Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2497 del 01/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2018, (ud. 02/11/2017, dep.01/02/2018),  n. 2497

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 138/2012, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria avente ad oggetto l’accertamento del diritto di P.F. ad ottenere la corresponsione dell’indennità di mobilità, negato dall’INPS a causa dell’attività di lavoratore a progetto svolta dallo stesso P. che ne aveva ricavato un reddito superiore a quello minimo personale escluso da imposizione di cui al D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4.

La Corte territoriale ha ritenuto che la L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 6, lett. a) – come interpretato da questa Corte- prevedeva la cancellazione dalle liste solo in dipendenza di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mentre non vi era tale conseguenza per l’ipotesi in cui il lavoratore intraprendesse un’attività di lavoro autonomo ed anzi era prevista la corresponsione anticipata di siffatta indennità con successiva cancellazione dalle liste.

Quanto al limite di reddito, poi, ritenuta la diversità di natura tra indennità di disoccupazione e mobilità, doveva escludersi il ricorso all’analogia suggerito dall’INPS.

Contro la sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico articolato motivo ed illustrato da memoria. P.F. resiste con contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 7 comma 9 e 12, art. 77, il R.D. n. 2270 del 1924 e D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che l’assunto da cui muove la Corte d’appello, secondo cui sussisterebbe una lacuna normativa nella disciplina speciale dell’indennità di mobilità, è infondato alla luce della decisione di questa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, 6 dicembre 2002, n. 17389, secondo cui il richiamo contenuto nella cit. L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, alle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, deve intendersi non già come un mero rinvio a tale disciplina, in quanto applicabile, bensì come un inserimento a tutti gli effetti formali e sostanziali della stessa nella L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che le norme in tema di disoccupazione involontaria possono intervenire solo se ed in quanto le fattispecie non siano già regolate dalla stessa Legge del 1991.

2. Inoltre, rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6463/2004) citata dalla sentenza impugnata ha espresso il principio derivante da tali attività, entro il limite della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9, comma 9) (per quest’ultima ipotesi, v. Cass., 9 agosto 2005, n. 16762);

– emerge, dalle citate disposizioni, che la permanente iscrizione nelle liste non si lega, necessariamente, al diritto a percepire l’indennità di mobilità (in tal senso, v. pure Cass., 1 aprile 2004, n. 6463) e che l’art. 7, comma 5, il quale, – nel prevedere la possibilità per il lavoratore che intenda intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, nella misura di cui al primo e secondo comma della stessa disposizione, detraendone il numero di mensilità già godute, non riconosce implicitamente la compatibilità tra il diritto alla indennità e lo svolgimento di lavoro autonomo, giacchè la diversa interpretazione, sostenuta anche nella sentenza impugnata, non tiene conto dell’effettiva ratio della disposizione di cui alla L. cit. art. 7, comma 5 e trascura di considerare il richiamo contenuto nella L. cit., art. 7, comma 12, a norma del quale l’indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37.

4. Questa Corte si è già espressa circa le finalità perseguite dall’art. 7, comma 5, le quali devono ravvisarsi nello scopo di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, risolvendosi in un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio” (cfr., ex plurimis, Cass., 18 settembre 2007, n. 19338; Cass., 21 luglio 2004, n. 13562; Cass., 28 gennaio 2004, n. 1587; Cass., 10 settembre 2003, n. 13272; Cass., 20 giugno 2002, n. 9007; e da ultimo, Cass., 25 maggio 2010, n. 12746).

5. In sostanza, secondo la riferita, condivisibile giurisprudenza l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell’indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicchè l’indennità perde la connotazione tipica – che le è propria – di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell’obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un’ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinchè nuovi soggetti assumano l’iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l’eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione “attiva” da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione (cfr., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2002, n. 9007).

6. Dato il carattere di specialità della citata previsione non è consentito farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti non trattandosi di un principio generale, per cui va esclusa la compatibilità della percezione dell’indennità in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.

7. Inoltre, alla luce della L. cit., art. 7, comma 12, deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17389 hanno chiarito che il richiamo al testo della normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dimostra che la medesima deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità, con la conseguenza che, più che di “rinvio” da una norma ad un’altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l’indennità di mobilità. Posto che l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost. 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234).

8. Dunque, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative sopra evidenziate, deve essere ricercata giusta la chiara previsione dell’art. 7, comma 12, secondo cui: “L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37” – nei principi fissati in linea generale dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 (sul “controllo della disoccupazione”) e, in dettaglio, dal R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52 e segg., i quali sanciscono la cessazione del godimento della indennità di disoccupazione nel caso in cui l’assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata; con la conseguenza, trattane dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass., 14 agosto 2004, n. 15890, 1 settembre 2003, n. 12757) che anche lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità.

9. L’attività autonoma di cui si discute nel caso controverso si colloca nella zona di confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi, pacificamente, di un’attività (lavoratore a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 60 abrogati dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, ma che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto) remunerata con un reddito imponibile lordo di Euro 21.915,16 (superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ai sensi del T.U.I.R. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 comma 5), resa mediante una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25 giugno 2013 n. 15922; un’attività quindi specificamente tutelata dall’ordinamento con regole proprie e diverse da quelle dettate, in generale, per il lavoro autonomo dal codice civile (artt. 2222 e segg.) come dimostra anche la speciale tutela previdenziale apprestata per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attraverso la previsione della loro (obbligatoria) iscrizione a un’apposita Gestione separata dell’INPS (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma. L’ordinamento previdenziale, peraltro, non consente (vedi Cass. 18 gennaio 2012, n. 9205) di cumulare contribuzione effettiva (nella specie connessa all’attività di lavoro a progetto svolta da P.F. e figurativa (nella specie quella da accreditare, secondo la L. n. 223 del 1991, per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità).

10. La norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in conclusione, data la sua specialità non costituisce principio generale e persegue la finalità di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato e l’indennità di mobilità assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

Lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come, nella specie, quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità.

11. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da P.F..

12. Il consolidarsi dell’orientamento sopra richiamato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, anche di primo grado, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.F.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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