che i
primi colpiscono direttamente il reddito o il patrimonio del contribuente, i secondi colpiscono atti giuridici o materiali quali manifestazioni indirette o mediate di capacità contributiva. Invece il contributo
Conai, legato alla produzione di imballaggi e pararnetrato alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di cui essi sono costituiti (art. 224, comma 3
lett. h, d.lgs. 30 aprile 2006, n. 152), non è il segno
indiretto di una capacità reddituale, bensì il segno
diretto della immissione nell’ambiente di rifiuti di un
certo tipo.
Il ricorrente non contesta la definizione dei tributi indiretti data dalla Corte d’appello, ma osserva
che anche l’immissione di imballaggi sul mercato nazionale è indice mediato di capacità contributiva, nono-

15

legio speciale mobiliare per il credito dello Stato per

stante la parametrazione del contributo alla quantità,
peso e tipologia dei materiali impiegati: analoga parametrazione “alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie…” è infatti

2″, introdotta dall’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006,
che ha sostituito la “tariffa d’igiene ambientale”, o
“TIA 1”, di cui al previgente art. 49 d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22), costituente “il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (art. 238, comma l,
d.lgs. n. 152 del 2006), alla quale pure è riconosciuta
(sia nella prima che nella seconda versione) natura
tributaria. Insiste, quindi, sulla natura “paratributaria” del contributo Conai e sul carattere pubblico della funzione esercitata dal consorzio quale organo indiretto della pubblica amministrazione nello svolgimento
del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, invocando perciò l’applicazione estensiva o anche analogica della norma che prevede il privilegio.
Può rispondersi che non giova al ricorrente
l’analogia con la richiamata “tariffa”, dato che essa
infatti non è un tributo indiretto, bensì una “tassa di
scopo” e il privilegio che le compete è quello riconosciuto dall’art. 2752, ult. comma, c.c. ai tributi de-

16

presente nella “tariffa integrata ambientale” (o “TIA

gli enti locali (da ult. Cass. 2320/2012). E poiché esclusivamente la qualifica di tributo indiretto rileva
agli effetti dell’invocato art. 2758, primo comma,
c.c., l’esclusione di essa, correttamente argomentata

sulla natura “paratributaria” o meno del contributo Conai; tanto più che l’art. 2758, primo comma, cit., assicura il privilegio esclusivamente allo Stato e non
certo a soggetti privati, qual è pacificamente il Conai. Né infine, può esservi spazio per una interpretazione estensiva o analogica della norma codicistica,
considerati i chiari limiti lessicali della stessa e la
mancanza di identità di

ratio tra le due fattispecie

che si vorrebbe disciplinare uniformemente.
Il rigetto del motivo sotto il profilo esaminato
assorbe la questione, pure sollevata dal ricorrente,
della rilevanza della capienza o meno del privilegio in
relazione al suo oggetto (gli imballaggi, dei quali in
ipotesi il produttore si disfa, alienandoli, col porre
in essere il presupposto per l’applicazione del contributo), sulla quale la Corte d’appello ha basato una seconda, autonoma

ratio di rigetto della richiesta del

privilegio stesso.
6. – Tale questione resta tuttavia rilevante con
riferimento alla analoga ratio a base del rigetto della

17

dalla Corte d’appello, rende superfluo interrogarsi

domanda subordinata di riconoscimento del privilegio
sul credito di rivalsa IVA, ai sensi del secondo comma
dell’art. 2758 c.c.,

ratio contestata dal Conai con il

secondo motivo di ricorso. Con il quale il ricorrente,

che l’eventuale incapienza non rileva agli effetti del
riconoscimento del privilegio in favore del creditore
concordatario.
6.1. – Il motivo è fondato.
Questa Corte, con la recente sentenza n. 12064 del
2013, ha già accolto tale tesi con riferimento alla disciplina del concordato preventivo anteriore alla modifica dell’art. 160 legge fallim. introdotta dal d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169, affermando che in quel contesto normativo, caratterizzato dalla inapplicabilità
al concordarto preventivo dell’art. 54 legge fallim.
(non richiamato dall’art. 169) e dalla condizione essenziale e indefettibile dell’integrale pagamento dei
creditori privilegiati, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio
non impedisce, a differenza che nel fallimento,
l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza
che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il crditore non è ammesso al voto sulla
proposta di concordato). Ciò in considerazione della

18

denunciando violazione della predetta norma, sostiene

particolarità del privilegio di essere una qualità del
credito riconosciuta dall’ordinamento in ragione della
sua causa.
E’ ben vero, peraltro, che la coeva Cass.

però, essa non affronta ex professo la questione, poiché detta tesi era data per scontata già nella sentenza
impugnata e fra le parti, le quali discutevano soltanto
della sussistenza o meno della prova della presenza dei
beni oggetto del privilegio speciale nel patrimonio del
debitore concordatario.
Ad avviso del Collegio l’orientamento espresso
nella sentenza 12064/2013 (e seguito anche nella sentenza resa nella camera di consiglio del 25 settembre
2013 sui ricorsi nn. 4648 e 8688 del 2007) resta valido
anche per il concordato preventivo come riformato dal
d.lgs. n. 169 del 2007, che ha introdotto la facoltà
per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito
che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione
del bene gravato (terzo comma dell’art. 160 legge fallim. riformato). Tale limitazione, invero, è configurata dalla legge come l’effetto di un patto concordatario; dunque in mancanza di una proposta che dia luogo a

19

8683/2013 sembra accogliere la tesi opposta; in realtà,

un tale patto – come nel caso che ci occupa – non può
che farsi applicazione della regola generale.
7. – Con il terzo motivo si censura poi, denunciando violazione degli artt. 183 e 18 legge fallim.,

della Corte d’appello, del privilegio del credito di
rivalsa IVA, ossia l’asserita tardività della relativa
questione, posta dal creditore, in violazione dell’art.
345 c.p.c., soltanto in sede di reclamo e non già in
precedenza con l’atto di opposizione all’omologazione.
7.1. – Anche tale motivo è fondato, alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
il reclamo, ai sensi dell’art. 18 legge fallim., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento ha carattere
devolutivo pieno, onde non trovano ad esso applicazione
i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. per
l’appello (Cass. 9174/2012, 8227/2012, 5257/2012,
22546/2010).
8. – Con il quarto motivo si censura, denunciando
violazione dell’art. 180 legge fallim. e vizio di motivazione, la statuizione d’inammissibilità della pretesa
del ricorrente di essere inserito, al pari di altri,
nella classe dei creditori chirografari strategici,
giustificata

dalla

Corte

d’appello

con

l’incomprensibile rilievo che, non avendo il Conai vo-

20

l’ulteriore, autonoma ratio della esclusione, da parte

tato sulla proposta di concordato, non poteva “essere
considerato creditore dissenziente e come tale legittimato ad una opposizione motivata sulla base di una errata inclusione in una classe chirografaria invece che

8.1. – Il motivo è fondato. Condivisa, invero, la
valutazione d’incomprensibilità della motivazione della
statuizione censurata, va ribadito che legittimato
all’opposizione è anche “qualunque interessato” (art.
180, 2° comma, 1.fall.), locuzione riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso
parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non
convocati o perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano
l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro,
a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi
all’omologazione (Cass. nn. 13284 e 13285 del 2012).
9. – Con il quinto motivo del ricorso Conai si
censura, infine, per violazione dell’art. 146, comma
secondo, legge fallim., la statuizione con cui è stata
disattesa la ragione di opposizione costituita dal di-

21

in un’altra classe chirografaria”.

fetto di convenienza del concordato, osservando che in
caso di fallimento si sarebbe potuto esercitare azione
di responsabilità nei confronti degli organi della società debitrice che avevano prelevato dai clienti e in-

ambientale previsto dalla legge.
9.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha motivato la propria statuizione sul rilevo del carattere meramente astratto e teorico della prospettazione, da parte del Conai, della
maggior convenienza del fallimento rispetto al concordato, atteso che, nella dichiarata prospettiva di
un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori proponibile nel caso di fallimento, l’unico
fatto concreto indicato a fondamento della stessa – ossia l’asserita riscossione del contributo Conai senza
il successivo versamento al consorzio – non configurava
un danno risarcibile nei confronti della società.
Il ricorrente replica che il danno era costituito
dal maturare di interessi sulle somme indebitamnente
non versate al consorzio, nonché i possibili pregiudizi
non patrimoniali in termini di perdita di reputazione.
Sennonché una siffatta replica si risolve, piuttosto
che nella dichiarata censura di violazione di legge, in
una vera e propria critica di merito che rimanda

22

debitamente omesso di versare al Conai il contributo

all’accertamento

di

fatti

(quali,

ad

esempio,

l’eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto
ai vantaggi dell’autofinanziamento, o la effettività
del danno reputazionale) non consentito in sede di le-

10. – I due ricorsi incidentali della Eurosak,
condizionati all’accoglimento, rispettivamente, del ricorso del curatore fallimentare e del sesto motivo del
ricorso autonomo del Conai, sono assorbiti a causa del
rigetto delle censure di cui ai corrispondenti ricorsi
principali.
11. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato al § 6.1 e provvederà sulla ragione di opposizione di cui al § 8, nonché
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso
principale della curatela fallimentare e dichiara inammissibile il corrispondente ricorso incidentale del Conai; accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo
del ricorso autonomo di quest’ultimo, ne rigetta il
primo e il sesto motivo e ne dichiara inammissibile il
quinto; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali della

23

gittimità.

Eurosak s.p.a.; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in
diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

17 luglio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA