Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24964 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10280-2018 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA LA PIANA DEL ROSSO DI E.C. & C. S.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SANTI LAURINI;

– ricorrente –

contro

DITTA P. DI P.B., in persona dell’omonimo titolare

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO MACCAPANI;

– controricorrente –

contro

ALTEM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2853/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dalla Società agricola La piana del Rosso la sentenza n. 2853/2017 della Corte di Appello di Firenze con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata Ditta P..

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisone della Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello interposto innanzi ad essa dalla medesima Società agricola odierna ricorrente.

Tale ultima aveva impugnato in appello la sentenza n. 1079/2012 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Piombino, con la quale era stata dichiarata la l’incompetenza per litispendenza in relazione ad altra causa pendente innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Distaccata di Rho, del quale si riteneva la competenza.

Nell’occasione la sentenza del Tribunale di prima istanza condannava la società agricola alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite.

Pate ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di legge (art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.), nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo.

Parte ricorrente invoca l’applicazione del principio di cui alla pronuncia di questa Corte con le sentenze n.ri 10636/2007 e 14205/2005.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia il vizio di violazione di legge (artt. 323,39,91 e 42 c.p.c.), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente adduce, in particolare, di aver censurato col proprio appello “unicamente il capo della ordinanza di primo grado relativo alla condanna alle spese”.

3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.

L’impugnata sentenza ha ritenuto che l’odierna parte ricorrente “impugnava non già il merito della pronunzia sulle spese, ma bensì il fatto stesso che il Giudice di primo grado aveva disposto la condanna con l’ordinanza dichiarativa di continenza”.

L’esposta ratio della decisone della Corte fiorentina risulta tutta incentrata sulla qualificazione di ciò che aveva richiesto la medesima parte e sul riferimento all’applicato principio di cui a Cass. n. 1191/2012.

Tale ultima decisione di questa Corte sancisce, invero, che “il Giudice chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rinviare la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente”.

Orbene la doverosità, nella fattispecie, della pronuncia sulle spese da parte del Giudice di primo grado non poteva costituire ex se motivo di inammissibilità dell’interposto appello.

Parte ricorrente invoca – a contrario- la citata giurisprudenza (che deve ritenersi pertinente nella fattispecie), aggiungendo che essa – proponendo appello-aveva, come sempre asserito, inteso impugnare “unicamente il capo della ordinanza di primo grado relativo alla condanna alle spese”.

Orbene, anche al di là di tale ultimo aspetto, è ormai orientamento giurisprudenziale acquisito l’ammissibile esperibilità dell’appello in ipotesi come quelle per cui è controversia.

Difatti, modificando pregresso risalente difforme orientamento (Cass.n. 9512/1999) le S.U. di questa corte hanno affermato che “la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo contenente le spese processuali – essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benchè l’art. 42 c.p.c. sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per l’esperibilità di questo mezzo sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese…(che nel caso in cui)la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza, che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione”. (S.U. 14205/05).

I motivi sono, quindi, fondati e vanno accolti.

4.- Conseguentemente va accolto il ricorso con la pronuncia delle conseguenziali statuizioni di cui in dispositivo ed il rinvio al Giudice indicato che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2019

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