Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24968 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24968 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 20906-2011 proposto da:
;4

DEGLI ATTI ALESSIO (c.f. DGLLSS37M31F839L), nella
qualità di già liquidatore della Tecnogeo S.r.l. in
liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 06/11/2013

VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato PERSICHELLI
CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente
2013
1277

all’avvocato FRANCESCHINIS SILVIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

SPAGNOL DINO & C. S.N.C.

(P.I. 00213220932), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
CURATELA DEL

FALLIMENTO TECNOGEO

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore dott. LUCA
VIDONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l’avvocato
ANTONINI MARIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GABASSI FRANCESCO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, GEOTECH S.R.L.;
– intimati

BEVILACQUA ENRICO, giusta procura a margine del

avverso il provvedimento n. 383/2011 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositato il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

S.

2

FRANCESCHINIS che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente Società, l’Avvocato
E. COGLITORE, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

Tecnogeo, l’Avvocato F. GABAllI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del settimo motivo, infondati dal
primo al quarto e sesto motivo, assorbiti gli altri
motivi.

udito, per la controricorrente Curatela Fall.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 27.7.011, ha respinto il reclamo
proposto da Tecnogeo s.r.l. in liquidazione contro la sentenza 4.2.2011 del
Tribunale di Udine dichiarativa del suo fallimento.
La corte territoriale ha preliminarmente rigettato il motivo con il quale la reclamante

termini di comparizione di cui all’art. 15 I. fall. disposta d’ufficio dal Presidente del
Tribunale con decreti, privi di motivazione, apposti in calce alle due istanze di
fallimento presentate nei suoi confronti (la prima da Geotech s.r.l. e la seconda da
Spagnol Dino & C. s.n.c.); ha rilevato a riguardo che l’imminente scadenza del
termine annuale entro il quale avrebbe potuto essere dichiarato il fallimento della
debitrice (cancellatasi dal R.I. il 5.2.2010) e l’interesse pubblicistico alla scansione
dei tempi dell’istruttoria prefallimentare giustificavano pienamente i provvedimenti
che, peraltro, dovevano ritenersi motivati, o motivabili, tenuto conto che Geotech
aveva presentato un’istanza di anticipazione di udienza e che il ricorso di Spagnol
Dino s.n.c. era stato depositato quasi contestualmente al primo. Il giudice del merito
ha poi ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento di Geotech, eseguita a
mezzo posta presso l’ultima sede della debitrice e perfezionatasi per compiuta
giacenza entro il termine di comparizione fissato dal presidente, ed ha escluso che vi
fosse necessità di tempestiva notificazione anche della successiva istanza, che
Tecnogeo aveva avuto possibilità di conoscere, come confermato dal fatto che
all’udienza di comparizione era presente, pur se sfornito di mandato, l’awocato che
difendeva il liquidatore della cessata società in una causa ordinaria; ha infine
accertato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Tecnogeo s.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione
affidato a dieci motivi.
Il curatore del Fallimento della Tecnogeo s.r.l. in liquidazione e Spagnol Dino & C.
s.n.c. hanno resistito con separati controricorsi, mentre Geotech s.r.l. non ha svolto

lamentava violazione del proprio diritto di difesa, a causa dell’abbreviazione dei

attività difensiva.
Il curatore ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con i primi due motivi di ricorso, Tecnogeo, denunciando, rispettivamente,
violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione, contesta che il presidente

richiesta da parte dei creditori istanti, il termine di quindici giorni che, a norma
dell’art. 15 comma 3 I. fall., deve intercorrere fra la data di notificazione del ricorso e
del decreto di convocazione e la data dell’udienza. Sostiene in proposito che, poiché
il fallimento non può più essere dichiarato d’ufficio, il giudice non può farsi carico,
attraverso il predetto provvedimento, dell’imminente scadenza del termine annuale
di cui all’art. 10 della legge in luogo di creditori rimasti inerti per molti mesi ed
attivatisi tardivamente, e che il decreto non può trovare giustificazione nella
pendenza di altre istanze di fallimento né, tantomeno, nell’interesse pubblicistico alla
regolamentazione dei tempi dell’istruttoria prefallimentare, che attiene all’attività di
fissazione delle udienze e non dei termini di notifica.
2) Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente, lamentando ulteriori violazioni del
proprio diritto di difesa, rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del
merito, il primo decreto del presidente era totalmente privo di motivazione in ordine
alle particolari ragioni di urgenza, mentre l’altro, che si limitava a dare atto della
pendenza di un precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento, recava una
motivazione insufficiente.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente
esaminati, devono essere respinti.
Va in primo luogo rilevato che l’art. 15 5 0 co. della I. fall., a differenza di quanto
previsto dall’art. 163 bis 2° co. c.p.c. per i processi a cognizione ordinaria, non
subordina alla presentazione di un’apposita istanza del creditore la valutazione da
parte del presidente del tribunale della ricorrenza di particolari ragioni d’urgenza che

del tribunale possa abbreviare di sua iniziativa, senza che gliene venga fatta

giustificano l’abbreviazione del termine di comparizione.
Ci si potrebbe, pertanto, arrestare al dato testuale, rilevando che la lettera della
norma consente senz’altro l’adozione d’ufficio del decreto.
L’inadeguatezza del criterio ermeneutico fondato sull’applicazione del brocardo ubi

lex voluit, dixit

rende, tuttavia, opportuno aggiungere che la disposizione, lungi

interpretazione estensiva od analogica, costituisce meditato segnale dell’interesse,
di natura pubblicistica, all’ordinata gestione dell’insolvenza dell’impresa secondo le
regole della concorsualità tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa
riscontro la peculiare natura della c.d. istruttoria prefallimentare che, pur non potendo
più svolgersi su iniziativa d’ufficio, può essere attivata su richiesta del pubblico
ministero, e non é riducibile ad un mero processo fra parti contrapposte, in quanto
idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento
costitutivo valevole erga omnes.
Escluso, dunque, che l’esercizio del potere di abbreviazione del termine in questione
sia subordinato all’istanza di parte o sia precluso dalla (supposta) mancanza di
diligenza del creditore, va ad ogni modo rilevato che, nella specie, Geotech aveva in
qualche misura sollecitato l’intervento del giudice, richiedendo l’anticipazione
dell’udienza di comparizione affinché il tribunale si pronunciasse prima del decorso
dell’anno dalla cancellazione di Tecnogeo dal R.I. Correttamente, pertanto, la corte
di merito ha ritenuto il primo decreto di abbreviazione del termine implicitamente
motivato con riferimento alle ragioni di urgenza evidenziate dalla creditrice.
La mancata notifica nei termini del ricorso presentato da Spagnol Dino & C. rende,
infine, inammissibile, per difetto di interesse della ricorrente ad ottenere una
pronuncia sul punto, la specifica ragione di censura volta a contestare la congruità
della motivazione sottesa all’emanazione del secondo decreto (comunque
agevolmente rintracciabile nell’esigenza di trattazione unitaria di tutte le istanze di
fallimento contestualmente pendenti contro il medesimo debitore).

dall’apparire frutto di una dimenticanza del legislatore, emendabile in via di

2) Va a questo punto esaminato, per ragioni di priorità logica, il settimo motivo di
ricorso, con il quale Tecnogeo contesta la ritualità della notifica del ricorso per la
dichiarazione di fallimento presentato da Geotech deducendo che, dopo la
cancellazione dal R.I., alla quale consegue l’estinzione della società, non è più
possibile eseguire detta notifica presso la sede sociale. Rileva in proposito che la

soltanto allorché il creditore sociale rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione
avanzi la sua pretesa non più nei confronti della società estinta, ormai priva di
personalità giuridica, ma nei confronti delle persone fisiche dei soci o del liquidatore;
osserva ancora che la norma, che consente che la domanda, se proposta entro un
anno dalla cancellazione, possa essere notificata presso l’ultima sede della società,
è insuscettibile di applicazione analogica e non può essere richiamata in tema di
notifica dell’istanza di fallimento, posto che nel procedimento introdotto ai sensi
dell’art. 15 I. fall. contro una società estinta l’unico soggetto che ha diritto a
contraddire è il suo legale rappresentante, che deve perciò essere destinatario della
notifica.
Neppure questo motivo merita accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla regola della perdita della
capacità di stare in giudizio della società estinta a seguito della sua cancellazione dal
R.I. fa eccezione il disposto dell’art. 10 I. fall.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua
cancellazione dal registro comporta infatti, necessariamente, che tanto il
procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi
impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo
legale rappresentante); ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della procedura
concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società
e da chi legalmente la rappresentava: si tratta, come si è precisato, di una fictio iuris,
che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto

reviviscenza della sede, ai sensi dell’art. 2945 co. 2, secondo periodo c.c., si ha

ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/013).
Se dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria
capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo
ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto della I. fall.), continui ad
operare nei suoi confronti l’intera disciplina in tema di notificazioni degli atti

possa esserle utilmente notificato presso la sede sociale, secondo quanto previsto
dal I comma dell’art. 145 c.p.c.
Argomenti favorevoli alla tesi appena illustrata possono, d’altro canto, essere tratti
anche dall’art. 2495 co. 2 c.c., pur dovendosi concordare con la ricorrente in ordine
alla specialità di tale norma ed alla sua inapplicabilità in materia fallimentare: se
infatti il legislatore ha previsto che, entro l’anno dalla cancellazione, le domande
proposte dai creditori insoddisfatti contro i soci ed i liquidatori (owero contro soggetti
che rispondono, in presenza di determinati presupposti, dei debiti sociali, ma che
sono terzi rispetto alla società) possono essere validamente notificate presso la sede
della società estinta, si dovrà ritenere, a maggior ragione che, nel medesimo arco
temporale, presso la sede possa essere eseguita la notifica di un atto che ha come
destinataria la stessa società. Inoltre, poiché la notifica, per potersi ritenere valida,
deve aver posto il destinatario quantomeno nella possibilità di avere effettiva
conoscenza dell’atto e non può essere effettuata in un luogo che non gli è più
riferibile, la “sopravvivenza” per un anno della sede sociale rispetto all’estinzione,
espressamente prevista dall’art. 2495 cit., sebbene al limitato fine della notificazione
delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori, deve ritenersi dato oggettivo e
non meramente virtuale: ciò che, del resto, appare implicitamente confermato dal
contenuto della censura in esame, nella quale non si deduce la nullità intrinseca
della notificazione, per essere stata eseguita a mezzo posta, presso una sede dalla
quale Tecnogeo era da tempo sloggiata e dove il liquidatore non aveva più accesso,
neppure per il ritiro degli atti.

processuali alle società e che pertanto il ricorso per la dichiarazione di fallimento

3) Con il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente perché fra loro
connessi, Tecnogeo deduce che, anche nel caso di ritualità della notifica eseguita da
Geotech, la sentenza dichiarativa non avrebbe potuto essere emessa. A tale
riguardo la ricorrente osserva, sotto un primo profilo, che l’informale presenza,

in una causa ordinaria, non poteva tener luogo della notificazione del ricorso di
fallimento presentato dalla s.n.c. Spagnol; sotto altro profilo rileva che, poiché
Geotech aveva depositato atto di desistenza il 1°.12.2011, il fallimento è stato
sostanzialmente dichiarato d’ufficio, ovvero in assenza di rituale notificazione del
ricorso dell’unica, effettiva, creditrice istante, nei cui confronti essa non ha avuto
possibilità di esplicare il proprio diritto di difesa.
I motivi devono essere respinti.
Il principio giurisprudenziale – costante e consolidato nel vigore della disciplina
anteriore alla riforma della legge fallimentare introdotta dai dd. Igss. nn. 5/06 e
169/07 – secondo il quale, nel procedimento camerale che precede la dichiarazione
di fallimento, non occorre che il debitore, convocato una prima volta in camera di
consiglio e posto in grado di svolgere le sue difese, sia nuovamente convocato e
sentito in seguito ad ogni successiva istanza di fallimento presentata nei suoi
confronti (cfr. fra molte, Cass. nn. 6191/08, 1760108, 19141/06, 19072/04), non si
fonda sul presupposto della dichiarabilità d’ufficio del fallimento, ma sul rilievo che il
fallendo ha l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni
opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.
Tale principio non può ritenersi inciso dal fatto che l’attuale testo dell’art. 6 della I.
fall. prevede che la dichiarazione di fallimento possa intervenire solo ad istanza della
parte privata o del pubblico ministero, giacché la sentenza dichiarativa è pur sempre
unica e destinata a produrre effetti nei confronti dell’universalità dei creditori.
Ne consegue che, una volta che il debitore sia stato posto in condizione di difendersi

all’udienza di comparizione del 26.1.2011, dell’ avvocato che difendeva il liquidatore

nei confronti della domanda di fallimento proveniente da uno dei creditori, il fatto che
il fallimento venga poi dichiarato su istanza di un creditore diverso non lede il suo
diritto di difesa, a meno che egli non deduca di non essere stato in grado di allegare
tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa
rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

stata posta in grado di comparire all’udienza fissata, nel corso della quale avrebbe
potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa anche in relazione al
ricorso presentato dalla s.n.c. Spagnol, che proprio a quell’udienza è stato riunito al
primo: dovendosi pertanto imputare a sua scelta il mancato esercizio, in concreto, di
tale diritto, resta assorbita la censura con la quale si addebita alla corte territoriale di
aver erroneamente ritenuto che la presenza all’udienza di un avvocato privo di
mandato potesse tener luogo della mancata notificazione del secondo ricorso.
4) Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso Tecnogeo contesta la legittimazione della
Spagnol s.n.c. a richiedere il fallimento. Deduce, in primo luogo, che il credito
vantato dalla predetta società nei suoi confronti trova titolo in un lodo arbitrale
irrituale, peraltro oggetto di impugnazione per nullità dinanzi al tribunale di Udine,
emesso in data successiva alla sua cancellazione dal R.I.; rileva, per altro aspetto,
che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di reclamo con il quale
era stata eccepita l’inesistenza di tale credito.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.
La corte di merito ha affermato — sia pure senza indicare compiutamente le ragioni
del proprio convincimento – che la Spagnol s.n.c. era creditrice di Tecnogeo: poiché
la legittimazione a presentare ricorso di fallimento non è esclusa dalla carenza in
capo al creditore di un titolo azionabile in via esecutiva, né dal fatto che il credito sia
contestato, in quanto il giudice investito della decisione sul ricorso resta libero di
valutarne incidentalmente la sussistenza, sarebbe stato onere della ricorrente, in
omaggio ai principi di specificità e di autosufficienza del ricorso, di indicare quali

Nella specie, attesa la ritualità della notifica eseguita da Geotech, la ricorrente è

circostanze decisive, allegate agli atti e trascurate o mal interpretate dalla corte
territoriale, avrebbero condotto al rigetto della domanda di fallimento.
5) Il decimo motivo di ricorso, con il quale Tecnogeo deduce che gli ulteriori crediti
emergenti dall’istruttoria prefallimentare non raggiungevano la soglia di fallibilità di
cui all’art. 15 u. co. I. fall., attiene invece a una questione di fatto che non risulta aver

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge,
in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Roma, 17 luglio 2013.
Il ons.

t.

formato oggetto del giudizio di merito e va pertanto dichiarato inammissibile.

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