Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24966

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9702-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 09/03/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Nicola Staniscia per delega orale dell’avvocato

Saverio Cosi.

Fatto

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia (COA), a seguito dell’astensione del COA di Roma per la pendenza di procedimento civile tra lo stesso COA e l’incolpata, comminava all’avv. T.G. la sanzione disciplinare della censura, confermata a seguito di ricorso dell’interessata al Consiglio Nazionale Forense” per avere rifiutato di corrispondere all’ing. C.G. le somme allo stesso dovute, in quanto liquidate dal G.I. in data 14 marzo 2007, per la relazione di CTU redatta dal professionista,nell’ambito di un giudizio,in cui era parte, di risarcimento danni subiti da infiltrazioni d’acqua, nonostante i numerosi solleciti.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione affidato a 6 motivi e presentava memoria; gli intimati non svolgevano attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 51,52,53,132 e 158 c.p.c. con riferimento alla dedotta inesistenza del provvedimento impugnato del CNF, avendo partecipato alla deliberazione i consiglieri del COA di Bari avv.ti L.S.A. e L.F. e del Coa di Latina, le cui elezioni sono state dichiarate nulle – con effetto ex tunc – dalle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione n. 2614717 e n. 1481/17.

La censura va disattesa. La designazione di un membro del Consiglio nazionale forense non è travolta dall’annullamento di elezioni ordinistiche territoriali, in quanto il carattere retroattivo degli effetti derivanti dal predetto annullamento trova un limite nel generale principio di conservazione degli atti (cfr, tra le stesse parti, Cass., S.U. 26.9.2017 n. 22358) Tale principio trova riscontro nella giurisprudenza sulla formazione degli organi di amministrazione attiva (es. Cons. Stato, sez. 1, 10/07/2000, n. 666); è il momento della pronuncia della sentenza, ai fini della regolare costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. quello nel quale il membro deve essere legittimamente preposto all’organo giudicante perchè questo possa adottare una decisione giuridicamente esistente. Più in dettaglio, nei collegi giudicanti, tale momento va identificato con il momento della deliberazione della decisione.

Nella specie non è contestato che l’annullamento delle elezioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari, per il quadriennio 2015/2018, sia avvenuto in data 10 febbraio 2017, successiva alla pronuncia di prime cure; pertanto, in applicazione delle regole generali sull’operatività ex nunc dei provvedimenti di decadenza o revoca delle funzioni (es. Cass. 30/11/2012, n. 21437), l’eventuale vizio di nomina di uno o più membri non può influire sulla validità originaria della pronuncia deliberata dal Consiglio nazionale forense. Proprio le regole generali sull’operatività ex nunc dei provvedimenti di decadenza o revoca dalle funzioni, a differenza di quelli di annullamento della nomina per vizi originari, incidono sullo status e sulle attribuzioni giurisdizionali del giudice solo a partire dal giorno in cui sia dichiarata, con accertamento di tipo costitutivo, senza alcuna retroazione e incidenza sugli atti di esercizio delle funzioni stesse in precedenza compiuti (cfr. Cass. 18/02/2000, n.1853, in motivazione). Quindi l’eventuale decadenza del giudice forense, per essere viziato non il procedimento di nomina, ma il procedimento elettorale di un Consiglio dell’ordine, non può influire, come invece sostenuto dall’ interessata sulla validità della pronuncia della Consiglio nazionale forense, nella pacifica carenza all’epoca della pronuncia impugnata di un provvedimento di decadenza di due membri del giudice speciale.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 51,52,53,158,383 e 394 c.p.c., per aver erroneamente rilevato il C.N.F. che il collegio giudicante non annoverava membri oggetto di ricusazione, mentre gli avv.ti L.A., P.G. e C.R. erano stati ricusati.

Col terzo motivo viene eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 51,112 e 158 c.p.c. con riferimento alla nullità della decisione del COA di Perugia in quanto emessa da soggetti ricusati che avevano a loro volta personalmente rigettato l’istanza di ricusazione.

I motivi stante la connessione logica, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Il COA di Perugia dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione concernente l’intero collegio giudicante e tale declaratoria è legittima in forza dell’orientamento delle Sezioni Unite che affermano l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell’Ordine, perchè l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11142 del 04/07/2012).

Essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza di revocazione non assume rilievo, ai fini della validità del provvedimento impugnato l’asserita addotta erronea affermazione del C.N.F. che il collegio giudicante non annoverava membri oggetto di ricusazione o che comunque membri ricusati abbiano partecipato alla deliberazione.

3. Col quarto motivo viene dedotta l’erronea reiezione dell’eccezione di prescrizione del procedimento, ritenendo l’unico valido atto introduttivo della prescrizione fosse costituito dalla notifica della citazione davanti al Coa di Perugia in data 28 novembre 2013, dopo lo spirare del termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data del fatto (14/03/2007).

La censura è infondata in quanto la prescrizione è stata interrotta dalla delibera di citazione a giudizio del COA di Roma in data 28/12/2009, non rilevando, ai fini della interruzione del termine prescrizionale, la successiva astensione di tale organo.

Il compimento di atti propulsivi del procedimento quale nella specie, la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpata è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, R.D. n. 1578 del 1933, ex art. 51 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12176 del 12/08/2002), trattandosi di atto ad efficacia istantanea che conserva, quindi, i suoi effetti una volta prodottisi.

Anche la delibera di apertura del procedimento disciplinare costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013).

4. Col quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 100 c.p.c. per non avere il CNF rilevato che nessun debito aveva la ricorrente nei confronti del dott. Ca., in quanto la prima vantava, a sua volta un credito ben maggiore di quello rivendicato dal CTU.

Con il sesto motivo si censura la violazione degli artt. 543,546 c.p.c., artt. 388 e 334 c.p. in quanto, nonostante la dedotta compensazione legale tra debiti e crediti nella carenza di interesse ad agire del Ca., il CNF ometteva di valutare circostanza determinante dell’intervenuto pignoramento del credito dello stesso Ca..

In disparte l’inammissibilità di entrambi i motivi che avrebbero dovuto essere censurato sub art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo l’11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione dell’art. 360, n. 5 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il CNF dà atto, nella motivazione del provvedimento impugnato che l’avv. T. “era diventata creditrice dell’ing. Ca. per un altro, successivo e diverso titolo costitutivo. Del resto, la successiva posizione debitoria fra le parti e derivante da vizi procedurali dell’azione esecutiva intentata dall’ing. Ca. e non dalla validità del titolo fondante il pagamento dell’originaria somma di Euro 1325,00”.

Entrambi i motivi sono inammissibili, posto che la ricorrente in sostanza formula al giudice di legittimità una inammissibile revisione delle valutazioni e del convincimento del CNF, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S. U. n. 24148 del 2013), nè il successivo pignoramento del credito dell’ing. Ca. assume valenza tale da inficiare le ragioni della decisione del CNF fondate sul mancato pagamento del credito al Ca. a seguito dei solleciti antecedenti alla procedura esecutiva.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso; nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA