Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24969 del 23/10/2017

Cassazione civile, sez. un., 23/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.23/10/2017),  n. 24969

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14490/2017 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57,

presso lo studio dell’avvocato GIACINTO LUPIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BORGNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 10/05/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Giovanni Borgna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con sentenza n. 49 pubblicata il 10/05/2017, contestualmente assolvendolo da altre tre incolpazioni, ha irrogato al Dott. F.F., al momento sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, la sanzione della censura in relazione a scorrettezze, consistenti in denigrazioni, nei confronti sia del capo della sezione della D.I.A. del capoluogo di regione ove egli svolgeva le sue funzioni e del personale ivi in servizio, sia del Procuratore e del Procuratore generale della Repubblica di quello stesso luogo, in entrambi i casi configurando tali condotte illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d).

2. In particolare e per quel che in questa sede ancora rileva, è stato ritenuto provato:

– da un lato (originario capo C di incolpazione), che, fissato l’interrogatorio di un collaboratore di giustizia il 31/01/2014, conversando in auto con l’assistente capo della polizia di Stato P.S., il F. aveva espresso giudizi offensivi nei confronti del Tenente Colonnello M.G. (appunto capo sezione della D.I.A. di Trieste), da lui descritto come persona che non aveva mai concluso niente durante la sua permanenza in (OMISSIS), che scriveva come un alunno della quinta elementare e col quale avrebbe preferito non continuare a lavorare;

– dall’altro lato (originario capo E di incolpazione), che, nel corso di una conversazione telefonica del 05/09/2014 con il giornalista B.C. del quotidiano “(OMISSIS) (intercettata nell’ambito del procedimento penale n. 5704/15 della Procura di Bologna), il medesimo F. aveva usato toni irridenti all’indirizzo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, che a suo dire emanavano disposizioni solo per dimostrare di esistere e mettersi al riparo dai problemi.

3. Sul primo dei capi di incolpazione per i quali è stata irrogata la condanna, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, acquisite le testimonianze dell’Assistente di P.S. P.S. e del Tenente Colonnello M.G. e sia pure talvolta riferiti i fatti al (OMISSIS), ha particolareggiatamente ricostruito le affermazioni del F. e le immediate rimostranze del M., avvertito dal P., al Procuratore della Repubblica di Trieste Ma.Ca.; e, ricordato che la fattispecie di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), punisce i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti anche di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri collaboratori, ha annoverato tra questi ultimi l’ufficiale ed il sottufficiale entrambi in forza presso la DIA – Direzione Investigativa Antimafia (i quali, proprio in occasione dell’episodio oggetto di contestazione, erano intenti a collaborare attivamente con il magistrato nelle diverse fasi attinenti all’escussione di un collaboratore di giustizia).

4. Ha stigmatizzato che l’interlocuzione dell’incolpato non corrispondeva al modello di condotta richiesto ad un magistrato, in particolare, disattendendo le difese del F., in quanto le sue frasi, quand’anche riferite a pregressi episodi di collaborazione, avrebbero potuto avere, quale unico effetto, quello di incrinare irrimediabilmente i rapporti tra il Pubblico Ministero e l’importante struttura investigativa genericamente tacciata di ignoranza ed inettitudine, pure sottolineando che eventuali dissensi su questioni concernenti le attività, anche investigative, da adottare – sempre possibili nello svolgimento dei compiti d’ufficio – avrebbero dovuto essere necessariamente affrontati con la misura, la professionalità e finanche con la sensibilità che impone la delicatezza della funzione.

5. Sul punto, ha sottolineato gli effetti negativi sul P. e sul M., nonchè l’irrilevanza del preteso carattere non ufficiale nè ufficioso del colloquio, essendosi questo svolto in ambiente lavorativo e strettamente connesso alle funzioni esercitate dalle persone coinvolte.

6. Sul secondo dei capi di incolpazione per i quali il F. è stato condannato, poi, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inquadrato l’addebito in un contesto di gravi e costanti fughe di notizie sull’attività della Procura della Repubblica, prontamente riprese dalla stampa locale, per il quale era stata proprio nello stesso periodo chiesta ed autorizzata l’intercettazione ambientale nei confronti di alcuni giornalisti ed al quale il Procuratore della Repubblica aveva reagito con una nota dell’agosto 2014, di invito ai sostituti a non ricevere giornalisti nei locali dell’ufficio, potendo tale modus procedendi apparire disdicevole al Foro ed ai fruitori del servizio giustizia.

7. La sezione disciplinare ha preso in esame la telefonata del (OMISSIS), intercorsa tra il F. ed un giornalista de “(OMISSIS) ed intercettata per la captazione dell’utenza del secondo, premettendo la valutazione della sua piena utilizzabilità, alla stregua della giurisprudenza della stessa sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e di queste Sezioni Unite (nn. 27292/09, 15314/10, 3271/13), per sottolineare che il colloquio col giornalista era stato sollecitato dallo stesso magistrato, era avvenuto in ambiente lavorativo ed era strettamente attinente alle funzioni esercitate da questi, ricordandone il testuale tenore: “sono cose che un capo, mi dà…, dice… io lo faccio, così sono, sono posto, e…, come la Procura Generale, la Procura Generale non fa che scrivere, ogni volta che c’è un detenuto che è estradato, o qualche cosa, che…, Segnala se eventualmente viene meno il titolo custodiale, così lui è a posto in essere, io, se mi scade il termine, eccetera, la procura generale, dice, ma io te l’ho detto di segnalare, però Sono quelle cose così…, Sarebbe come se io scrivessi alla polizia, ogni volta, si invita a non picchiare gli arrestati, eccetera eccetera per cui…”; a fronte della contestazione da parte del giornalista alla nota del Procuratore della Repubblica – “beh non può ordinare, perchè, insomma… uno gli fa una pernacchia storica” – l’incolpato aveva osservato “io e lei potremo avere un rapporto omosessuale vederci per, per, per, per altri motivi, però volevo dire… tanto lui l’ha fatto. Il giorno che esce una fuga di notizie,… ma io ho detto di non dire niente no? E quindi tutto qua, insomma”; la mancata replica, all’osservazione del giornalista che riteneva il capo dell’ufficio “doppiamente ipocrita”, nei termini “è, lo so, va beh, però… uno fa dice…”).

8. La medesima sezione disciplinare ha così ravvisato in tali espressioni una grave delegittimazione dei vertici degli uffici requirenti del luogo, a maggior ragione inescusabile in quanto proveniente da chi, pur avendo la sicura contezza delle validissime ragioni che avevano determinato due Procuratori della Repubblica a tentare di frenare protagonismi individuali ed impedire la creazione di canali privilegiati o personalizzati tra pubblici ministeri e giornalisti (tra i quali era certamente da annoverarsi quello che si era creato tra l’incolpato ed il giornalista del quotidiano “Il Piccolo”) aveva ridicolizzato, con commenti oggettivamente offensivi in qualsiasi sede, contesto o dibattito, la seria ed opportuna iniziativa del Dott. Ma., accusandolo di aver operato secondo un metodo – comune al Procuratore Generale – di emanare direttive di ordine generale nelle materie di propria competenza al solo fine di coprirsi le spalle nel caso in cui dovessero emergere criticità delle quali avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in qualità di organi di vertice in sede locale e distrettuale.

9. Quanto ad entrambi i capi di incolpazione, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha concluso:

– che le condotte accertate erano state idonee a discreditare l’Ordine Giudiziario e ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere, dovendosi esigere da un rappresentante dell’Ordine Giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino;

– che era intollerabile che un Pubblico Ministero – peraltro dopo averlo contattato tramite una propria collaboratrice dall’Ufficio di Procura e, quindi, nel pieno esercizio delle sue funzioni – potesse suggerire ad un giornalista, nel corso di un dialogo in cui erano state avanzate pesanti e gratuite critiche al Capo dell’Ufficio, alibi del tipo io e lei potremmo avere un rapporto omosessuale e vederci per altri motivi, oppure “incontri in cesso” e, ancora, scambi di notizie nei “pisciatoi affiancati facendo anche una lunga pisciata” in modo da coprire eventuali intercettazioni;

– per l’irrilevanza della tesi difensiva, secondo la quale l’assenza del Procuratore nel giorno in cui vi sarebbe stato l’incontro con il giornalista lo avrebbe abilitato, in qualità di Procuratore f.f., a tenere i rapporti con la stampa: non valutando tale circostanza idonea ad attenuare la gravità della condotta accertata considerando che gli apprezzamenti sarebbero stati, in questo caso, espressi dall’incolpato nell’esercizio delle funzioni di Procuratore f.f., che, come tale, era investito della competenza di tenere i rapporti ufficiali ovvero di tipo istituzionale con la stampa in rappresentanza dell’intero Ufficio di Procura;

– per l’ingiustifícabilità dell’atteggiamento del Pubblico Ministero che aveva recepito supinamente – quasi assecondandola – la critica del giornalista nei confronti della nota del Capo dell’Ufficio di Procura definita “bizzarra al di fuori dei tempi e poi, nu poco razzista, visto che se parla de napoletani” (riferito chiaramente alla persona del Procuratore);

– che le modalità con cui erano state realizzate le condotte contestate all’incolpato, la loro reiterazione (rapportate ai fatti di cui ai capi C ed E), la percezione da parte dei colleghi e del personale amministrativo ed, infine, il pregiudizio che quei comportamenti hanno provocato sulla stessa immagine professionale del magistrato costituivano elementi tali da impedire di ravvisare quella scarsa rilevanza del fatto che consente l’applicabilità dell’esimente prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.

10. La sezione disciplinare ha quindi concluso:

– che andava perciò irrogata, quale sanzione adeguata per le violazioni ascritte ai capi C) ed E), quella della censura, in considerazione della gravità dei comportamenti addebitati all’incolpato, ma pure quella accessoria del trasferimento d’ufficio;

– che, a tal riguardo, la permanenza del F. nella sede di Trieste risultava – ormai da tempo – in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia atteso il clamore e le polemiche interne all’ambiente giudiziario suscitati dalla sua condotta: e tanto per essere divenuto – per sua colpa – il medesimo incompatibile con l’ufficio di appartenenza in ragione della gravità delle condotte nonchè della natura e dei profili di rilevanza degli addebiti ascritti;

– che tanto si ricavava dalle osservazioni espresse nell’udienza disciplinare dal Procuratore della Repubblica nonchè da quelle già articolate dal Procuratore Generale (da ultimo con nota del 17 febbraio 2015), circa l’inequivoco progressivo peggioramento dei rapporti intrattenuti dal F. coi colleghi ed il personale in ragione del clima di complessiva conflittualità incompatibile, con le condizioni di serenità e di fiducia necessarie per l’esercizio delle delicate funzioni esercitate, per non dimenticare che le vicende hanno indubbiamente cagionato un danno al prestigio dello stesso magistrato la cui immagine è rimasta gravemente pregiudicata nel rapporto con i colleghi dell’ufficio e con i collaboratori (Polizia Giudiziaria), pure essendo gli episodi contestati divenuti di comune dominio ed avendo determinato l’oggettivo appannamento della credibilità professionale non solo del magistrato ma anche dell’immagine dell’ufficio dinanzi all’opinione pubblica ed agli ambienti forensi;

– che il trasferimento di sede era quindi indispensabile al fine di ripristinare il corretto assetto dei rapporti istituzionali, tutelare l’immagine della magistratura ed, infine, impedire che analoghi comportamenti siano ulteriormente perpetrati.

11. Per la cassazione di tale sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ricorre oggi il Dott. F., affidandosi a non meno di otto motivi, illustrati da memoria depositata in vista della pubblica udienza del 10/10/2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno esaminati partitamente i motivi di ricorso; e, iniziando dalle censure alla sentenza per avere essa riconosciuto il F. responsabile dell’incolpazione di cui al capo C), coi relativi motivi il ricorrente lamenta:

1) violazione di legge in relazione:

– all’interpretazione data alla locuzione “nell’esercizio delle funzioni”;

– alla valutata gravità della condotta, ai sensi dell’art. 2;

– al mancato riconoscimento di scarsa rilevanza della medesima, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 3 bis;

2) mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui non tiene conto di alcune risultanze processuali.

2. Non può trovare seguito la tesi del ricorrente circa l’erroneità od improprietà della qualificazione della condotta come avvenuta “nell’esercizio delle funzioni”: sul punto, correttamente ha motivato l’impugnata sentenza con l’esclusione del carattere privato o personale dei colloqui con l’Assistente P., per essere questi avvenuti in ambienti lavorativi e strettamente attinenti alle funzioni esercitate dalle singole persone coinvolte: avvenuta nell’autovettura di servizio guidata per ragioni di ufficio dal destinatario delle sue esternazioni, col quale vi era una risalente conoscenza, effettivamente si tratta di una manifestazione del pensiero del magistrato nella qualità di sostituto Procuratore, non solo severa, ma pure offensiva (col chiaro riferimento all’inettitudine ed all’ignoranza dei soggetti cui si riferiva), a margine – e cioè nella fase preparatoria o in itinere, relativa allo spostamento nel luogo in cui quello andava espletato – dell’attività istituzionale di assunzione di interrogatorio di collaboratore di giustizia, con univoci riferimenti al dirigente della sezione DIA ed a quest’ultima nel suo complesso, nonostante proprio nei suoi uffici si stesse recando per espletare quell’atto di ufficio. Nè giova al ricorrente il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 6965/17, che si riferisce alla ben diversa fattispecie in cui la critica era rivolta in incertam personam su un blog.

Il primo profilo del primo motivo non può, pertanto, dirsi fondato.

3. Analoga conclusione si raggiunge per gli altri due profili del primo motivo, da riguardarsi congiuntamente per l’evidente intima connessione. La corretta premessa della gravata sentenza sulla natura dell’istituto previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, è stata bene applicata alla fattispecie: la condotta in esame è stata ritenuta grave in quanto consistente in un incontrollato sfogo con il proprio autista, sottufficiale in servizio proprio presso la DIA, oggettivamente comportante una seria delegittimazione del suo dirigente e superiore e dell’intera struttura con giudizi tanto gravi quanto – in quella sede, evidentemente non rilevando le integrazioni postume riferite ad esplicazione dei riferimenti – generici, tali da non poter finanche essere contrastati con specifici argomenti.

4. E, se correttamente si è riscontrata l’incidenza sui rapporti come sussistente almeno dal punto di vista psicologico, ciò che obiettivamente è idoneo ad incrinare i rapporti con gli investigatori, ad ogni buon conto la gravità è stata – dalla qui gravata sentenza affermata (e non adeguatamente contestata sotto questo specifico profilo) pure con contestuale esclusione dei presupposti per l’applicazione dell’esimente invocata, in relazione alla percezione dei fatti da parte dei colleghi e del personale amministrativo ed, infine, per la valutazione del pregiudizio che quei comportamenti hanno provocato sulla stessa immagine professionale del magistrato.

5. Tale giudizio di gravità integra una valutazione di fatto, che, tutt’altro che implausibile, neppure è affetta dai soli evidenti vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità, sicchè resta riservata in linea di principio alla discrezionalità del giudice del merito (tra le altre: Cass. Sez. U. 08/04/2009, n. 8615; Cass. Sez. U. 13/11/2012, n. 19704; Cass. 19/06/17, n. 15056); d’altro canto, l’esimente del D.Lgs. 23 febbraio, n. 109, art. 3-bis (come introdotta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269) è oggetto di valutazione esclusiva da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, restando soggetta (Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7934; Cass. Sez. U. 13/07/2017 n. 17327) a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico: ma, nel caso di specie, sono manifestamente congrue e corrette sia la motivazione sulla notevole gravità della condotta (come qui riportata sopra, al punto 5 dei “fatti di causa”), sia la valutazione di inapplicabilità dell’esimente (come qui riportata sopra, al punto 9 dei “fatti di causa”).

6. Tanto consente di escludere la rilevanza dell’omessa indicazione espressa, nella motivazione della gravata sentenza, delle espressioni iniziali (di predilezione di una collaborazione con la Squadra Mobile anzichè con la DIA) e delle scuse immediate, come pure il presunto fraintendimento di alcune altre circostanze di fatto riportate ancora più ampiamente dal ricorrente: la colpevolezza del F. è stata bene affermata in base ad una valutazione complessiva di una serie di elementi, enunciati in modo analitico e congruamente tra loro collegati. Così, neppure il secondo dei motivi rivolti contro la condanna per il capo C), sotto alcuno dei profili sviluppati, può qui trovare accoglimento.

7. Vanno ora esaminati i motivi di ricorso rivolti avverso i capi della sentenza che hanno riconosciuto il F. responsabile dell’incolpazione di cui al capo E), motivi coi quali il ricorrente lamenta:

1) violazione di legge:

– per contrasto con i principi della Corte europea dei diritti dell’Uomo;

– per contrasto con il codice di procedura penale, come specificato di seguito: inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;

2) violazione di legge in relazione:

– all’interpretazione data alla locuzione “nell’esercizio delle funzioni”;

– alla valutata gravità della condotta, ai sensi dell’art. 2;

– al mancato riconoscimento della scarsa gravità della medesima, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 3 bis;

3) e 4) travisamento dei fatti, mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui non tiene conto di alcune risultanze processuali;

8. Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242).

9. E’ ben vero, al riguardo, che la disciplina processuale prevede uno specifico ordine delle questioni: tale ricavandosi, in via di approssimazione, dagli artt. 132,276,277 e 279 c.p.c., nonchè artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., in base ai quali occorrerebbe affrontare dapprima le questioni pregiudiziali, nel cui ambito andrebbe accordata la precedenza a quelle relative alla giurisdizione ed alla competenza, seguite dalle pregiudiziali di rito, quindi le preliminari di merito ed infine il merito in senso stretto, a sua volta evidentemente secondo l’ordine logico delle singole questioni.

10. Eppure, va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente da fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale: essendo evidente come un tale modus procedendi consenta di risparmiare un’attività istruttoria e quella conseguente motivazionale del tutto inutili ai fini della definizione della domanda. In altri termini, ben può decidersi prima (da un punto di vista temporale) una questione (logicamente) più a valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la materia del contendere: in base ad un criterio evidentemente relativo, ispirato al richiamato principio di economia, da cui discendono rapporti di priorità mutevoli e informati al caso concreto; criterio, pertanto, che resta svincolato da canoni strutturali e che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti.

11. In base al detto principio è possibile allora pretermettere, lasciandola al contempo impregiudicata, la questione preliminare della legittimità dell’utilizzo in sede disciplinare di intercettazioni telefoniche acquisite in un procedimento penale ed anche o soprattutto quando questo sia stato archiviato (in merito alla quale il ricorrente invoca il precedente – in tema di diritto alla vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata, in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con L. 4 agosto 1955, n. 848, entrata in vigore il 10 ottobre 1955 – di Corte EDU, Karabeyoglu c/ Turchia, 07/06/2016, definitiva il 17/10/2016, ma sulla quale si registra già, con conclusioni opposte, Corte EDU, Terrazzoni c/ Francia, 29/06/2017, definitiva il 29/09/2017): questione dal 2009 decisa in senso favorevole anche da queste Sezioni Unite, benchè in precedenza risolta costantemente in senso diametralmente opposto.

12. Ciò premesso, benchè sia generalmente inammissibile il vizio di travisamento del fatto in sede di legittimità (tra moltissime, v. Cass. pen. 07/10/2015, n. 47204, imp. Musso; conferma la soluzione, richiamando la distinzione dal travisamento della singola prova, Cass. Sez. U. 15056/17, cit.), sono da valutare complessivamente fondate le doglianze di travisamento dei fatti e di mancanza od illogicità della motivazione nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze processuali, sotto entrambi i profili – sub 3) (in uno alla doglianza di violazione di legge) e sub 4) – della complessiva censura (destinazione della conversazione ad un solo interlocutore, scissione della condotta in due momenti e carattere limitato del secondo, oggetto effettivo delle frasi, etc.), dedicata per almeno sedici pagine (dalla 32 alla 47 del ricorso) alla minuziosa alternativa riconsiderazione di numerosi elementi di fatto.

13. Invero, a dispetto di un contesto ambientale, minuziosamente ricostruito nella gravata sentenza, in cui le fughe di notizie – talvolta ispirate da personalismi di alcuni sostituti – erano state numerose, doveva considerarsi tuttora legittima, in quanto rispettosa dei consueti limiti almeno della continenza, la critica alle reazioni poste in essere dal capo dell’ufficio: e va allora esclusa la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito disciplinare contestato al F., cioè la grave scorrettezza (rilevante appunto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d) nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste integrata da espressioni consistenti nell’attribuire loro di emanare disposizioni solo per dimostrare di esistere e mettersi al riparo dei problemi: risultando non condivisibili, della gravata sentenza, non solo la valutazione del loro carattere irridente, ma neppure la conclusione di un’intervenuta grave delegittimazione dei destinatari delle critiche in dipendenza delle espressioni concretamente proferite dal F..

14. Al riguardo, giova riportare le espressioni che sono state ritenute gravemente scorrette perchè irridenti e delegittimanti. Sia pure una volta criticata la disposizione – poi nella stessa sentenza del C.S.M. significativamente qualificata come non vincolante – del Procuratore della Repubblica che sollecitava i sostituti a non invitare i giornalisti nei locali della Procura, il F. si è così espresso: “sono cose che un capo, mi dà…, dice… io lo faccio, così sono, sono posto, e…, come la Procura Generale, la Procura Generale non fa che scrivere, ogni volta che c’è un detenuto che è estradato, o qualche cosa, che…. Segnala se eventualmente viene meno il titolo custodiale, così lui è a posto in essere, io, se mi scade il termine, eccetera, la procura generale, dice, ma io te l’ho detto di segnalare, però Sono quelle cose così…, Sarebbe come se io scrivessi alla polizia, ogni volta, si invita a non picchiare gli arrestati, eccetera eccetera per cui…”; ed inoltre avrebbe nella sua sostanza avallato l’accusa di ipocrisia al Procuratore della Repubblica, rivolta dal suo interlocutore giornalista, quanto meno non contrastando l’espressione in tal senso proferita da quest’ultimo.

15. Ora, analizzate tali espressioni, la qui gravata sentenza ha ritenuto che il F., a dispetto della “sicura contezza delle validissime ragioni che avevano determinato due Procuratori della Repubblica a tentare di frenare protagonismi individuali ed impedire la creazione di canali privilegiati o personalizzati tra PM e giornalisti tra i quali era certamente da annoverarsi quello che si era creato tra l’incolpato ed il giornalista del quotidiano “(OMISSIS)” avesse espresso “commenti oggettivamente offensivi in qualsiasi sede, contesto o dibattito” sulla “seria ed opportuna iniziativa del Dott. Ma., accusandolo di aver operato secondo un metodo – comune al Procuratore Generale – di emanare direttive di ordine generale nelle materie di propria competenza al solo fine di coprirsi le spalle nel caso in cui dovessero emergere criticità delle quali avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in qualità di organi di vertice in sede locale e distrettuale”, conseguendo il risultato di ridicolizzare l’iniziativa adottata dai vertici della Procura.

16. Tale conclusione non può essere condivisa. Le espressioni così descritte, come reso evidente anche da un altro inciso – non valorizzato adeguatamente dalla stessa qui gravata sentenza – per il quale lo stesso F. aveva precisato che il medesimo Procuratore “non p(oteva) neanche ordinare una cosa del genere”, si risolvono in una critica serrata, ma continente per sicura adeguatezza alla singolare peculiarità del contesto, ad un provvedimento lato sensu organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica, del resto significativamente riconosciuto come non vincolante pure dalla stessa Sezione Disciplinare nel passaggio immediatamente successivo della qui gravata sentenza.

17. Infatti:

– da un lato, non sono state pronunziate espressioni intrinsecamente integranti dileggio od irrisione e quelle impiegate, nella parte in cui sono rivolte contro i dirigenti delle Procure, sono oggettivamente non offensive, implicando un giudizio di scarsa incisività del provvedimento criticato;

– dall’altro lato, il diverso e più ampio contesto – di obiettivo pessimo gusto – di riferimenti ulteriori (come quelli al possibile incontro omosessuale con l’interlocutore, all’evenienza di una fissazione di un convegno in un luogo di pubblica decenza per coprire, col rumore di atti fisiologici perfino a bella posta prolungati, la vietata fuga di notizie) non fa parte della condotta oggetto del capo di incolpazione e non può quindi venire utilmente in considerazione ai fini del riconoscimento della disciplinare responsabilità dell’incolpato, ipotizzata per una ben più limitata condotta;

– in ogni caso e in via dirimente, questa ha avuto luogo nel corso di una conversazione privata e confidenziale tra due sole persone, oggetto di captazione di legittimità obiettivamente quanto meno suscettibile di essere posta in discussione.

18. Insomma, malgrado il ragionevole affidamento sulla riservatezza che avrebbe dovuto proteggere, in immediata e diretta applicazione dell’art. 15 della Costituzione della Repubblica, le sue conversazioni, soprattutto se con un unico interlocutore, le espressioni del magistrato oggetto del capo di incolpazione (attribuire a Procuratore della Repubblica e Procura Generale il fatto che “emanavano disposizioni solo per dimostrare di esistere e per mettersi al riparo dai problemi”) non sono mai state – con ogni evidenza – intrinsecamente offensive o derisorie e si risolvono in una valutazione critica, quand’anche aspra, sull’effettività od incisività del provvedimento del Procuratore e sulla prassi genericamente addotta del Procuratore generale: in altri termini, nel descritto complessivo contesto tali espressioni altro non implicano che il proprio disappunto o la propria critica, entrambi ancora possibili e legittimi, per la mancata adozione di provvedimenti di diverso tenore o quanto meno per l’inutilità di quelli in concreto adottati.

19. Nè la minimizzazione della portata dei provvedimenti in concreto adottati comporta, se non altro di per sè e con ogni evidenza nel caso di specie, alcuna ridicolizzazione dell’iniziativa adottata: mentre non rileva, per il tenore dell’incolpazione, neppure che si possa essere stati partecipi o perfino in pratica corresponsabili della situazione oggettiva che quel provvedimento aveva in qualche modo tentato di contrastare.

20. In materia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Cass. Sez. U. 17/03/2017, n. 6965, richiamata del resto dal ricorrente) che la manifestazione del pensiero di un magistrato costituisce espressione di una libertà costituzionale che rimane tale, e non diventa esercizio di funzione giurisdizionale, anche allorquando abbia ad oggetto opinioni relative a temi inerenti l’organizzazione di un ufficio giudiziario ed il suo funzionamento; ove però sussistessero due diversi presupposti di fatto, cioè che si esplicitasse attraverso riferimenti individualizzati e ricorresse la natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate, potrebbe configurarsi il delitto di cui all’art. 595 c.p. ed il diverso illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d).

21. La conclusione va condivisa ed applicata al caso di specie. Il diritto di critica, che va riconosciuto anche al singolo magistrato quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita a tutti dall’art. 21 Cost. e che solo va coordinato – anche in senso seriamente limitativo – coi doveri a lui incombenti in relazione alle sue funzioni ed a garanzia dei superiori interessi dell’apparenza e dell’effettività di terzietà ed indipendenza della Magistratura, va allora salvaguardato in una fattispecie, come quella per cui è causa, in cui la critica si è estrinsecata nel corso di una conversazione che avrebbe dovuto rimanere riservata e comunque intrattenuta con un solo altro interlocutore, mediante espressione di non condivisione di un provvedimento del dirigente del proprio ufficio o di una prassi propria pure degli uffici superiori, se ed in quanto appunto manifestata come è dato di cogliere con immediata evidenza nella fattispecie con toni oggettivamente non offensivi nè derisori, anche quando si articoli nella qualificazione del provvedimento come riprova di una prassi – non lusinghiera, ma paradossalmente nemmeno illegittima di adozione di provvedimenti inutili o superflui al solo fine di assicurare un ossequio formale alle incombenze istituzionali.

22. La condotta è quindi manifestamente legittima, in quanto – a tutto concedere – scriminata dal valido esercizio del diritto di critica perfino come circoscritto o temperato dalla qualità di magistrato del suo titolare: e, pertanto, non integra la grave scorrettezza – rilevante ai fini disciplinari – nei confronti del Procuratore della Repubblica o della Procura Generale della Repubblica la condotta di quel magistrato che attribuisca quelle prassi in un siffatto contesto.

23. Di conseguenza, va esclusa la sussistenza di quell’illecito, essendo fondate le doglianze del F. avverso i capi della sentenza qui gravata che lo riconoscono responsabile del capo E di incolpazione originaria: e l’impugnata sentenza va allora cassata sul punto, con esclusione definitiva della sussistenza del relativo illecito disciplinare.

24. Tanto consente di esaminare unitariamente l’ultimo gruppo di motivi, relativi alla irrogazione della sanzione accessoria del trasferimento di ufficio, con i quali il ricorrente prospetta:

1) violazione di legge in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13;

2) mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui non tiene conto di alcune risultanze processuali.

25. Deve, al riguardo, considerarsi che la sanzione accessoria risulta irrogata sulla base della congiunta ed indissolubile considerazione della responsabilità per entrambi i capi di incolpazione (tra l’altro essendo le condotte dell’uno e dell’altro state prese in esame anche in quanto reiterate, al fine di fondare la valutazione di gravità posta a base non solo della sanzione principale, ma pure del successivo riscontro della sopravvenuta incompatibilità della permanenza dell’incolpato nella sua sede di lavoro: v. pag. 21 della gravata sentenza), per uno dei quali peraltro essa è stata in questa sede definitivamente esclusa.

26. E’ evidente quindi che il capo della sentenza qui gravata che quella sanzione ha irrogato non è più, allo stato, sorretto da idonea motivazione: in sostanza, la cassazione del capo di sentenza relativo al riconoscimento della responsabilità per l’originaria incolpazione sub E) comporta, quale effetto espansivo interno, la cassazione anche dell’irrogazione delle sanzioni fondate inequivocabilmente anche su quella responsabilità; ma spetta al giudice disciplinare – al quale è giocoforza rinviare dopo la qui disposta cassazione – la rivalutazione della persistenza o meno dei presupposti per l’irrogazione di esse ed in particolare di quella accessoria, alla stregua della sola incolpazione di cui può ormai essere riconosciuto responsabile il F. e cioè quella di cui al capo C), adeguatamente limitato il contesto di riferimento ai rapporti con la DIA ed il suo Dirigente.

27. Conclusivamente, il ricorso è rigettato quanto alla contestazione della dichiarazione di responsabilità per l’incolpazione di cui al capo C), ma accolto quanto alla responsabilità per l’incolpazione di cui al capo E), restando caducati i capi della sentenza disciplinare che si fondano sul riconoscimento di quest’ultima determinazione della sanzione, principale ed accessoria – e dovendo quindi disporsi il rinvio al giudice disciplinare per la rivalutazione delle conseguenze, sul piano sanzionatorio, della qui sola riconosciuta sussistenza dell’illecito disciplinare di cui all’originario capo C).

PQM

Rigetta i motivi di ricorso relativi al capo C) di incolpazione ed accoglie i motivi relativi al capo E); cassa la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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