Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 10/10/2018), n.24963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14374-2015 proposto da:

D.N.M. e Gu.MA., rappresentati e difesi dall’Avvocato

GIOVANNI SALVAGGIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Rita Ruscitti in ROMA, VIA APPIA NUOVA 543;

– ricorrenti –

contro

Gu.CA., rappresentata e difesa dall’Avvocato DIEGO

GUADAGNINO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott.

Giuseppe Mulone in ROMA, VIA BARTOLOMEO MARLIANO 4;

– controricorrente –

e nei confronti

G.D., R.C., A.B.V. (in

proprio e nella qualità di erede di A.G.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1843/14 della CORTE DI APPELLO di PALERMO,

pubblicata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 22.4.2004, D.N.M. e Gu.MA. convenivano in giudizio A.G., A.B.V. e R.C. al fine di ottenere il trasferimento della quota di proprietà, che ritenevano loro spettante in qualità di eredi di Gu.An. (rispettivamente di 1/3 e di 2/9), di un appezzamento di terreno con annessa costruzione, sito in contrada (OMISSIS). Gli attori assumevano che Gu.An., rispettivamente marito e padre degli stessi, avesse acquistato l’immobile in questione intorno al (OMISSIS) da R.L. e da A.B.G., danti causa dei convenuti, con scrittura privata, e che il prezzo pari a Lire 60.000.000 fosse stato interamente pagato al momento della stipula del preliminare di vendita, nel cui contesto era fissata la data per la stipula del rogito notarile, con termine a favore di Gu.An., cui il possesso dell’immobile era stato immediatamente trasferito. Gli attori affermavano che la scrittura non fosse mai stata consacrata da un atto pubblico, a causa delle vicende giudiziarie del Gu.. A riprova che il medesimo fosse realmente proprietario dell’immobile, gli attori assumevano che egli completò il capannone grezzo esistente ed edificò altra unità immobiliare e che entrambi gli immobili erano stati concessi in locazione, prima dallo stesso Gu.An. e poi, per suo conto, dal fratello F. nonchè, dopo la morte di A., dalla figlia Gu.Ca., nata da un suo precedente matrimonio.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di non avere il possesso dell’immobile e di non esserne proprietari. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di Gu.CA., questa si costituiva sostenendo di essere proprietaria dell’immobile in questione per averlo ricevuto in donazione in data (OMISSIS) dal proprio marito G.D., il quale, a sua volta, lo aveva usucapito per possesso ultraventennale. In via subordinata, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Sulla base delle eccezioni e deduzioni di Gu.Ca., gli attori con autonomo atto di citazione del 7.7.2005 citavano Gu.CA. e G.D. al fine di ottenere la dichiarazione di nullità assoluta e comunque l’inefficacia dell’atto di donazione suddetto, per non aver mai avuto il donante alcun diritto sugli immobili, sottolineando che il G. non avesse mai ottenuto un titolo giudiziale di usucapione in suo favore, nè avesse indicato nell’atto di donazione dati specifici e significativi, tesi a dimostrare di aver usucapito i beni, nè di averli posseduti uti dominus. Chiedevano, quindi, che venisse dichiarata l’inesistenza in capo a G.D. di un valido titolo di proprietà ovvero l’insussistenza dell’usucapione o la nullità assoluta dell’atto di donazione per essere simulato o affetto da scientia fraudis tra i contraenti, marito e moglie (per escludere i diritti successori degli attori), o in subordine da simulazione relativa e chiedevano l’attribuzione della quota loro spettante in qualità di eredi o, in via subordinata, la quota di spettanza quali legittimari.

Si costituivano in giudizio Gu.Ca. e G.D., i quali contestavano il contenuto dell’atto di citazione.

Entrambe le cause venivano riunite per connessione soggettiva e oggettiva. Espletate le prove testimoniali, con sentenza in data 28.7.2008, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande degli attori (con compensazione delle spese di lite), sul duplice presupposto dell’assenza di un contratto scritto, richiesto ad substantiam per l’effetto traslativo della proprietà immobiliare, e per l’assenza di prova per poter affermare l’intervenuta usucapione in capo ad Gu.An..

Avverso detta sentenza proponevano appello gli attori, che chiedevano la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle domande.

Si costituiva in giudizio soltanto Gu.Ca., la quale chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza censurata.

Con sentenza n. 1843/2014, depositata l’11.11.2014, la Corte d’Appello di Palermo, confermava la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione D.N.M. e Gu.MA. sulla base di un unico motivo; cui resiste Gu.Ca. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il Collegio non ritiene di disporre la riunione, cui s’è opposta la controricorrente, del presente procedimento all’altro proposto dai medesimi dai ricorrenti (R.G. 10396/2014), dal momento che diverse sono le parti e diverse sono le domande formulate nei due giudizi, con la conseguenza che un’eventuale riunione non apporterebbe all’iter dei due processi alcuna semplificazione.

2. – Con il motivo, i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1414,1417,2724,2725 e 2729 c.c.. – Per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Le censure mosse alla Corte territoriale si concentrano sulla scrittura dell'(OMISSIS) del Notaio P. (attestante che presso il suo studio era stato stipulato un preliminare di compravendita, relativo a un capannone in contrada (OMISSIS), tra R.L. e A.B.G. da un lato e Gu.An. dall’altro), non ritenuta prova di atto scritto ad substantiam. La prova orale del Notaio non era stata ammessa, in quanto non sarebbe stata fornita la prova che l’atto non era nel possesso dei ricorrenti per colpa a loro non imputabile. Invero, la Corte d’Appello non ha tenuto conto che i ricorrenti non potevano essere in possesso della scrittura privata, nè per colpa a loro imputabile, nè per imprudenza. All’epoca dei fatti Gu.MA. era solo un bambino e D.N.M., durante la latitanza del marito, non aveva avuto più contatti con lui. Pertanto, il mancato possesso della scrittura, cui fa riferimento il Notaio P., non è attribuibile a colpa o negligenza dei ricorrenti.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – La Corte di merito, del tutto correttamente, sviluppa le proprie argomentazioni muovendo, in termini generali, dalla ricognizione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia.

Ciò, rilevando, innanzitutto che l’atto scritto, richiesto ad substantiam e non ad probationem per la validità dei contratti definitivi o preliminari di vendita di immobili, non può essere rappresentato da qualsiasi documento da cui risulti in precedenza concluso un contratto di tale tipo, ma deve contenere la manifestazione della volontà di concludere il contratto ed essere posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà (Cass. n. 8937 del 1994; conforme Cass. n. 25424 del 2013). Ed aggiungendo che, perchè sussista il principio di prova per iscritto che renda ammissibile la prova testimoniale a norma dell’art. 2724 c.c., n. 1, è necessario che la scrittura di riferimento provenga dalla persona contro cui essa è fatta valere o da un suo rappresentante e che sussista un nesso eziologico tra lo scritto e il fatto controverso, dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest’ultimo, non essendo sufficiente un vago riferimento ad esso contenuto nel documento (Cass. n. 3583 del 1998; Cass. n. 27013 del 2005).

Afferma, dunque, la Corte di merito che, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3, per l’ammissibilità della prova testimoniale nel caso che il contraente abbia perduto il documento che gli forniva la prova, è necessario che la condotta del medesimo, rapportata alle circostanze nelle quali la perdita ebbe a verificarsi, si presenti immune dai caratteri della imprudenza e della negligenza, mentre ai fini dell’esclusione della colpa nella perdita del documento da parte di esso contraente, deve risultare che, nella custodia di esso, sia stata usata dal predetto 1 la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. n. 2017 del 1994). E sottolinea che l’art. 2724 c.p.c., n. 3 e art. 2725 c.p.c., comma 2, prevedono, come eccezione al divieto di prova testimoniale per i contratti rispetto ai quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la perdita incolpevole del documento, che comprende anche il caso in cui il documento sia stato smarrito da un terzo pienamente affidabile, cui sia stato consegnato per ragioni apprezzabili, dovendo riferirsi, in tale ipotesi, la mancanza di colpa, richiesta dalle norme richiamate, al soggetto contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito (Cass. n. 1745 del 1993; Cass. n. 3059 del 2002). E che, perchè possa ritenersi l’ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c., n. 3), in relazione alla quale non opera il divieto della prova testimoniale dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam (art. 2725 c.c.), occorre che la condotta dell’interessato, rapportata alle particolari contingenze in cui la perdita (anche se dovuta ad opera di un terzo consegnatario del documento) ebbe a verificarsi, appaia immune da imprudenza e da negligenza, ciò che va accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. n. 1822 del 1983).

2.3. – A siffatta argomentazione, del tutto esauriente, possono solo aggiungersi, in senso confermativo (e riepilogativo) dei principi evocati, che gli estremi richiesti dall’art. 2724 c.c., n. 1, perchè un documento possa costituire principio di prova per iscritto – così eccezionalmente consentendo l’ammissione, come nella specie, della prova per testimoni – non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 17766 del 2012); che – a soddisfare la condizione cui l’art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., comma 2, subordinano l’ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ab substantiam o ad probationem, e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova – è necessario e sufficiente, nell’ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell’interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell’affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già ex post, ma all’atto dell’affidamento della scrittura al consegnatario (Cass. n. 25603 del 2011); e che, agli effetti dell’art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perchè esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell’affidante sia stato adeguato e che l’affidatario sia esente da colpa (Cass. n. 1944 del 2014).

2.4. – Ciò detto, la Corte di merito (rilevato che, quando è richiesta la prova scritta ad substantiam, in caso di perdita incolpevole del documento sono ammissibili sia la prova orale, sia quella presuntiva: Cass. n. 326 del 1981), del tutto coerentemente, trasferisce la valenza dei richiamati principi alla definizione della fattispecie concreta dedotta in giudizio, rilevando, innanzitutto, che la missiva del Notaio P. – in cui viene rammentato dal professionista che, “tra la fine degli anni settanta ed i primi anni ottanta, venne predisposta una scrittura privata avente ad oggetto un preliminare di compravendita, comprendente un terreno ed un capannone sito in territorio di (OMISSIS), tra i signori A.B.G. (…) e R.L. (…) promettenti venditori e Gu.An. (…) quale promissario acquirente” – non costituisce atto scritto necessario ai fini della vaidità del preliminare di vendita de quo in assenza della manifestazione della volontà delle parti in essa contenuta (v. supra Cass. n. 8937 del 1994; conforme Cass. n. 25424 del 2013).

Inoltre, la Corte di merito afferma, altrettanto correttamente, che detto documento non consente neppure l’ammissione della prova per testi, richiesta dagli appellanti (odierni ricorrenti) diretta a dimostrare la stipula del menzionato preliminare, in quanto non proviene dalla persona contro cui esso è fatto valere o da un suo rappresentante (v. supra Cass. n. 3583 del 1998; Cass. n. 27013 del 2005), bensì da un terzo (il notaio). E che, peraltro, “manca del tutto la prova che il detto preliminare sia stato affidato, per la conservazione, al notaio P. e che, pertanto, la perdita dell’atto possa ritenersi immune da imprudenza o negligenza, stante l’affidabilità del depositario” (v. supra Cass. n. 1745 del 1993; Cass. n. 3059 del 2002), neppure chiedendosi di provare per testi tale affidamento al notaio.

Sicchè, sempre correttamente, la Corte di merito conclude nel senso che la prova per testi concernente l’asserito acquisto dell’immobile in oggetto da parte di Gu.An. non possa essere ammessa, nè conseguentemente possa trovare ingresso la prova per presunzioni circa detto assunto. Laddove, appare evidente che la richiesta degli appellanti (odierni ricorrenti) non mira a provare l’avvenuto smarrimento di un atto richiesto dalla legge ad substantiam, ma la sua stessa esistenza attraverso la non consentita prova testimoniale di un terzo.

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per ciascuna delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA