Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10160-2018 proposto da:

F.LLI G. SAS, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrente –

contro

R.E., VERDINO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dalla F.lli G. s.a.s. la sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Alessandria con ricorso fondato su un motivo e non resistito dalla parte intimata.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Con la gravata decisione, pronunciata in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Aqui Terme n. 71/2017, il Tribunale dichiarava l’inesistenza per omessa sottoscrizione della appellata sentenza e, rimettendo la causa ex art. 354 c.p.c. al primo Giudice, compensava integralmente fra le parti le spese del grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente si duole, in particolare, del fatto che il Giudice di appello avrebbe errato, così violando le anzidette evocate norme, ritenendo -testualmente – che “vi sono dunque i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado, poichè il vizio intrinseco e radicale della decisione dichiarata inesistente, non altrimenti emendabile, ha reso non imputabile ad alcuna delle parti la fase dell’appello svolta”.

1.1.- L’impugnata sentenza ha deciso, in punto, facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici regolanti la fattispecie.

Come già evidenziato nella gravata decisione, in caso di rimessione della causa ex art. 354 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a regolare le spese del grado superiore, non quelle del grado inferiore.

In ciò la sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte ha correttamente applicato i principi già enunciati e ribaditi da Cass. nri. 13550/2006 e 14495/2017.

Parte ricorrente nulla decisivamente adduce al fine di confutare, in punto di diritto, l’esattezza della decisione gravata (nell’esposizione del motivo non risulta neppure citato un solo precedente contrario a quelli richiamati dal Giudice di Appello).

Per di più, ancora, non può non evidenziarsi che la stessa motivazione con cui è stata adottata la contestata compensazione, oltre che basata su corretta applicazione di norme e principi di diritto, risulta equamente statuita con congrua motivazione.

Il motivo, in quanto infondato, va -dunque- respinto.

2.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2019

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