Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24969 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34533-2018 proposto da:

P.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERICA BARDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati LELIO MARITATO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO;

– resistente-

avverso la sentenza n. 162/2018 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 162 pubblicata il 18.5.2018, ha respinto l’opposizione all’intimazione di pagamento e agli avvisi di addebito proposta da P.P.A., previa qualificazione della stessa come opposizione gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.;

2. il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha accertato la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto illeggibile ed ha di conseguenza giudicato tempestiva l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., sebbene eseguita dopo il decorso del termine di venti giorni; ha tuttavia precisato che la nullità della notifica, idonea a determinare il mancato decorso del termine perentorio per l’opposizione, dovesse considerarsi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo; difatti l’opposizione proposta dalla P. dimostrava come l’intimazione fosse giunta a conoscenza della destinataria;

3. il Tribunale la ritenuto legittima la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione senza ricorrere alla posta elettronica certificata; ha precisato che, ove anche fosse dimostrata la natura di documento informatico dell’atto da notificare, l’art. 137 c.p.c., u.c., primo periodo dovesse essere interpretato come riferito a destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, requisito non dimostrato nel caso di specie;

4. ha respinto l’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento formulata sul presupposto che si trattasse di riproduzione cartacea di un originale informatico priva di attestazione di conformità, sia per il difetto di prova della natura del documento quale riproduzione cartacea di un originale informatico; inoltre sul rilievo che mancasse nel caso di specie un espresso disconoscimento della citata conformità come richiesto dall’art. 23 codice dell’amministrazione digitale (c.a.d.), comma 2;

5. ha ritenuto dimostrata la notifica degli avvisi di addebito in base agli avvisi di ricevimento depositati dall’INPS, in assenza di contestazioni da parte della ricorrente;

6. ha giudicato infondata la censura sulla incomprensibilità dell’intimazione quanto al calcolo degli interessi, invece considerato desumibile dalle indicazioni in essa contenute;

7. avverso tale sentenza P.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., e dell’art. 618 c.p.c., affidato a quattro motivi; l’INPS, anche quale mandatario di SCCI spa, ha depositato procura speciale; Equitalia Servizi di Riscossione spa è rimasta intimata;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con il primo motivo di ricorso P.P.A. ha dedotto la violazione di norme di diritto per avere il Tribunale ritenuto che la nullità (insanabile) della notifica dell’intimazione di pagamento avesse impedito il decorso del termine per proporre opposizione, ma fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza dell’atto da parte del destinatario;

10. ha richiamato precedenti di legittimità (Cass. n. 30873 del 2017) secondo cui la mancanza della data determina la nullità insanabile della notifica ove dalla stessa decorrano termini perentori per l’esercizio, da parte del destinatario, di diritti; ha precisato come dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento decorrono i termini perentori di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in particolare i 180 giorni oltre i quali l’intimazione perde efficacia;

11. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla tempestiva contestazione, ad opera del difensore della ricorrente in opposizione, dei documenti prodotti dall’Inps al fine di comprovare la notifica degli avvisi di addebito, ed esattamente dell’estratto Escocar lista cartelle in quanto atto interno dell’Istituto e come tale privo di valore probatorio;

12. col terzo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato il decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto quanto al rigetto da parte del Tribunale delle ulteriori censure sulla notifica dell’intimazione di pagamento; ha premesso come ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 40, cd. c.a.d., tutti gli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni debbano essere digitali; che pertanto se l’intimazione in oggetto fosse un atto cartaceo, cioè non nativo digitale, sarebbe stato redatto in violazione del citato decreto; se fosse copia cartacea di un atto digitale, mancherebbe la necessaria attestazione di conformità all’originale, eventualmente da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 c.p.c., comma 3;

13. col quarto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed ha riproposto la censura di criticità dell’intimazione di pagamento, quindi la violazione dell’obbligo dell’ente impositore di mettere il contribuente nella condizione di verificare la correttezza delle somme richieste, affermato da Cass. n. 4516 del 2012;

14. deve darsi atto che in data 10.3.2020, prima dell’adunanza camerale, la ricorrente, per il tramite dell’avv. Erica Bardi, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con allegata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018;

15. l’atto di rinuncia è sottoscritto dall’avv. Erica Bardi, munito di procura speciale;

16. non risulta integrata la fattispecie di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6, che richiede, ai fini dell’estinzione del giudizio, “l’effettivo perfezionamento della definizione e (la) produzione…della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, elementi non dimostrati nel caso di specie (cfr. Cass. n. 25588 del 2018; cfr. anche Cass. n. 20441 del 2019 e n. 24083 del 2018, relative alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, conv. da L. n. 225 del 2016);

17. tuttavia, la volontà abdicativa della parte ricorrente risulta espressa nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 390 c.p.c., non rilevando l’omessa notifica o comunicazione alle controparti richiesta dall’u.c. della citata Disp. in quanto le stesse non risultano costituite;

18. il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., è condizione sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1, (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”); difatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 34429 del 2019; n. 3971 del 2015);

19. nel caso di specie, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva dell’INPS e di Equitalia, nè al raddoppio del contributo unificato che trova applicazione nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione (cfr. Cass., sez. 6 n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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