Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24967 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12352/2018 R.G. proposto da:

B.L. E M.L., rappresentati e difesi dall’avv.

Cecilia Estrangeros, con domicilio in Pavia, alla Via Bonetta n. 7.

– ricorrenti –

contro

N.P., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Tani, con

domicilio in Pavia viale Battisti n. 21.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4365/2017,

depositata in data 17.102017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 25.2.2015 B.L. e Luisa M. hanno citato in giudizio N.P. per far dichiarare l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo sito in (OMISSIS), censito in catasto al fl. 10, sez. B, mappale (OMISSIS), e carico dell’immobile del convenuto, censito al fl. (OMISSIS), mappali (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il tribunale ha respinto la domanda, rilevando che gli attori avevano sempre sostenuto di aver esercitato il transito per effettuare la manutenzione di un muro e che proprio la costruzione del manufatto, avvenuto di comune accordo tra i proprietari del fondi limitrofi negli anni ‘60, impediva di ravvisare “l’unico possibile scopo per cui poteva costituirsi la servitù di passaggio, ossia per realizzare in favore del fondo dominate uno sbocco più agevole sulla via pubblica”, mentre dall’ispezione era emerso che il passaggio era utilizzabile solo per giungere al muro di cinta.

L’appello di B.L. e M. Lucia è stato dichiarato inammissibile per la ritenuta insussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c..

A parere del giudice distrettuale, l’impugnazione era priva di una “chiara indicazione delle censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di fatto che di diritto, e degli argomenti da contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado, presentandosi così generico da non consentire di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, rendendo difficoltosa finanche la stessa individuazione del petitum oggetto dell’appello”.

Per la cassazione della sentenza B.L. e Luisa M. hanno proposto in un unico ricorso, illustrato con memoria.

N.P. ha depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile, poichè i ricorrenti avevano contestato con argomentazioni specifiche la decisione impugnata, evidenziando che il passaggio non era stato esercitato solo per effettuare la manutenzione del muro, ma anche per accedere dalla loro proprietà dalla locale (OMISSIS), prima ancora che lo sbocco alla via pubblica fosse precluso dall’opera.

Il motivo è fondato.

Occorre anzitutto considerare, che qualora sia denunciato un error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel dichiarare inammissibile l’appello, lo scrutinio di legittimità non si esaurisce nel vaglio della completezza e logicità delle motivazioni addotte a giustificazione della pronuncia in rito, ma si estende alla verifica dell’effettiva sussistenza del vizio denunciato, mediante l’esame diretto degli atti processuali (Cass. 25308/2014; Cass. 2572/2012).

Va inoltre considerato che, in relazione alla data di notifica dell’impugnazione (2016), l’appello era regolato dall’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la norma va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

La specificià dei motivi, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. deve esser comunque vagliata non in astratto, ma in base all’intero contenuto dell’impugnazione e in relazione alla stessa specificità e al contenuto della motivazione della sentenza, senza esigere l’impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte, anche sommariamente, quelle dell’appellante, in modo che restino esattamente precisati il contenuto e la portata dell’impugnazione (Cass. 11.10.2016, n. 21745, nonchè, in relazione al precedente testo dell’art. 342 c.p.c., Cass. 20.3.2013, n. 6978; Cass. s.u. 29.1.2000, n. 16; Cass. s.u. 20.9.1993, n. 9628; Cass. s.u. 6.6.1987, n. 4991).

Va dunque rilevato che il tribunale aveva respinto la domanda di usucapione, limitandosi ad affermare che non sussistevano i presupposti per l’acquisto della servitù, poichè il passaggio non garantiva un più comodo accesso alla via pubblica, ma conduceva ad un muro di cinta realizzato dai precedenti proprietari.

Dall’esame dell’impugnazione si evince che, in replica alle suddette conclusioni, il gravame, oltre ad una lunga trascrizione, senza alcuna parte critica, delle vicende di causa e del contenuto degli atti difensivi, conteneva, tuttavia, una chiara confutazione in fatto proprio della circostanza che aveva costituito la ragione pressochè esclusiva che aveva condotto al rigetto della domanda.

L’appellante aveva sostenuto che il transito non era finalizzato esclusivamente per procedere alla manutenzione del muro, ma anche per accedere alla proprietà dei ricorrenti (evidenziando che quest’ultima aveva un’ampiezza variabile in relazione alla sporgenza delle gronde dei tetti dei fabbricati) e che comunque la servitù era stata esercitata – per giungere alla Via (OMISSIS) – da epoca anteriore alla costruzione dell’opera (cfr. ricorso pag. 5).

Tali argomentazioni sostanziavano una critica puntuale e tutt’altro che inconferente alla decisione di primo grado, volta a porne in discussione l’intero impianto argomentativo e i relativi presupposti in fatto.

I rilievi sollevati dal ricorrente dovevano quindi essere esaminati nel merito, non potendo il giudice di appello limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Segue pertanto l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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