Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24965 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1230-2020 proposto da:

P.M., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29235/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato l’8.1.2020 P.M. invocava la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 29235 del 12.11.2019, nella parte in cui la stessa non aveva disposto la distrazione delle spese liquidate per il giudizio di legittimità in favore dell’odierno ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Rimaneva intimato B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame del controricorso notificato in data 12.2.2015 per resistere al ricorso per Cassazione n. 2370/2015, promosso da B.G. nei confronti di Lela S.r.l. e deciso con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso per la correzione dell’errore materiale, risulta che effettivamente l’avv. P. si era dichiarato, in quel giudizio, antistatario delle spese.

L’istanza di correzione va pertanto accolta, dovendosi integrare il dispositivo dell’ordinanza n. 29235 del 12.11.2019 di questa Corte con l’aggiunta, al termine del primo periodo, delle parole “Dispone la distrazione delle predette spese in favore dell’avv. P.M., dichiaratosi antistatario”.

Nulla per le spese, non essendo prevista liquidazione di spese nel procedimento di correzione dell’errore materiale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara che il dispositivo dell’ordinanza n. 19235 del 12.11.2019 va integrato con la seguente frase, da aggiungere alla fine del primo periodo: “Dispone la distrazione delle predette spese in favore dell’avv. P.M., dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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