Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29634-2008 proposto da:
P.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VAL PELLICE 53, presso l’avvocato CRUCITTI DOMENICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CRUCITTI NICOLA PAOLO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
07/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CRUCITTI NICOLA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto del 7.12.07, ha accolto la domanda proposta da D.G. nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per l’eccessiva durata di un processo civile, definito dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 17.2.06, nel quale egli era stato convenuto con citazione del 4.5.91. Contro il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, P.G..
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso P.G., denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce di aver proposto domanda di equo indennizzo unitamente al D., che era stato con lei convenuto nel medesimo giudizio di merito la cui durata eccessiva è stata invocata a fondamento della pretesa risarcitoria.
Lamenta che la Corte di merito non l’abbia neppure menzionata nel provvedimento e non abbia liquidato alcuna somma in suo favore. Il motivo va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale non ha respinto nel merito la domanda asseritamene proposta dalla P., nè l’ha ritenuta improponibile per il solo fatto che identica domanda era stata proposta dal D..
La statuizione di cui la ricorrente lamenta la mancanza non può dunque integrare vizio di violazione di legge. Ricorrerebbe, se mai, nella specie, un vizio di omessa pronuncia, che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 12992/010, 5203/010, 2234/010, 26598/09) avrebbe potuto essere fatto valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero quale error in procedendo, che la P. non ha denunciato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna P. G. a pagare al Ministero della Giustizia le spese processuali, che liquida in Euro 1.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011