Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24966 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 24966 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

ORDINANZA

sul ricorso 10856-2007 proposto da:
COMUNE DI TRENTO (C.F. 00355870221), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso l’avvocato STELLA
RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 06/11/2013

– ricorrente contro

SEISER PAOLA (C.F. SSRPLA47D52A952R), elettivamente
domiciliata in ROMA,

VIA LAZIO 20-C, presso

l’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAMMARCO ENRICO,

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giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente contro

SEISER LORENZA, SEISER ENRICO, SEISER PIERA, SEISER
GIOVANNI, SEISER GIUSEPPE, PROVINCIA AUTONOMA DI

– intimati –

sul ricorso 15152-2007 proposto da:
SEISER LORENZA

(C.F.

SSRLNZ55T48L378L),

SEISER

PIERA (C.F. SSRPRI57H69L378V), nella qualità di
comproprietarie della p.f. 1511/1 C.C. Cognola;
SEISER ENRICO (C.F. SSRNRCO9S16L378N), SEISER
GIUSEPPE (C.F. SSRGPP13D28L378H), SEISER GIOVANNI
(C.F. SSRGNN17TO2L378R), nella qualità di
usufruttuari pro quota della stessa p.f. 1511/1
C.C. Cognola; elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CASSIODORO, 19, presso lo studio dell’avvocato
CALO’ MAURIZIO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati TOTINO CARLO, DRAGOGNA

TRENTO;

SERGIO, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controri correnti e ricorrenti incidentali contro

COMUNE DI TRENTO (C.F. 00355870221), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

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ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso l’avvocato STELLA
RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

– intimate-

avverso la sentenza n. 167/2006 della CORTE
D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per rinuncia.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SEISER PAOLA;

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FATTO E DIRITTO
Premesso che:
al fine di realizzare un’area sportiva il Comune di Trento assoggettava ad

Seiser e gravato di usufrutto in favore di Giovanni, Giuseppe ed Enrico Seiser,
determinando l’indennità provvisoria in £ 666.650.500;
la Commissione provinciale espropri, a seguito dell’impugnativa proposta
dalle proprietarie, rideterminava l’indennità di esproprio nella maggior somma di C
1.724.890,
il Comune adiva la Corte di appello di Trento proponendo nei confronti dei
Seiser, opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo. In questo giudizio si
costituiva Paola Seiser, la quale contestava le argomentazioni dell’opponente e
chiedeva in via riconvenzionale l’aumento della medesima indennità;
contro la determinazione della Commissione provinciale espropri
presentavano successivamente altra opposizione Lorenza e Piera Seiser, chiedendo
anche loro una maggiore indennità; a sostegno delle ragioni esposte dalle opponenti
intervenivano gli usufruttuari Giovanni, Giuseppe ed Enrico Seiser. Il Comune si
costituiva pure in questa seconda causa opponendosi alla domanda avversaria e
chiedendo in via riconvenzionale la riduzione della stimata indennità;
con sentenza del 4.04-17.05.2006 la Corte di appello di Trento, riunite le
due cause di opposizione, determinava in E 1.724.890,12 l’indennità dovuta alle parti
espropriate, regolando le spese processuali sia tra il Comune di Trento e Seiser Paola
che tra il medesimo ente e Seiser Lorenza e Piera nonché gli intervenuti Seiser
Giovanni Enrico e Giuseppe.
Osservato e ritenuto:

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espropriazione il terreno di cui alla p. f. 1511/1, in titolarità di Lorenza, Piera e Paola

che il Comune di Trento ha proposto contro detta sentenza della Corte di
appello, ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria e notificato
alla Provincia Autonoma di Trento, che non ha svolto attività difensiva, il 12-

a Piera, Lorenza, Giovanni, Giuseppe ed Enrico Seiser, che con unico atto del 2324.05.2007 hanno tutti resistito e le prime tre anche proposto ricorso incidentale
fondato su un motivo, cui il Comune ha replicato con controricorso notificato il
25.06.2007;
che preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la
riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza;
che con atto depositato il 3.10.2013 il Comune di Trento nonché Piera e
Lorenza Seiser hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi principale ed incidentale nel
contempo aderendo, al pari di Paola Seiser, alle rinunce delle controparti e chiedendo
tutti la compensazione delle spese di lite;
che ricorrono anche nei confronti dei resistenti Giovanni, Giuseppe ed
Enrico Seiser, già interventori adesivi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del
giudizio per avvenuta rinuncia;
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 n.3, 390, 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo.
Roma, 9 ottobre 2013

16.04.2007 a Paola Seiser, che il 22-28.05.2007 ha resistito con controricorso, nonché

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