Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24965 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3313-2019 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 34341/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 12/12/2018 ha rigettato l’istanza con la quale il cittadino nigeriano, E.N., ha chiesto la rimessione della causa – sul ruolo e la fissazione dell’udienza di comparizione deducendo di non avere ricevuto la comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione e, tantomeno, il decreto di rigetto adottato dal Tribunale in composizione collegiale.

2. Il Tribunale, rilevato in via preliminare che, con decreto del 23/04/2018, il Collegio ha rigettato la domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, ha dichiarato di non aver fissato l’udienza di comparizione in aderenza all’orientamento della giurisprudenza di merito che non la ritiene obbligatoria. Di conseguenza, la mancata fissazione dell’udienza deve essere fatta valere come vizio del decreto collegiale e come motivo di ricorso per cassazione.

3. Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto fissare l’udienza di comparizione delle parti, risultando mancante la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione Territoriale, non disponendo il giudice di alcun potere discrezionale in materia.

4.1. La censura è inammissibile poiché il provvedimento impugnato, inerente al rigetto dell’istanza di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in quanto privo dei requisiti della decisorietà e definitività, ha natura endoprocessuale e, pertanto, non è ricorribile per cassazione (Cass., n. 3945/2018; Cass., n. 23113/2016).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese poiché l’Amministrazione si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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