Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24969 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9185-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, CF (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9431/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado-che aveva respinto la domanda di M.G. intesa al conseguimento delle prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 -, ha condannato l’INPS al pagamento in favore di M.G. dei ratei dell’assegno L. n. 118 del 1971, ex art. 13 per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2011 e dei ratei della pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12 con decorrenza dal 1.5.2011, oltre interessi legali dal 121 giorno dalla domanda amministrativa al saldo.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di tre motivi: la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso l’istituto ricorrente ha dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che il giudice di seconde cure aveva ritenuto che i requisiti sanitari, come accertati dal c.t.u. di primo grado, non avevano trovato contestazione. Ha evidenziato mediante riproduzione della memoria di costituzione in appello e del parere medico legale ad esso allegato che al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata l’accertamento peritale di prime cure era stato specificamente contestato mediante allegazione alla memoria di costituzione di parere medico legale.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 94 dell’art. 2967 c.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 11 disp. gen. Ha censurato, in sintesi, la decisione per avere omesso di accertare in relazione all’assegno ex art. 13 L. cit. il requisito, della cui prova era onerato l’aspirante al beneficio, rappresentato dal mancato espletamento di attività lavorativa, così come prescritto dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35. Premessa la valenza costitutiva del requisito in oggetto ha sostenuto che lo stesso non poteva ritenersi sussistente sulla base delle dichiarazione sostitutiva di atto notorio versata in atti dal M. atteso che tale dichiarazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, assumeva rilevanza solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, restando impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili (Cass. n. 25800 del 2010, n. 11106 del 2011); neppure il requisito in oggetto poteva ritenersi sussistente alla luce della assenza di redditi come chiarito dal giudice di legittimità (Cass. n. 1792 del 2011).

Con il terzo motivo ha dedotto violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e dell’art. 2967 c.c., censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere omesso di accertare la sussistenza del requisito reddituale in relazione a tutti gli anni di interesse. A tal fine ha evidenziato che, se era concepibile che le dichiarazioni dell’anno 2012 non fossero ancora disponibili alla data del 30.4.2013 di rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate della certificazione reddituale, non era concepibile che le stesse non fossero disponibili, alla data di pronunzia della decisione.

Il Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo e del terzo.

Il Collegio non condivide tale valutazione e ritiene che anche il primo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente fondato.

Invero, dall’esame degli atti di causa, richiamati nel ricorso per cassazione con modalità coerenti con il principio di autosufficienza, si evince che nella memoria di costituzione di appello l’istituto odierno ricorrente ha specificamente contestato la sussistenza del requisito sanitario mediante primo grado Si premette che il giudice di appello ha ritenuto provato il requisito sanitario per le prestazioni in controversia sulla base dell’accertamento peritale di primo grado precisando nella parte motiva che tale accertamento non aveva trovato contestazione. da parte dell’INPS.

Dall’esame degli atti di causa, richiamati dall’INPS con modalità coerenti con il principio di autosufficienza, si evince, invece, che, al contrario, l’INPS, nella memoria di costituzione in appello con allegate note critiche aveva espressamente ed analiticamente contestato la sussistenza del detto requisito quale accertato dal consulente nominato in primo grado. Sussiste quindi il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente fondato in quanto la sentenza impugnata ha omesso la verifica del requisito relativo al mancato espletamento di attività lavorativa da parte dell’interessato in relazione al periodo per il quale è stato riconosciuto l’assegno di assistenza.

Preliminarmente è da disattendere la eccezione di parte controricorrente in merito alla tardività della deduzione dell’INPS circa la carenza di tale requisito atteso che per costante giurisprudenza esso si configura, unitamente al requisito reddituale, quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4067 del 2002, 13967 del 2002,14035 del 2002, 13046 del 2003, 13279 del 2003, 13966 del 2003, 14696 del 2007, 22899 del 2011), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, con l’unico limite della preclusione scaturente da giudicato interno (v. tra le altre, Cass. 22899 del 2011), ipotesi nella specie non verificatasi.

Tanto premesso si rileva che il mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, applicabile ratione temporis, non ha costituito oggetto di accertamento da parte del giudice di secondo grado che ha preso in considerazione esclusivamente il requisito sanitario ed il requisito reddituale. Nè, alla stregua delle argomentazione alla base delle decisione, vi sono elementi per ritenere che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia frutto di ragionamento presuntivo del giudice di appello fondato sulle risultanze della certificazione dell’Agenzia delle entrate versate in atti.

Infine, manifestamente fondato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto la sentenza impugnata, sulla base di certificazione dell’Agenzia delle entrate, risalente al 30.4.2013, sul rilievo della attestata indisponibilità, all’epoca, delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2012 ha omesso la verifica del requisito reddituale a partire da tale anno. Come evidenziato dall’INPS, al momento della decisione, tuttavia, intervenuta il 18.11.2014, era ben possibile la verifica del requisito reddituale anche in relazione a tale anno mediante produzione di certificazione aggiornata.

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nella Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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