Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.I.G., rappr. e dif. dall’avv. Serena Brachetti,

elett. dom. presso lo studio della stessa in Perugia, piazza XIV

settembre, n. 69, serena.brachetti.avvocatiperugiapec.it, come da

procura in calce all’atto con cui ha impugnato la sentenza App.

Perugia 14.9.2017, n. 639/2017, cron. 3349/17, R.G. 213/2017;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza Cass. 13

dicembre 2019, n. 32947, in R.G. n. 30600/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 aprile 2021 dal Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la ricorrente chiede disporsi d’ufficio la correzione materiale dell’ordinanza Cass. 13 dicembre 2019, n. 32947, in R.G. n. 30600/2018, sul presupposto della pretesa erroneità della stessa laddove ha dato atto – per quanto qui d’interesse – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

2. a sostegno dell’istanza è richiamata l’avvenuta ammissione del ricorrente in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. il ricorso è infondato, ostando al suo accoglimento il principio per cui “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c. d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 T.U.S.G.” (Cass. s.u. n. 4315/2020); si tratta di principio, peraltro, espresso in continuità con i precedenti citati nella ordinanza corrigenda, illustrativi di tesi poi confermata dalle Sezioni Unite; ne consegue che il giudice dell’impugnazione, dando conto esclusivamente del rigetto ovvero della inammissibilità o della improcedibilità della stessa, emette pronuncia sui soli presupposti processuali di tale obbligazione, quali discendenti dall’emanazione di una delle citate pronunce negative sul ricorso; la questione circa la medesima debenza è invero estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando alla giurisdizione del giudice tributario;

2. è stato così specificato che, in ragione della natura tributaria del contributo unificato, “il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell’amministrazione giudiziaria”, restando in prosieguo la relativa declaratoria giudiziale – al momento della decisione – condizionata nella sua attuabilità esecutiva alla sussistenza o meno (anche in forma di mancata revoca) delle eventuali condizioni di esonero da detto contributo, il cui accertamento in concreto – in funzione e con riguardo al procedimento dell’esazione – spetta in via esclusiva alla competente pubblica amministrazione;

3. il ricorso va dunque rigettato; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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