Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 09/11/2020), n.24966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26272-2019 proposto da:

T. PIETRE DI T.M. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Accursio

Montalbano;

– ricorrente –

contro

P.R., nella qualità di titolare della Ditta individuale

“TUTTO PER L’EDILIZIA”, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Agate;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Inammissibilità, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, del ricorso avverso pronuncia di revoca di decreto ingiuntivo e rigetto di domanda di condanna al pagamento di fornitura:

La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (secondo cui “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens””: da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 9758 del 19/04/2018) e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento; piuttosto, l’unico motivo si risolve in una censura di merito, non consentita in sede di legittimità, circa la ritenuta incolpevolezza della condotta del debitore (nell’aver pagato il dovuto nelle mani al rappresentante apparente, il direttore amministrativo della società T.) e della colpevolezza della condotta della creditrice”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e distratte in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Giovanni Agate, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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