Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 23/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.23/10/2017),  n. 24963

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26386-2016 proposto da:

H.C., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE

ed ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 609/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/05/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblica Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

uditi gli Avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore e Maria Claudia

Lepore.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con ricorso depositato il 17 gennaio 2007 T.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe – lettori di madrelingua straniera per l’Università degli Studi di Catania, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 – esponevano che: 1) con sentenze del Pretore di Catania, parzialmente riformate in appello e poi divenute cosa giudicata dopo i relativi giudizi di cassazione, per gli anni accademici ivi considerati, i loro rapporti erano stati qualificati come rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed era stato attribuito loro il diritto al trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito; 2) con ulteriore sentenza n. 873/2006 del Tribunale di Catania, anch’essa passata in giudicato, avevano ottenuto altresì il riconoscimento del diritto a percepire le classi e gli scatti biennali di anzianità maturata dalla prima assunzione fino al 31 dicembre 2002.

2. Pertanto i ricorrenti chiedevano: a) il pagamento delle differenze retributive dovute, in base alla suindicata sentenza n. 873/2006, dalla prima assunzione fino al 13 gennaio 2004; b) il riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38 in applicazione dello jus superveniens rappresentato dal D.L. 14 gennaio 2004, n. 2 art. 1 convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63.

3. Nel corso del giudizio l’Università di Catania ha dato esecuzione alla menzionata sentenza n. 873/2006, corrispondendo ai ricorrenti non solo le differenze retributive dovute in base al giudicato anche oltre il periodo di tempo coperto dal giudicato stesso (fino al 31 dicembre 2002) ma anche, a regime, il trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, adeguato nel tempo D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 38.

Di conseguenza, la materia del contendere è rimasta limitata alla domanda di riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38 in applicazione dello jus superveniens rappresentato dal D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1 convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63.

4. Con sentenza n. 2295 del 24 settembre 2013 il Tribunale adito accoglieva tale domanda e condannava l’Università al pagamento delle relative differenze retributive e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

5. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza attualmente impugnata, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la residua domanda proposta in primo grado dai lettori, come si è detto, diretta a percepire dal 14 gennaio 2004 il trattamento retributivo pari al 100% di quello del ricercatore confermato a tempo definito.

6. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha precisato che:

a) in linea teorica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’estinzione dei giudizi prevista dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, ultimo periodo, non può certamente travolgere le sentenze dei precedenti gradi del giudizio conformi alla nuova legge, costringendo gli interessati ad instaurare nuovi giudizi qualora non ne abbiano ancora conseguito gli effetti;

b) è tuttavia evidente che l’art. 26, comma 3, cit. tanto per la citata disposizione processuale quanto per la precedente norma interpretativa deve avere lo stesso ambito applicativo della norma interpretata;

c) di qui l’illogicità del percorso argomentativo del primo giudice consistente nell’avere da un lato ritenuto superato il precedente giudicato intervenuto tra i ricorrenti e l’Università (costituito dalla citata sentenza n. 873 del 2006) per effetto del D.L. n. 2 del cit., art. 1, comma 1, negando, nel contempo, l’applicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, che di tale art. 1 ha fornito l’interpretazione autentica;

d) ebbene, il D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, come autenticamente interpretato dal citato art. 26, comma 3, è applicabile soltanto ai collaboratori esperti linguistici di cui al D.L. n. 120 del 1995, art. 4 convertito dalla L. n. 236 del 1995, già assunti quali lettori di madre lingua straniera in base al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28;

e) è un dato di fatto incontroverso che nessuno degli appellati abbia mai stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato quale “collaboratore esperto linguistico” ai sensi del menzionato D.L. n. 120 del 1995;

f) d’altra parte, neppure può ritenersi che la disciplina di cui al D.L. n. 120 del 1995 abbia comportato una trasformazione per legge dei contratti di lavoro stipulati in base al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 costituendo la stipulazione dei contratti di collaboratore esperto linguistico una mera facoltà per le Università;

g) gli attuali appellati hanno continuato a prestare servizio nell’Università di Catania sulla base degli originari rapporti, quali lettori di madre lingua straniera, riqualificati come rapporti (di docenza) a tempo indeterminato dalle precedenti sentenze di merito passate in giudicato;

h) pertanto risulta priva di titolo e va respinta la domanda dei lettori volta ad ottenere – in applicazione dello jus superveniens di cui al D.L. n. 2 del 2004 – a decorrere dal 14 gennaio 2004 il riconoscimento del trattamento economico del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38.

7. Il ricorso di T.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi.

L’Università degli Studi di Catania è rimasta intimata. L’INPS ha depositato procura per il giudizio di cassazione.

8. Con istanza depositata nella cancelleria di questa Corte il 27 marzo 2017 i ricorrenti hanno chiesto al Primo Presidente della Corte assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, data la già avvenuta assegnazione al Supremo Collegio concernenti la disciplina degli ex lettori di lingua straniera, in seguito alle ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 26934 e n. 26935 del 2016 nonchè n. 79 del 2017.

9. Il Primo Presidente ha accolto tale richiesta. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e discusso all’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Con i primi due motivi si sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato l’eccezione, ritualmente proposta dagli attuali ricorrenti, di inammissibilità dell’appello dell’Università di Catania per mancato rispetto dell’art. 434, comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134. In particolare:

1.1. con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, configurandosi tale mancato esame come violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una eccezione decisiva;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., perchè la Corte d’appello, non esaminando la suddetta eccezione, non ha considerato che l’atto di appello dell’Università non rispettava le prescrizioni di cui al nuovo testo dell’art. 434 c.p.c..

2. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: D.L. n. 2 del 2004, art. 1 conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L.n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, in relazione al principio di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’UE ed ai principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99, nonchè in relazione all’art. 12 preleggi ed all’art. 117 Cost., comma 1, per avere la Corte territoriale considerato viziata da illogicità la motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 1 D.L. n. 2 cit. negando, nel contempo, l’applicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, che di tale art. 1 ha fornito l’interpretazione autentica.

Si assume l’erroneità di tale statuizione perchè si pone in frontale contrasto sia con le sentenze della Corte di Giustizia in materia ove è stata espressamente sottolineata la necessità di garantire a tutti i lettori i diritti quesiti fin dalla prima assunzione sia con la giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che alle sentenze della Corte di Giustizia UE va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario e come tali vanno applicate con efficacia “erga omnes” nell’ambito della UE anche da parte dei giudici nazionali.

Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto sancire l’irrilevanza della mancata stipulazione del contratto CEL da parte dei ricorrenti, facendo comunque applicazione del D.L. n. 2 cit., art. 1, comma 1, e così equiparando il trattamento dei lettori assunti prima del D.L. n. 120 del 1995, i cui rapporti sono stati convertiti a tempo indeterminato da sentenze passate in giudicato e dei CEL, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Quest’ultima giurisprudenza ha anche precisato che, avendo la sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 C-212/99, valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace “erga omnes”, le disposizioni del D.L. n. 2 del 2004 cit. di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate e divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 conv. nella L. n. 236 del 1995 e prima ancora dei D.L. non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi).

3. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del TFUE (già art. 39 TCE). Questione di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L.n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, in relazione al suindicato art. 45 del TFUE e ai principi affermati dalla sentenza della CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99.

Si rileva che l’interpretazione effettuata dalla Corte di appello determina una doppia discriminazione in danno dei ricorrenti in quanto, da un lato riserva loro un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto alla generalità dei lavoratori nazionali cui è riconosciuta la progressione economica in carriera e, dall’altro lato, nell’ambito della stessa categoria dei lettori di madrelingua, senza alcuna valida ragione porta all’attribuzione di un trattamento deteriore ai lettori di lingua straniera i cui rapporti sono stati convertiti in rapporti a tempo indeterminato in sede giudiziale (con sentenze ora divenute definitive) rispetto a coloro che non hanno agito in sede giudiziale ed hanno poi stipulato i contratti CEL, categorie sostanzialmente identiche.

4. Nella parte finale del motivo, si propone, in subordine rispetto al mancato accoglimento delle censure relative all’interpretazione della normativa citata, di sollevare questione pregiudiziale alla CGUE in merito alla compatibilità con l’art. 45 TFUE e con la sentenza CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99 del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L.n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, come interpretati dalla Corte territoriale.

2 – Esame delle censure.

5. I primi due motivi di ricorso – da trattare insieme data la loro intima connessione – non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

6. Va ricordato, in primo luogo, che questa Corte – esaminando la specifica questione della portata e della estensione della previsione dell’art. 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – ha affermato che “la norma, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono”. Ha aggiunto la Corte che “sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte” (vedi: Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143 richiamata da Cass. 16 luglio 2015, n. 14903).

Nella citata pronuncia è stato anche rilevato “che, con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Pertanto, come accade in tutti i casi in cui il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (vedi, fra le tante: Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002).

Ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso in cui si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, con sentenza di queste Sezioni Unite 22 maggio 2012, n. 8077, è stato precisato che il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda.

7. L’applicazione di tali principi al caso di specie va fatta tenendo conto del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111 Cost., comma 1, impone di discostarsi da interpretazioni ispirate ad un formalismo rigoristico, che risulti funzionale non già alla tutela dell’interesse della parte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362).

Deve altresì considerarsi che è jus receptum che il vizio di omessa pronuncia è configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, sicchè non è ipotizzabile con riguardo al mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (vedi, per tutte: Cass. 12 gennaio 2016, n. 321) e non lo è neppure con riguardo a questioni rilevabili d’ufficio (quale, nella specie, inammissibilità dell’impugnazione) perchè può riferirsi soltanto a un motivo di appello o una domanda o un’eccezione che solo la parte può proporre e che sia stata proposta o riproposta ritualmente (vedi: Cass. SU 11 gennaio 2008, n. 578; Cass. 6 giugno 2002, n. 8220).

8. Ebbene, dagli atti del processo, risulta in modo chiaro che dopo che l’Università degli Studi di Catania ha dato spontanea esecuzione alla sentenza n. 873/2006 del locale Tribunale, corrispondendo agli attuali ricorrenti non solo le differenze retributive dovute in base al giudicato anche oltre il periodo di tempo coperto dal giudicato stesso (fino al 31 dicembre 2002) ma anche, a regime, il trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, adeguato nel tempo D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 38 – la materia del contendere, in primo grado e in appello, è rimasta limitata alla domanda dei lettori di riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38 in applicazione dello jus superveniens rappresentato dal D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1 convertito nella L. 5 marzo 2004, n. 63.

Nel giudizio di appello l’Università ha impugnato la successiva sentenza del Tribunale di Catania n. 2295 del 24 settembre 2013 che ha accolto tale domanda residua, condannando l’Università al pagamento delle relative differenze retributive e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

Il thema appellandum era, pertanto, chiaro e ben delimitato e l’ambito del giudizio di gravame era definito in modo non equivoco, con riguardo sia agli specifici capi della sentenza di primo grado contestati sia ai relativi passaggi argomentativi, tanto che gli appellati hanno avuto modo di svolgere appieno le proprie difese, come risulta anche dalla sentenza qui impugnata.

Ne deriva l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una genericità dell’atto di appello dell’Università, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

9. In questa situazione, non solo non è configurabile alcuna omessa pronuncia in merito alla proposta eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello dell’Università (per quanto si è detto sopra), ma neppure può ipotizzarsi una violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte d’appello, omettendo di esaminare la non necessaria eccezione dei lettori sul punto, non rilevato che l’atto di appello dell’Università non rispettava le prescrizioni di cui al nuovo testo dell’art. 434 c.p.c..

Tanto più che, dal punto di vista della formulazione della censura, va ribadito che l’eventuale mancato rispetto dell’art. 434 c.p.c. configura un vizio ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non sotto il profilo della omessa pronuncia dell’eccezione della parte, per le suindicate ragioni, quanto piuttosto sotto il profilo della corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito.

10. Ne consegue l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

11. Il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere, invece, accolti, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

12. Con entrambi i motivi si censura il rigetto della domanda “residua” dei lettori (descritta al precedente punto 8) cui la Corte territoriale è pervenuta sulla premessa dell’illogicità del percorso argomentativo del primo giudice per avere questi da un lato ritenuto superato il precedente giudicato intervenuto tra i ricorrenti e l’Università (costituito dalla citata sentenza n. 873 del 2006) per effetto del D.L. n. 2 del 2004 cit., art. 1, comma 1, e, nel contempo, escluso l’applicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, che di tale art. 1 ha fornito l’interpretazione autentica, disponendo altresì l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge (29 gennaio 2011).

13. Deve essere, in primo luogo, rammentato che questa Corte, facendo leva sulla efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di giustizia UE – ripetutamente affermata anche dalla Corte Costituzionale (vedi, per tutte: le sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985) – ha escluso che l’applicabilità del citato D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, potesse essere circoscritta ai soli lettori assunti dalle Università nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna C-212/99 del 26 giugno 2001, cui fa espresso riferimento il testo normativo (si rinvia a Cass. 26 marzo 2008 n. 7864 ed alla giurisprudenza ivi richiamata).

Sicchè non vi sono dubbi sulla riferibilità della disciplina anche all’Università degli Studi di Catania, la quale del resto con la sua condotta processuale non ha contestato tale principio.

14. Neppure è in contestazione l’impegno orario effettivamente assolto dai ricorrenti, tenendo conto che l’impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, visto che con sentenze del Pretore di Catania divenute cosa giudicata i loro rapporti sono stati qualificati come rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

15. Con tali sentenze è stato anche attribuito ai ricorrenti il diritto al trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito e con la successiva sentenza – anch’essa definitiva – del Tribunale di Catania, sulla base del suddetto trattamento retributivo, è stato riconosciuto altresì il diritto a percepire le classi e gli scatti biennali di anzianità maturata dalla prima assunzione fino al 31 dicembre 2002.

E va sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, l’Università di Catania, nel dare esecuzione alla sentenza definitiva n. 873/2006 cit., ha corrisposto ai ricorrenti tutte le differenze retributive dovute in base al giudicato, anche oltre il periodo di tempo (e precisamente fino al 31 dicembre 2002) coperto dal giudicato stesso e, a regime, ha pure attribuito loro il trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, adeguato nel tempo D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 38.

16. La Corte territoriale ha respinto la domanda volta ad ottenere il residuo 15 % del suddetto trattamento retributivo, con il relativo adeguamento nel tempo, sostenendo che l’interpretazione logica della normativa è quella secondo cui D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, come autenticamente interpretato dal citato art. 26, comma 3, è applicabile soltanto ai collaboratori esperti linguistici di cui al D.L. n. 120 del 1995, art. 4 convertito dalla L. n. 236 del 1995, già assunti quali lettori di madre lingua straniera in base al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28.

Di conseguenza la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione secondo cui la domanda azionata, risultando priva di titolo, dovesse essere respinta perchè diretta ad ottenere un trattamento retributivo maggiore di quello in godimento, facendo riferimento allo jus superveniens di cui al D.L. n. 2 del 2004, che non è applicabile nei confronti dei ricorrenti.

Infatti, nessuno dei ricorrenti ha mai stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato quale “collaboratore esperto linguistico” ai sensi del menzionato D.L. n. 120 del 1995, avendo tutti continuato a prestare servizio nell’Università di Catania sulla base degli originari rapporti, quali lettori di madre lingua straniera, riqualificati come rapporti (di docenza) a tempo indeterminato dalle precedenti sentenze di merito passate in giudicato.

17. Sulla premessa dell’efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di giustizia la condivisa giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione del D.L. n. 2 del 2004, art. 1: ha affermato che:

a) la normativa in oggetto deve riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, dipendenti di una qualsiasi Università statale degli Studi che siano stati assunti in tali Università prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 120 del 1995, convertito dalla L. n. 236 del 1995 (vedi, per tutte: Cass. 18 novembre 2004, n. 21856; Cass. n. 22 febbraio 2007, n. 4147; Cass. 26 marzo 2008, n. 7864; Cass. 15 luglio 2013, n. 17319);

b) il suindicato D.L. n. 120 del 1995, che nell’art. 4 regolamenta la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera, stabilendo che il relativo rapporto sorga con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato e condizionando l’assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica, vale solo per il futuro e non è quindi applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa (vedi, fra le tante: Cass. 15 luglio 2013, n. 17319; Cass. 10 maggio 2005, n. 9737);

c) all’esito dell’abrogazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ad opera del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che se l’ex-lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato la quale non abbia statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, va comunque applicata, in via analogica, la relativa disciplina di fonte legale, di cui al D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, cit, e contrattuale, resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello dell’UE, ancorchè l’interessato non abbia sottoscritto il nuovo contratto di assunzione in qualità di collaboratore ed esperto linguistico (Cass. 28 settembre 2016, n. 19190 e giurisprudenza successiva conforme);

d) in tale ultima sentenza (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva) si è pervenuti alla suddetta conclusione superando espressamente il principio affermato da Cass. 13 maggio 2016, n. 9907 – rimasta isolata – in base al quale, ai fini della fruizione del trattamento economico previsto dal D.L. n. 2 del 2004 cit., come interpretato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 26 si era ritenuto necessario l’accesso alla posizione di collaboratore esperto linguistico attraverso il superamento di una procedura selettiva, predisposta dai singoli ordinamenti universitari, e la stipula del relativo contratto, sicchè era stata affermata l’inapplicabilità della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici ai lettori che, avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avevano sottoscritto il nuovo contratto di assunzione;

e) al suddetto superamento la Corte è pervenuta rilevando che le stesse ragioni che portano ad escludere che l’applicabilità del D.L. n. 2 cit., art. 1 possa essere circoscritta ai soli lettori assunti dalle Università espressamente ivi menzionate devono portare a ritenere la disciplina più volte citata applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con gli ex lettori, non all’esito delle procedure selettive di cui al D.L. n. 120 del 1995 cit. ma per effetto di pronuncia giudiziale, visto che la suddetta normativa si è resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione e detta finalità deve portare ad interpretarla in modo conforme alle sentenze della Corte di giustizia in materia:

f) sulla base di tale premessa va considerato che l’applicazione della disciplina de qua anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno sottoscritto il nuovo contratto di assunzione risponde all’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001, dalla cui motivazione si evince (al punto 28) che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, che la trasformazione ape legis (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto che, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito era comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 19190 del 2016 cit.).

18. La suddetta conclusione trova conferma indiretta anche nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale relativa all’interpretazione dell’ultima parte dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, che nel fornire l’interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004 cit., art. 1, comma 1, ha altresì disposto l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge (29 gennaio 2011).

In tale giurisprudenza è stato, fra l’altro, affermato che:

a) il suddetto intervento legislativo per non essere lesivo del diritto di azione in giudizio deve essere inteso nel senso che “realizza – nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare – le pretese fatte valere dagli interessati” (in tal senso Cass. 24 luglio 2014 n. 16924, Cass. 8 agosto 2014 n. 17824 e Cass. 23 settembre 2014 n. 19992);

b) ciò in armonia con quanto stabilito della Corte costituzionale nelle ordinanze n. 38 del 2012 e n. 99 del 2013, nelle quali nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, cit., i Giudici delle leggi hanno rilevato come fosse essenziale che i remittenti chiarissero quale fosse il rapporto sussistente tra l’eventuale estinzione del giudizio e le pretese sostanziali vantate dai ricorrenti, aspetto considerato “tanto più rilevante” per il fatto che nei giudizi di costituzionalità la difesa dello Stato aveva affermato che la disciplina sostanziale dettata dall’art. 26, comma 3, “ha dato corretta esecuzione alle pronunce della Corte di giustizia in subiecta materia riconoscendo in modo pieno ed incondizionato agli ex lettori di lingua straniera le pretese da essi vantate” e ha, quindi, “disposto l’estinzione dei giudizi in corso solo a seguito, e in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso”.

19, Del resto, come si è detto, proprio nella sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia si afferma espressamente (punto 28) – in replica alle osservazioni del nostro Governo sulle differenze tra il regime previsto, rispettivamente, dalla L. n. 230 del 1960 e dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 – “che è necessario considerare il contenuto e le finalità di questi due regimi giuridici piuttosto che i loro aspetti formali e le loro modalità. Soltanto un’analisi focalizzata sul contenuto e non sull’aspetto formale di tali regimi giuridici consentirà di stabilire se la loro applicazione effettiva a diverse categorie di lavoratori, che si trovano in situazioni giuridiche analoghe, porti a situazioni compatibili o, al contrario, incompatibili con il divieto fondamentale di discriminazione fondata sulla cittadinanza”.

20. Dalle anzidette considerazioni si desume l’erroneità della lettura soggettivamente restrittiva del D.L. n. 2 cit., art. 1, comma 1, operata dalla Corte d’appello e quindi anche dell’affermazione secondo cui la domanda azionata risulterebbe priva di titolo.

Tale affermazione, infatti, comporta che – in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte costituzionale e di questa Corte – sia dato esclusivo rilievo alla mancata stipulazione di contratti di collaboratore esperto linguistico piuttosto che alle sentenze divenute cosa giudicata.

E, quanto al caso di specie, risulta effettuata senza considerare che: a) l’Università. di Catania, nel corso del giudizio, ha dato spontanea e ampia esecuzione alla sentenza n. 873/2006 del Tribunale di Catania passata in giudicato; b) la suddetta mancata stipulazione dagli atti processuali non risulta ascrivibile alla volontà dei lettori, sicchè deve essere ascritta alla volontà dell’Università di non avvalersi della relativa “facoltà” cosi configurata dalla Corte territoriale e quindi dare prevalenza a tale elemento, anche da questo punto di vista, risulta palesemente irragionevole (arg. ex Corte cost. sentenze n. 209 e n. 483 del 1995; n. n. 327 del 1999; n. 35 del 2004).

21. Peraltro, ciò che si oppone allo stato della legislazione – non essendo ancora stato definitivamente approvato dai due rami del Parlamento l’art. 11 Legge europea 2017, che contiene una disciplina volta a chiudere la procedura EU Pilot 2079/11/EMPL e quindi a superare il cospicuo contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle Università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 stanziando un apposito fondo in favore delle Università – al totale accoglimento delle censure è che tale accoglimento presuppone il superamento del giudicato in assenza di una specifica normativa che lo consenta, quale è quella in itinere (vedi, sul punto: Cass. 20 ottobre 2015, n. 21234; Cass. 16 settembre 2011, n. 18923; Cass. 28 settembre 2016, n. 19190).

Del resto, non va dimenticato che anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE si desume che, l’accertamento della responsabilità dello Stato membro per mancato rispetto del diritto UE è inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione e per esso comporta un risarcimento, ma non impone la revisione delle decisioni giurisdizionale passate in giudicato che abbiano interpretato la normativa nazionale in senso non conforme al diritto dell’Unione, anche nell’ipotesi in cui proprio tali sentenze siano la causa dell’accertata violazione del diritto UE (vedi, per tutte: sentenza 9 settembre 2015, C-160/14, punti 54 e ss. e sentenza Kiibler, C 224/01, punto 39).

In sintesi, nel nostro ordinamento, il principio dell’autorità della cosa giudicata – finalizzato a tutelare il principio della certezza dei rapporti giuridici – (nella specie riguardante rapporti di durata) impedisce, allo stato, di determinare il trattamento retributivo dei lettori nel senso richiesto.

Infatti, in base a tale disciplina, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando tale regime trova un limite – unico nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (vedi, per tutte: Cass. 20 ottobre 2015, n. 21234; Cass. n. 16959/03; conformi Cass. n. 19426/03; Cass. n. 15931/04; Cass. n. 21012/07).

22. Come si è detto, nella parte finale del quarto motivo, i ricorrenti propongono, in subordine rispetto al mancato accoglimento delle censure relative all’interpretazione della normativa citata, di sollevare questione pregiudiziale alla CGUE in merito alla compatibilità con l’art. 45 TFUE e con la sentenza CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99 del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L.n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, come interpretati dalla Corte territoriale.

23. Tale richiesta non va accolta.

Com’è noto, la CGUE ha più volte chiarito (vedi, per tutte: sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81, Soc. Cilfit nonchè sentenza 20 settembre 2011, Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio, spec. par. 56) che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l’ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto dell’Unione europea si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato, alternativamente, che: a) la questione esegetica di diritto dell’Unione europea non è rilevante ai fini della decisione del caso concreto; b) la disposizione di diritto dell’Unione di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte; c) la corretta applicazione del diritto europeo si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Nella specie, non solo la questione esegetica prospettata relativa ai rapporti tra la normativa nazionale riguardante il trattamento dei lettori e il diritto UE, sia pure per uno specifico aspetto – è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della CGUE (vedi sentenze 26 giugno 2001, C-212/99; 18 luglio 2006, C119/04 – Grande Sezione; 15 maggio 2008, C-276/07) ma essa non è rilevante nel presente giudizio perchè, come si è detto, ciò che non consente – pur nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di giustizia e adeguando la motivazione della sentenza impugnata a tale rispetto – di attribuire ai ricorrenti il trattamento retributivo richiesto è la disciplina del giudicato e dei suoi effetti, disciplina che è di diritto processuale civile e quindi rientra in una materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale.

3- Conclusioni.

24. In sintesi, vanno accolti, nei limiti suindicati, il terzo e il quarto motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi affermati sopra (vedi spec. punti 17 e ss.) e quindi anche al seguente:

“per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Università come lettori di lingua straniera, la disciplina di cui al D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 si applica anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici e non soltanto a coloro che tale contratto hanno stipulato. Infatti, la suindicata normativa risponde all’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 C-212/99 (nonchè nelle successive sentenze della CGUE 18 luglio 2006, C-119/04 – Grande Sezione; 15 maggio 2008, C-276/07), ove è stato sottolineato che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, la trasformazione ope legis (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto”.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, gli ultimi due motivi di ricorso e dichiara inammissibili i primi due. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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