Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2497 del 03/02/2021
Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2497
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28395-2019 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora,
42, presso l’avv. STEFANIA SANTILLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
F.M. è cittadino della Guinea.
Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per sfuggire alla violenza della sua comunità di origine.
In particolare, ha raccontato che il fratello era stato incaricato dal presidente C. di installare l’illuminazione pubblica nella sua città, ma era stato accusato di avere riservato la maggior parte
di tale illuminazione al suo quartiere;
comportamento che avrebbe indotto la comunità a ribellarsi in modo violento, con manifestazioni per le vie pubbliche, che hanno portato all’arresto del fratello. Egli stesso era stato accusato ingiustamente di danneggiamenti e ferimenti, al punto di decidere di andare via.
Giunto in Italia, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione internazionale, di quella sussidiaria.
La Commissione territoriale ha negato le tutele richieste.
Su ricorso di F., sia il Tribunale che la corte di appello hanno confermato la decisione dell’organo amministrativo.
In particolare, la corte di appello ha ritenuto non circostanziato il racconto e comunque non tale da indicare una particolare vulnerabilità, sia per effetto della possibilità di una tutela giudiziaria in patria, sia per effetto della situazione generale della Guinea, dove non si hanno notizie di un conflitto generalizzato armato. Quanto alla protezione umanitaria, la corte ha ritenuto che sulla base del racconto effettuato non emergano ragioni di vulnerabilità tali da consentire il permesso di soggiorno.
F.M. ricorre con quattro motivi.
Cè costituzione del Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
p.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14.
Ritiene che la corte ha considerato non credibile il suo racconto venendo però meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, in quanto avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del ricorrente alla luce della situazione del paese di origine, per stabilire la sussistenza e la portata della persecuzione.
La corte in sostanza avrebbe escluso che la pressione di una comunità possa comportare pericoli per il ricorrente, in relazione al contesto in cui egli vive.
p.- Con il secondo motivo, si denuncia violazione della convenzione di Ginevra del 1951 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14.
Anche in questo caso è denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria, oltre che motivazione insufficiente come conseguenza, in quanto la corte non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione del paese di origine onde valutare se gli atti subiti dal ricorrente fossero effettivamente di natura persecutoria e se gli agenti che li ponevano in essere erano altresì agenti che la legge considera come “qualificati” allo scopo di ritenere ammissibile una persecuzione.
Anche in questo caso, come nel primo motivo, il difetto riguarda, secondo il ricorrente, la situazione oggettiva del paese di origine, a suo dire non adeguatamente valutata come dimostra il mancato riferimento alle COI.
p.- Il terzo motivo attiene alla valutazione della domanda di protezione sussidiaria: i primi due erano riferiti invece a quella per ottenere lo status di rifugiato.
Denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Il ricorrente contesta alla decisione impugnata di non aver fatto riferimento alle COI, e dunque di non avere indicato quali fonti di conoscenza ha utilizzato per escludere la presenza di un conflitto armato nella Guinea.
p.- Questi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
Il giudice di merito ha infatti obbligo di valutare la situazione del paese di origine, sia con riferimento alla richiesta dello status di rifugiato, sia con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria.
In ogni caso egli deve attingere notizie da fonti attendibili ed aggiornate.
Come più volte affermato da questa corte, il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o quell’area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. 15251/2020; Cass. 8819/20920 ha escluso, quanto ad attendibilità, che possa servire il sito “Viaggiare Sicuri” a dimostrazione della necessità di selezionare le fonti per rilievo oggettivo.
La corte di merito si limita a ritenere che “le fonti internazionali non evidenziano in Guinea situazioni di violenza generalizzata” senza dire quali siano tali fonti ed a quando risalgano.
In sostanza, manca del tutto una valutazione attendibile della situazione oggettiva del paese di provenienza, per entrambe le richieste di protezione.
p.- Il quarto motivo denuncia invece violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Secondo il ricorrente, la corte non ha valutato adeguatamente il nuovo contesto in cui sarebbe rimesso in caso di rimpatrio, ai fini della protezione umanitaria.
Il motivo è fondato in base a quanto detto in precedenza.
La vulnerabilità presuppone una integrazione nella società italiana che si tema possa perdersi in caso di rimpatrio, e uno dei due termini di paragone qui manca, non essendovi alcun dato comunque attendibile sulla situazione della Guinea, nella motivazione della corte di appello, dato utile a stabilire il grado e di vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio.
Il ricorso va pertanto accolto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021