Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3147-2009 proposto da:

C.M. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MANCUSO DOMENICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

RAGIONI DI PATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 15 marzo 2008 la Corte d’appello di Napoli, avendo accertato la durata irragionevolmente eccessiva del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Salerno dalla signora C. M. in data 29 settembre 2000, e che si era concluso con sentenza depositata il 19 settembre 2006, condannò l’amministrazione al pagamento a questo titolo della somma di Euro 3.000,00 alla ricorrente.

2. Per la cassazione di questo decreto, notificato in data 1 dicembre 2008, ricorre la signora C.M., con atto notificato il 23 gennaio 2009, per un unico motivo.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso notificato il 6 marzo 2009.

3. Con il ricorso si censura l’impugnata decisione per violazione di norma di legge, avendo la corte territoriale considerato come data finale del giudizio presupposto quella del deposito della sentenza invece di quella del suo passaggio in giudicato, verificatosi per vano decorso del termine annuale d’impugnazione solo il 4 ottobre del 2007, e si richiama a questo proposito la giurisprudenza di questa corte, che fa decorrere il termine semestrale di decadenza dell’azione per la richiesta dell’equo indennizzo non già dal deposito ma dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo.

3.1. Il motivo è infondato. La giurisprudenza invocata, in tema di decadenza dall’azione, non è pertinente, non trattandosi in questo caso di sancire la decadenza della parte dal diritto a ottenere una pronuncia di merito sulla lamentata irragionevole durata del processo presupposto, ma di accertare la durata effettiva di questo. A tal fine rileva esclusivamente l’attività o l’inerzia dello Stato nel rispondere alla domanda di giustizia, e non può venire in considerazione il tempo che l’ordinamento accorda alle parti per decidere in ordine all’eventuale impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio.

Il principio appena enunciato è stato già affermato da questa corte a proposito della valutazione dei tempi intermedi del processo, tra un grado e l’altro, nel senso che la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberarteli per l’impugnazione (Cass. 10 maggio 2010 n. 11307).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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