Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24965 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17524-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLA FRASCHEITI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1898/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.G. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento in data 7 marzo 2011 elevato nei suoi confronti in ordine alla violazione amministrativa prevista dall’art. 148 C.d.S., commi 12-16, contestualmente al quale le veniva materialmente ritirata anche la patente di guida, conseguendo alla consumazione di detta infrazione la decurtazione di 20 punti dallo stesso documento abilitativo alla guida. L’adito Giudice di pace di Perugia, con sentenza n. 961/2011, dichiarava l’inammissibilità del ricorso in opposizione sul presupposto che l’opposizione sarebbe stata proponibile solo avverso il provvedimento con il quale il competente Prefetto avrebbe disposto l’applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida. Con successivo provvedimento n. 10334/2011 il Prefetto di Perugia disponeva, nei riguardi della F., proprio la sospensione della sua patente di guida per un periodo di mesi tre a decorrere dal 7 marzo 2011.

La F. formulava opposizione anche avverso tale provvedimento ma il Giudice di pace di Perugia, con sentenza n. 893/2013, rigettava l’opposizione, rilevando che avrebbe dovuto essere impugnato il verbale di accertamento presupposto e non l’ordinanza prefettizia irrogativa della sanzione accessoria.

Proposto appello contro quest’ultima sentenza da parte della F. e nella costituzione dell’appellato Prefetto di Perugia, il Tribunale del capoluogo umbro, con sentenza n. 1898/2017 (depositata il 5 dicembre 2017), rigettava il gravame, sostenendo che – poichè si era formato il giudicato con riferimento alla prima sentenza n. 961/2011 con la quale l’adito Giudice di pace aveva deciso nel senso dell’inammissibilità della formulata opposizione avverso il verbale di accertamento – all’appellante doveva ritenersi precluso il potere di far valere contestazioni sul merito della violazione così come accertata dai verbalizzati.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.G., affidato a due motivi.

L’intimato Prefetto della Provincia di Perugia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o errata applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sul presupposto che, nella fattispecie, sia era venuto a configurare solo un giudicato esterno in rito riconducibile alla prima sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 961/2011, senza, quindi, potersi ritenere preclusa la possibilità di dedurre censure di merito con la seconda opposizione formulata avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o errata applicazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12, con riferimento alla contestazione della sussistenza degli elementi concretanti la violazione prevista dalla richiamata norma del C.d.S..

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il primo motivo potesse essere ritenuto manifestamente fondato (con il conseguente assorbimento dell’esame del secondo), in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione – formulata dalla controricorrente Prefettura – di asserita inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

Ritiene il collegio che essa è infondata poichè la procura rilasciata dalla ricorrente risulta materialmente congiunta al ricorso nel rispetto di una delle modalità previste dall’art. 83 c.p.c., comma 3 (così riferendosi alla stessa data di proposizione del ricorso, ovvero il 5 giugno 2018, corrispondente anche a quella della trasmissione per la notifica a mezzo del servizio postale, la cui relata è pure allegata alla procura stessa) ed è espressamente riferita al giudizio di cassazione introdotto (per come si evince dall’esplicito riferimento, nel suo testo, alla rappresentanza e difesa nel “presente giudizio di cassazione”).

Ciò premesso, rileva il collegio che – per come prospettato con la formulata proposta ex art. 380-bis c.p.c. – il primo motivo è effettivamente fondato, dal momento che – come dedotto dalla ricorrente – il giudicato esterno formatosi con riguardo alla richiamata sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 961/2011 (all’esito del giudizio di opposizione diretta al verbale di accertamento della polizia municipale) ineriva una pronuncia di mero rito (siccome implicante la sola inammissibilità dell’opposizione), che, in quanto tale, non avrebbe potuto impedire la formulazione dell’opposizione al successivo provvedimento sospensivo della patente (pacificamente ammissibile ai sensi dell’art. 218 C.d.S., comma 5, 1992) anche per ragioni di merito che investivano le attività relative al compiuto accertamento e la contestazione della sussistenza della violazione ascrittale prevista dall’art. 148 C.d.S., comma 12 (sorpasso di altro veicolo in prossimità di incrocio dal quale era derivato un sinistro stradale).

In altri termini, il giudicato meramente formale venutosi incontestatamente a configurare con riferimento alla prima richiamata sentenza del Giudice di pace di Perugia, con la quale era stata semplicemente dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione diretta al presupposto verbale di accertamento in ordine alla suddetta violazione del C.d.S. comportante l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non avrebbe potuto sortire efficacia (come, invece, erroneamente ritenuto dal Tribunale di Perugia nella sentenza qui impugnata) sul piano sostanziale nella successiva opposizione avverso l’ordinanza irrogativa di detta sospensione; in tale autonomo giudizio, quindi, la F. avrebbe potuto avanzare tutte le eventuali censure attinenti sia alla legittimità del procedimento di contestazione della violazione che alla sussistenza degli elementi necessari per la configurazione di quest’ultima.

All’accoglimento del primo motivo – attinente ad una questione processuale di natura pregiudiziale – consegue l’assorbimento del secondo, con la derivante cassazione, in relazione alla censura ritenuta fondata, dell’irti” pugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Perugia, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi a quanto statuito in punto di diritto sull’esaminato aspetto processuale, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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