Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2497 del 27/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2497
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24910-2020 proposto da:
L.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RUGGERO di
SICILIA, n. 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FARA IN SABINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 924/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il
23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
FIECCONI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L.W. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 924/2019, pubblicata il 23/12/2019, con la quale, in due giudizi riuniti, riformando la sentenza di primo grado ha ritenuto tardiva l’opposizione a ingiunzione emessa dal Comune di Fara in Sabina per il pagamento di quanto dovuto per la fornitura idrica effettuata sulla sua proprietà, in ragione del superamento del termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il Comune intimato non ha formulato difese.
2. Più precisamente, L.W. proponeva opposizione alla ingiunzione n. 578 del 2016, emessa R.D. n. 639 del 2010, ex art. 3, con la quale il Comune di Fara Sabina gli aveva intimato il pagamento di oltre Euro 3.000 per fornitura idrica in favore di una sua abitazione; eccepiva la prescrizione (RG n. 120 del 2017).
3. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione; il Comune proponeva appello sostenendo che l’opposizione era inammissibile in quanto andava proposta, nelle forme del rito del lavoro, con ricorso notificato e depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.
4. Nel frattempo L.W. proponeva altra opposizione avverso il preavviso di fermo comminato dal Comune di Fara Sabina per un credito di Euro 3.300 in dipendenza, sempre, della ritenuta tardività della precedente opposizione. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava il fermo in quanto riteneva operativa la prescrizione. Anche avverso detta pronuncia il Comune proponeva appello.
5. Riuniti i giudizi in appello, il Tribunale accoglieva l’appello con riferimento alla prima opposizione alla ingiunzione di pagamento (depositata il 10 marzo 2017), mentre rigettava l’appello con riferimento alla seconda. Con riferimento alla prima opposizione assumeva che l’atto di citazione era stato iscritto a ruolo e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, e quindi era tardivo. In proposito riteneva che andasse osservato il rito del lavoro, e dunque occorresse avere riguardo, ai fini della tempestività dell’opposizione, alla data del deposito dell’atto giudiziale, anche se avviato nella forma dell’atto di citazione.
Diritto
RITENUTO
che:
1. Il ricorso di L.W. cui controparte non resiste si fonda su due motivi: I) violazione della L. 24 dicembre 1908, n. 797, art. 3, ove si dispone che “Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2, si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32; II) violazione della medesima norma”. Si sostiene in sostanza che la materia non sia regolata, per quanto riguarda il rito, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, ma piuttosto nell’ambito del R.D. citato, non trattandosi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma di opposizione a un titolo di formazione stragiudiziale, la quale per espresso disposto normativo va proposta nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione.
2. Il motivo, al di là di una non troppo lineare esposizione dello svolgimento del giudizio e dei motivi di ricorso che non ne ostacola tuttavia la comprensione, è fondato. E’ invero evidente che la materia de qua non concerne l’applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, l’opposizione avverso le quali va proposta D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, comma 6, nelle forme del rito del lavoro, come apoditticamente ritenuto dal giudice a quo.
3. La fattispecie dedotta in giudizio deve invece ritenersi regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32, in vigore dal 6 ottobre 2011. In base a tale norma “1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
4. Dovendo dunque l’opposizione svolgersi nelle forme del rito ordinario di cognizione – in quanto diretta a contestare il fondamento non di una sanzione amministrativa ma di una ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici – il giudice dell’appello avrebbe dovuto fare riferimento, per verificare la tempestività dell’opposizione eseguita nelle forme del rito ordinario, alla normativa di cui all’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4: avrebbe cioè dovuto controllare che la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale fosse intervenuta nei termini, rimanendo invece irrilevante il momento del suo deposito nella cancelleria del giudice adito.
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la Corte, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Rieti anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022