Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24968 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 09/11/2020), n.24968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14389-2020 proposto da:

R.P., R.E., RA.AN., RA.PI.,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Anna De Luca;

– ricorrenti –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

03/02/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

“Inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso, in quanto il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 12509 del 08/06/2011)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento col quale il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo da essi proposto avverso l’ordinanza del Giudice istruttore dello stesso Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del compenso liquidato al custode giudiziario dei beni ereditari, avv. G.M.;

– il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al custode, avv. G.M., quale parte controinteressata, essendo in discussione il suo diritto al compenso;

– il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuno, deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, in mancanza di parte intimata;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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