Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24967 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10565-2009 proposto da:
Z.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA SCATENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il
10/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 10.4.08, ha respinto la domanda di Z.C. di risarcimento del danno per l’eccessiva durata di un precedente procedimento instaurato, anch’esso ai sensi della L. n. 89 del 2001, dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.
La Corte milanese ha rilevato che dalla durata complessiva del processo presupposto – che era stato promosso con ricorso del 10.3.04, si era articolato in quattro gradi di giudizio, attesa la cassazione del primo decreto emesso dalla Corte di Torino e l’impugnazione proposta dallo Z. anche contro il secondo decreto, andavano sottratti i tempi addebitabili al ricorrente, che aveva atteso oltre sei mesi per presentare il primo ricorso per cassazione, oltre cinque mesi per la riassunzione del giudizio di rinvio ed altri quatto mesi per presentare il secondo ricorso al giudice di legittimità; che, detratti tali tempi, doveva ritenersi che tutte le fasi del processo avessero avuto una durata ragionevole, posto che la Corte torinese aveva assunto la prima decisione in quattro mesi e la seconda in cinque mesi, che era congrua anche la durata, inferiore ad un anno, del primo giudizio di legittimità e che neppure era stata superata la durata ragionevole di quello che risultava ancora pendente.
La Z. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso, Z.C., denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 p. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e L. n. 89 del 2001, art. 2, censura il provvedimento impugnato rilevando, in primo luogo, che non può essergli imputato di aver proposto ricorso per cassazione contro entrambi i decreti emessi dalla Corte d’Appello di Torino, in quanto con la prima decisione il giudice del merito gli aveva riconosciuto un indennizzo del tutto inadeguato, ed anche con la seconda si era grandemente discostato dai parametri adottati dalla CEDU in casi analoghi. Osserva, ancora, che, secondo la Corte di Strasburgo, il termine di durata ragionevole di un processo va stabilito nel suo complesso, e non in relazione alle sue singole fasi e gradi. Deduce, infine, che era in suo diritto utilizzare i termini processuali per le impugnazioni e per la riassunzione previsti dalla legislazione italiana.
Il motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte milanese non ha imputato allo Z. di aver dato luogo, con un comportamento dilatorio, al superamento del termine di durata ragionevole del processo presupposto, nè ha respinto la domanda risarcitoria in ragione della temerarietà delle impugnazioni da lui proposte contro le due decisioni di merito, ma si è limitata a rilevare che, una volta detratti i tempi occorsi al ricorrente per promuovere il primo ed il secondo giudizio di cassazione e per riassumere il giudizio di rinvio, doveva escludersi che ciascuno dei quattro gradi del procedimento avesse avuto una durata superiore a quella ragionevole.
La censura illustrata dal ricorrente, nella quale non è contestato che dalla durata complessiva del procedimento debbano essere sottratti i tempi (quali quelli trascorsi fra la data di comunicazione del provvedimento e quelli di notifica dell’impugnazione) che, essendo nella disponibilità delle parti, sono alle stesse imputabili, è dunque, sotto il primo ed il terzo profilo, priva di attinenza alla decisione.
Quanto al secondo profilo va rilevato che, ancorchè il giudice del merito abbia tenuto conto della durata di ogni singolo grado, anzichè di quella dell’intero procedimento, dal complesso della motivazione è agevole evincere che, detraendo i tempi (15 mesi circa) imputabili allo Z. dall’arco temporale di poco più di quattro anni (10.3.04/2.4.08) trascorso dall’inizio del processo presupposto alla sua conclusione, si perverrebbe alla determinazione di un termine complessivo di durata addirittura inferiore a quello di tre anni indicato dallo stesso ricorrente (peraltro riferito, nella giurisprudenza della Corte CEDU e di questa Corte, ad un giudizio articolatosi in soli tre gradi).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dello Z. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011