Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24967 del 09/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 09/11/2020), n.24967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27496-2019 proposto da:
G.A., S.F.E., quest’ultimo nella qualità
di curatore del fallimento della società (OMISSIS) S.A.S. e
personale del socio accomandatario M.E., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Appia Nuova 96, presso lo studio
dell’avvocato Paolo Rolfo, rappresentati e difesi dall’avvocato
Piermario Strapparava;
– ricorrenti –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Marisa Trombini;
– controricorrente –
contro
G.F., G.G., B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1408/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore designato ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione:
l’unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020