Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2263-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, Cf (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI EMANUELA CAPANNOLO e

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2644/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

emessa il 30/10/2014 e depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per il ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M., premesso che con istanza amministrativa del 31.12.2008 aveva chiesto, senza esito positivo, il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1 adiva il giudice del lavoro per l’attribuzione della prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa.

Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava l’INPS all’erogazione della prestazione a partire dal 26.5.2010.

La Corte di appello di Bari, pronunziando sull’impugnazione dell’originario ricorrente, in riforma della impugnata sentenza ha dichiarato che l’appellante C.M. si trovava nelle condizioni per godere della prestazione sin dal 1.10.2008 ed ha condannato l’INPS all’erogazione, con la medesima data, dei relativi ratei, oltre accessori di legge.

La decisione è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado la quale sulla base delle certificazioni in atti e tenuto conto del carattere lentamente ingravescente della maggior parte delle affezioni riscontrate, aveva ritenuto che le condizioni per la concessione della indennità di accompagnamento si erano verificate almeno sei mesi prima,rispetto alle certificazioni mediche in atti e, quindi, a partire dal 1.10.2008.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS, sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito la prestazione in controversia con decorrenza anticipata rispetto alla decorrenza domandata dal C. il quale, nel ricorso giudiziale, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio assistenziale a partire dalla data di presentazione della istanza amministrativa del 31.12.2008.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 118 del 1971, art. 12 censurando la decisione di secondo grado per avere attribuito la prestazione in oggetto con decorrenza anteriore alla stessa data di presentazione della istanza amministrativa.

Ritiene il collegio, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso debba essere accolto.

Invero secondo l’insegnamento di questa Corte, la L. n. 18 del 1980, art. 3 nel disporre che l’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda, non pone una presunzione di sussistenza, a quella data, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, ma pone, al contrario, un limite temporale alla riconoscibilità di detto beneficio, nel senso che, ove dall’accertamento sanitario risulti che la situazione legittimante il beneficio era presente già al momento della domanda amministrativa, o prima ancora, il suddetto beneficio non può in ogni caso essere riconosciuto anteriormente al primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la possibilità di una decorrenza successiva in caso di accertamento della decorrenza dei presupposti di legge da epoca successiva. (Cass. n. 7576 del 2004) Pertanto, in continuità con tale insegnamento la sentenza deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, differendo, in conformità di quanto prescritto dalla L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4, la decorrenza della prestazione in oggetto al 1 gennaio 2009, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza amministrativa.

Atteso l’esito complessivo della lite, favorevole all’originario ricorrente, si ritiene di confermare la statuizione relativa alle spese di lite dei giudizi di merito e di compensare quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS a corrispondere a Michele C., in ratei dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 gennaio 2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da determinarsi in conformità del criterio di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16.

Conferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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