Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24963 del 06/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24963 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Di Massimo Nello
– intimato –
avverso
la
sentenza
n.
244/40/2008
della
Commissione Tributaria regionale del Lazio, Sezione
Staccata di Latina, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Gianna Galluzzo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’integrazione del contraddittorio.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.
244/40/2008
del
18/04/2008,
depositata in data 16/06/2008, la Commissione
Data pubblicazione: 06/11/2013
Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di
Latina, respingeva, con compensazione delle spese
di lite, l’appello proposto, in data 9/12/2006,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina,
avverso
la
decisione
n.
388/03/2005
della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che
aveva accolto il ricorso di Di Massimo Nello contro
un avviso di accertamento, notificato nel novembre
rettificato
l’ammontare
dei
redditi
del
contribuente per l’anno 1997, con riferimento al
reddito da partecipazione dello stesso nella
società DI.MA.DIS. sas, ex art.5 DPR 917/1986.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che, con sentenza n. 217/40/2007, la
stessa Commissione aveva già annullato anche
l’avviso di accertamento notificato alla società
DI. MA.DIS. sas, controversia questa da ritenersi
in stretta connessione con quella avente ad oggetto
la rettifica del reddito da partecipazione del
socio.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate,
deducendo
quattro motivi, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c. (Motivo l, in relazione agli artt.36 d.lgs.
546/1992 e 132 c.p.c., essendosi limitati i giudici
tributari dell’appello, peraltro come i giudici di
primo grado, ad una motivazione per relationem ad
altra decisione, senza argomentazioni giuridiche
sulla fondatezza della pretesa tributaria; Motivo
2, in relazione all’art.295 c.p.c., non avendo i
giudici tributari sospeso il procedimento nei
tc
confronti del socio in attesa dell’esito definivo
2002, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva
del
procedimento
sulla
legittimità
dell’accertamento concernente la società; Motivo 3,
in relazione all’art.2909 c.c. ed all’art.337 comma
2 ° c.p.c., avendo la C.T.R. invocato l’autorità di
una diversa sentenza di merito non ancora passata
in giudicato; Motivo 4, in relazione agli artt.183
comma VI c.p.c. e 111 e 24 Cost., per non avere i
giudici tributari sottoposto all’esame delle parti,
rilevata d’ufficio relativa all’esito del giudizio
concernente l’accertamento a carico della società).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio in
cassazione, concernente l’accertamento a carico
della DI.MA.DIS. sas, per imposte IRPEF ed ILOR
dovute per lo stesso anno 1997 (giudizio n.
19827/2008, citato in ricorso dall’Agenzia),
risulta definito con ordinanza di questa Sezione n.
25633/2009, di declaratoria della nullità
dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza
impugnata e rinvio alla C.T.P. di Latina.
Sempre preliminarmente, va in effetti rilevato che
le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato
che
“in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica
delle dichiarazioni del redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio , proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno del
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nel contraddittorio, la questione pregiudiziale
soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia
la società che lutti i soci – salvo il caso in cui
questi prospettino questioni personali -, sicchè
tutti questi soggetti devono essere parte dello
stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati impone l’integrazione del
contraddittorio al sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione al
sensi del successivo art. 29) ed
il
giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti
litisconsorzi necessari à affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”
(Cass. sez. unite
14815/2008; conf. 2907/2010; 1661/2011).
Siffatto principio è stato di recente ribadito
dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la
tassazione
“per trasparenza”
dei soci, in
conseguenza di un accertamento eseguito in
relazione alla società ed all’IRAP dovuta.
Nel caso di specie, pertanto, in cui il socio ha
impugnato l’avviso con il quale veniva rettificato
il maggior reddito da partecipazione, pro quota,
del medesimo nella DI.MA.DIS. sas, al giudizio
dovevano partecipare necessariamente la società e
tutti gli altri soci, sicché va dichiarata la
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ricorrenti, bensì gli elementi comuni della
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nullità della gravata sentenza e dell’intero
giudizio, con rimessione al primo Giudice, nella
specie la C.T.P. di Latina, affinché proceda a
nuovo esame, previa integrazione del
contraddittorio con i soci e la società.
Atteso il rilievo d’ufficio della questione ed il
successivo (alla proposizione del ricorso)
consolidarsi della giurisprudenza di legittimità
giusti motivi per dichiarare compensate tra le
parti le spese del giudizio di merito e del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la
sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero
giudizio, rinvia, per l’integrazione del
contraddittorio e per nuovo esame, alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
nel senso sopra affermato, si ritiene sussistano