Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26607-2019 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’avv. ENNIO CERIO domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

vista la requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione, nella

persona del Sostituto Dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato iscritto presso il Tribunale di Roma al numero R.G. 21778/2019, A.H. impugnava il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Unità Dublino, notificatogli il 26.2.2019.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma declinava la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso.

Avverso detta decisione proponeva regolamento di competenza A.H. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del regolamento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 3 e 4 e art. 25 c.p.c. perchè il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ravvisato la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, senza considerare che le norme che radicano la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione territoriale che ha esaminato la domanda di protezione internazionale, ovvero si trova il centro di accoglienza o di rimpatrio in cui il richiedente sia eventualmente trattenuto, si applicherebbe soltanto ai ricorsi aventi ad oggetto la protezione internazionale, e non anche a quelli di impugnazione dei provvedimenti di trasferimento emessi ai sensi del Regolamento Dublino.

La censura è infondata.

Come correttamente evidenziato dal P.G. nella sua conclusione, questa Corte ha affermato il principio per cui “In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, del D.L. n. 13 del 2007, art. 4 conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″ (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292).

E’ in tal modo stato superato il precedente orientamento, richiamato dal ricorrente, secondo il quale ai ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti emessi in forza del Regolamento Dublino non sarebbe stato “… applicabile il criterio “correttivo di prossimità” di cui allo stesso art. 4, comma 3 (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina “avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”), atteso che, diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, i commi 3 e 3-bis non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del suddetto criterio “correttivo di prossimità” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18757 del 12/07/2019 (Rv. 654721).

Il Collegio ritiene di dare continuità alla più recente linea interpretativa, ritenendo applicabile il cosiddetto “correttivo di prossimità” anche ai ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti di trasferimento emessi in applicazione del Regolamento Dublino. Oltre alle condivisibili motivazioni inerenti la “posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.” ed allo “obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U. E., di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona”, fatte proprie dalla richiamata ordinanza di questa Corte n. 31127/2019, va anche considerato che i provvedimenti emessi in base al Regolamento Dublino sono intimamente connessi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, essendo finalizzati in ultima analisi ad individuare il Paese che, in applicazione della normativa Eurounitaria, è competente ad esaminare la domanda proposta dallo straniero. Di conseguenza, non sono ravvisabili esigenze idonee a giustificare un trattamento differenziato delle impugnative dei predetti provvedimenti, rispetto ai ricorsi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, essendo in ogni caso quest’ultima – ossia, la protezione – il bene della vita invocato dallo straniero che si assume perseguitato o comunque in condizioni di pericolo o vulnerabilità.

In definitiva, il regolamento va rigettato, dovendosi confermare la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA