Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24969 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28709/2006 proposto da:

MARIO SARRE EDITORE (p.i. (OMISSIS)), in persona del titolare

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

2 6-B, presso l’avvocato PETRONI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SCALARI MASSIMO, SINDICO DOMENICO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VOLVERA S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso l’avvocato FLAUTI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAPARO RENATO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SCALARI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Mario Sarre Editore, in persona del suo legale rappresentante, conveniva davanti al tribunale di Torino la società a responsabilità limitata Immobiliare Volvera. Narrava di essere editrice della “Guida alle vie di (OMISSIS)”, mappa topografica della città di (OMISSIS) riportante anche l’indicazione dei numeri civici e dei sensi unici delle strade. Era avvenuto che la convenuta Volvera in un proprio inserto pubblicitario comparso su una rivista di offerta di immobili, al fine di facilitare l’individuazione della località ove un particolare fabbricato si trovava, aveva fatto pubblicare alcune delle mappe, indicate in determinate tavole della suddetta Guida. L’attrice sottolineava che la sua opera, in quanto caratterizzata da apporto personale nell’elaborazione e presentazione delle informazioni, doveva ritenersi protetta dalla legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, e chiedeva pertanto che la convenuta, poichè si era resa responsabile di lesioni al suddetto diritto, venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa. Resisteva la Volvera S.r.l. contestando anzitutto che la Guida alle Vie di Torino fosse tutelabile ai sensi della legge sul diritto di autore negandone i necessari requisiti di creatività, originalità e novità.

Il giudice unico di Torino dichiarava che l’opera in questione, edita dalla Mario Sarre Editore, era protetta dalla legge sul diritto di autore e riteneva che con la pubblicazione effettuata dalla convenuta tale diritto fosse stato leso in quanto che erano state abusivamente riprodotte e utilizzate porzioni di talune mappe del comune di Torino. Respingeva tuttavia la domanda di risarcimento del danno ritenendo quello patrimoniale non provato, e quello morale non riferibile ad un soggetto che non fosse persona fisica.

Proponevano appello entrambe le parti. La Sarre chiedeva che in riforma parziale della decisione del Tribunale fosse accolta la sua domanda di risarcimento del danno. L’Immobiliare Volvera, con appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l’opera della Sarre protetto dalla legge sul diritto di autore. La Corte di Torino dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari della società Volvera, di inammissibilità dell’appello principale, rilevava che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la produzione, in quanto tardiva, di una pubblicazione del 1967 ad opera di altro editore, recante anch’essa una mappa stradale della città di Milano con l’indicazione dei numeri civici e dei sensi unici. Pubblicazione capace, secondo la società convenuta e poi appellante incidentale, di dimostrare la mancanza di novità nella idea contenuta nella pubblicazione della editore Sarre.

Rilevava peraltro che nel secondo giudizio la Guida in questione era stata tempestivamente prodotta.

Quindi la corte di merito prendeva in considerazione la pubblicazione di cui si affermava la protezione e la avvenuta lesione del conseguente diritto in capo al suo autore, ed osservava che tra le tavole in essa contenuta e le piantine pubblicate dalla società Volvera vi erano differenze tali da far concludere per la diversità delle due opere. In definitiva (confronta foglio nove), la Corte di Torino concludeva che nella realizzazione della piantina da parte della società Immobiliare Volvera era stata realizzata un’opera distinta è diversa da quella risultante dalla Guida Sarre, per cui doveva ritenersi esclusa l’ipotesi del plagio su cui fondava la domanda di detto editore.

La sentenza in esame sostiene tale conclusione, tra l’altro, considerando che nella rivendicazione della originalità, e della natura di opera di autore, relativamente alla Guida da essa pubblicata, la Sarre elenca una serie di segni particolari, evidenzianti a suo dire caratteri giuridicamente salienti nel senso precisato. Pertanto, osserva la corte, esaminando analiticamente i predetti pretesi segni di originalità e di creatività, e le predette piantine pubblicate dalla società Volvera, si doveva constatare che le ultime non contenevano affatto tali segni.

La corte di merito pertanto accoglieva l’appello incidentale proposto dalla società appellata rigettando ogni domanda avanzata dalla Mario Sarre.

Contro questa sentenza ricorrere per cassazione la Mario Sarre Editore con atto articolato su due motivi,sintetizzati nei previsti quesiti.

Resiste l’Immobiliare Volvera con controricorso e deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta innanzitutto la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria in relazione al punto decisivo della controversia costituito, a suo dire, dalla proteggibilità della Guida in questione ai sensi della legge sul diritto di autore.

Osserva che la ratio fondamentale adottata dalla corte, ovvero che la Guida Sarre ed il testo Volvera costituivano opere distinte ed diverse,è incongrua anche rispetto al testo della L. n. 633 del 1941, art. 4, norma che individua anche una protezione ulteriore, riguardante le elaborazioni di carattere creativo dell’opera originale. La Corte insomma,nella prospettazione del motivo, avrebbe preso atto che la Volvera aveva posto in essere una rielaborazione della Guida Sarre, come tale diversa da questa, tuttavia dimenticando che le elaborazioni proteggibili debbono essere portatrici di una specifica autonomia da accertarsi in concreto. Invece nella specie la protezione è stata riconosciuta in modo apodittico sulla base di una astratta proteggibilità dell’opere di rielaborazione. Parimenti in modo apodittico, in conseguenza del primo errore, la corte di merito sarebbe giunta all’esclusione della responsabilità della Immobiliare.

1.a. E’ utile precisare che il motivo, assai ripetitivo e nel quale aspetti di merito vengono sovente sovrapposti alla enucleata cesura di legittimità, fonda anche sulla mancata considerazione da parte della Corte di merito della pacificità della circostanza relativa al fatto che l’opera della Immobiliare Volvera fosse un adattamento dell’opera dell’editore Sarre.

1.b. Osserva il collegio che siffatta pacificità è essa affermata apoditticamente dal ricorrente. La sentenza impugnata infatti, con chiarezza, a foglio nove, nell’individuare le differenze tra la Guida e la pubblicazione della Volvera, precisa che in particolare nell’annuncio pubblicitario (piantina) di questa, non è presente alcuna traccia di quelli che “sarebbero” i principali segni peculiari della Guida della Sarre.

La Corte dunque non afferma affatto che la Guida di Sarre ha segni peculiari di novità e di creatività tali da farne un’opera protetta, e così da consentire di verificare se in un’altra opera, diversa, sussistano i caratteri dell’opera adattata, a sua volta, come tale, in astratto proteggibile. Siffatta pacificità, ovvero il carattere di circostanza non controversa tra le parti, non emerge dagli atti. Ciò che emerge invece, e che richiede qualche riflessione, è che ad un appello basato sulla affermazione della inesistenza della proteggibilità, la Corte ha risposto anzitutto esaminando e comparando le opere in questione. Pervenendo ad una vera e propria statuizione, ovvero ad una vera e propria conclusione, in fatto ed in diritto, secondo la quale, letteralmente, “si deve pertanto concludere che nella realizzazione della piantina è stata creata un’altra opera distinta e diversa da………”.

Insomma il giudice di merito, investito di ogni questione attinente l’esistenza della affermata lesione e quindi del diritto al risarcimento del danno, inclusa, dunque, l’esistenza del fatto illecito costituito dalla attività di imitazione, copiatura,o sfruttamento dell’idea altrui, ha negato che vi fosse ragione di indagine sulla natura della opera in tesi imitata, giacchè in ogni caso era mancata la attività imitativa. Era mancata cioè l’attività servile che, in presenza di un’opera protetta, definisce il fatto illecito.

Orbene la ricorrente non censura (al di là del fondamento che in astratto tale censura potrebbe avere), la statuizione in questione sotto il profilo del rispetto dei limiti del chiesto e del pronunciato, bensì (foglio otto) sotto quello dell’adeguatezza della motivazione e sostiene tale specifica caratura della sua censura indicando circostanze che dimostrerebbero invece (vedi foglio 9), come i segni distintivi della Guida fossero stati perfettamente riprodotti e con le stesse finalità, nella pubblicazione della Volvera.

1.c. Osserva dunque il collegio che tale critica coinvolge l’apprezzamento di circostanze di fatto e dunque di aspetti tipici del merito della questione, che non possono essere proposti al giudice di legittimità, in quanto la motivazione, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, è del tutto adeguata a sostenere la accennata conclusione di diversità tra le due opere. Il motivo dunque è inammissibile.

2. La trattazione del secondo motivo che censura il mancato riconoscimento dell’effetto della pretesa lesione tanto di natura patrimoniale quanto di natura non patrimoniale, è assorbita dal rigetto del motivo fondamentale che tendeva a togliere il presupposto del diniego di risarcimento.

3. Il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio liquidate in Euro 2500,99 per onorari, nonchè di Euro 200,00 per esborsi nonchè ancora delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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