Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24968 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7891-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1280/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 07/10/2014 e depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di S.A. all’indennità di accompagnamento sin dalla revoca del 29.5.2010 ed ha condannato l’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. Ha censurato la decisione per avere pronunziato oltre i limiti di quanto devoluto con l’atto di appello dalla originaria ricorrente la quale, in seconde cure, non aveva reiterato la domanda relativa alla indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 ed alla pensione di inabilità ex lege n. 118 del 1971, incentrando i motivi di gravarne esclusivamente sul diritto al riconoscimento della prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13.

Con il secondo motivo l’istituto previdenziale, deducendo violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 dell’art. 2967 c.c., degli artt. 414 e 437 c.p.c., ha, “per completezza difensiva”, censurato la decisione di appello in punto di accertamento del requisito reddituale e di quello relativo al mancato espletamento di attività lavorativa, ai fini dell’assegno di assistenza, requisiti della cui sussistenza era dato atto nella parte motiva della sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Dall’esame degli atti di causa, consentito al Collegio ove sia denunziato l’error in procedendo del giudice di appello, risulta che la domanda di prime cure, intesa in via principale al ripristino della revocata indennità di accompagnamento e al conseguimento della pensione di inabilità ed, in via subordinata, al conseguimento dell’assegno di assistenza, è stata in seconde cure limitata a quest’ultima prestazione.

Pertanto la sentenza impugnata che ha accertato il diritto della S. all’indennità di accompagnamento dalla data della revoca ed ha condannato INPS al pagamento dei relativi ratei è incorsa nel denunziato vizio di ultrapetizione.

11 secondo motivo di ricorso è invece inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Come chiarito da questa Corte il principio applicabile anche nel rito del lavoro – della interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può essere utile a sanare irriducibili contrasti tra motivazione e dispositivo (come quello che si determina allorchè la motivazione contenga statuizioni mancanti nel dispositivo), dovendo in tal caso darsi prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie. Pertanto, è inammissibile, per difetto di soccombenza e quindi d’interesse, il ricorso della parte la cui soccombenza risulti unicamente da affermazioni contenute nella motivazione della sentenza ma mancanti nel dispositivo, non potendo in tale ipotesi l’impugnazione ammettersi neppure in quanto rivolta solo alla correzione della motivazione sfavorevole all’impugnante. (v. tra le altre, Cass. n. 8456 del 1987).

Nel caso di specie alcuna statuizione di accoglimento domanda intesa al conseguimento del diritto.

In conclusione, in conformità alle conclusioni espresse dal Consigliere relatore nella relazione ex artt. 375 e 280 bis c.p.c., conclusioni condivise dal Collegio, il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile ed il secondo accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione a tale motivo, con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nella Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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