Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2497 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14175-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE

ROMANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

CORSO 300, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SALTELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA MASTRORILLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 3/5/2017, il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione della Banca Monte dei Paschi allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, inteso ad ottenere l’ammissione del credito riveniente dal saldo debitore del rapporto anticipi su fatture n. (OMISSIS) e del c/c (OMISSIS) tra la detta Banca e la (OMISSIS) srl in liquidazione, rilevando che la Banca aveva fatto valere una non meglio precisata garanzia che la fallita avrebbe reso per le obbligazioni della debitrice principale (OMISSIS) srl in liquidazione, società diversa dalla fallita; che di tale garanzia non era rinvenibile alcuna traccia, non avendo la parte neppure prodotto nè esibito la copia, richiamata nelle allegazioni della domanda L. Fall., ex art. 101, nei confronti della assunta garantita e che neppure nel giudizio concluso con sentenza 2338/2015, che ha accertato il controcredito della debitrice principale contestato dalla Banca, era venuta in evidenza alcuna garanzia fideiussoria, tale non potendosi ritenere quella per cui risponde in proprio il G.G..

Ricorre MPS con unico mezzo.

Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, MPS si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, per non essersi reso conto il Tribunale che la Banca ha prodotto la domanda L. Fall., ex art. 101, che reca nell’indice dei documenti il deposito della contestata garanzia fideiussoria, da cui la prova, anche per presunzioni, della garanzia in oggetto.

Il motivo è inammissibile.

La Banca sostiene che il mancato deposito del titolo azionato (la “garanzia fideiussoria” prestata per le obbligazioni della debitrice principale (OMISSIS) srl in liquidazione) deve ritenersi ” superato dall'”indice documenti” di cui all’istanza di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 101, attestante l’inequivocabile avvenuto deposito della fideiussione…”.

Nella sostanza, e per come argomentato nel motivo, secondo MPS, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato, anche facendo ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c., il titolo posto a base della domanda di ammissione al passivo alla stregua dell’indicazione di detta garanzia fideiussoria nell’indice dei documenti riportato nell’istanza di ammissione.

Ora, la doglianza della Banca è intesa a far valere la valenza “probatoria anche solo presuntiva” dell’indice dei documenti riportato nell’istanza di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 101, e quindi sostanzialmente un vizio di motivazione, a fronte della valutazione dello stesso fatto (la menzione nell’indice documenti) già valutato dal Tribunale, così richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n.8053 e del 29/3/2013, n. 7931).

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 del 2012, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez. U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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