Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24964 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20006/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura
centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALO ed ANTONIETTA PATTERI, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.A., vedova D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
SANTA COSTANZA N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
PAPARATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO SENISE, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 9669/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
emessa il 24/11/2014 e depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Sergio Preden, per il ricorrente, che chiede che
venga dichiarata l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al ricorso e che, tuttavia, alla rinuncia non è seguita l’adesione della controparte.
2. Pertanto, deve dichiararsi estinto) il giudizio, con condanna della parte ricorrente alle relative spese, liquidate come in dispositivo, per l’attività difensiva svolta dalla parte intimata.
3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v. ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
I,a Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016