Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24962 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24962

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14087-2016 proposto da:

(OMISSIS) A RL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 114, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA STAFFIERE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE SALERNO, CHIARA MALERBA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) A RL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANPAOLO IMPAGNATIELLO;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 502/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 28/4/2016, la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo avverso la sentenza di fallimento della (OMISSIS) a r.l., resa a seguito della risoluzione L. Fall., ex art. 186 del concordato preventivo omologato con provvedimento del 15/12/2010, risoluzione dichiarata con sentenza del Tribunale del 2015, confermata in grado d’appello con sentenza n. 1917 del 2015.

La Corte d’appello, per quanto ancora rileva, ha respinto il secondo ed il terzo motivo del reclamo, rilevando che la sentenza di risoluzione del concordato è immediatamente esecutiva, in forza del richiamo di cui alla L. Fall., art. 186, u.c., alla disposizione dell’art. 137 e quindi del comma 4 di detta norma; ha respinto il motivo inteso a far valere l’insussistenza dell’insolvenza, rilevando che la reclamante si era limitata a reiterare le motivazioni poste a base dell’impugnazione della sentenza di risoluzione del concordato, che nulla aveva allegato, prima ancora che provato, in ordine al fatto che a fronte di debitoria di Euro 2.300.000,00, come da bozza del bilancio 2014, vi erano utili oscillanti tra Euro 14.000,00 e 30.000,00, e che le altre poste attive derivavano per la maggior somma da ammortamenti e crediti verso terzi di cui non risultava in dettaglio l’effettiva e veloce possibilità di realizzo, nè rilevavano le ragioni per le quali si era formata la debitoria verso le banche, una volta esclusa l’operatività della L. n. 44 del 1999, art. 20.

Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso il Fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180 nonchè della raccomandazione della Commissione europea del 12/3/2014, sostenendo che, salvi i casi di cui alla L. Fall., artt. 162,173,179 e 180, nelle altre ipotesi il Tribunale non può dichiarare il fallimento in pendenza di concordato preventivo omologato, come nel caso, visto che alla data della dichiarazione di fallimento del 22/12/2015, non si era ancora formato il giudicato, ma era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza di risoluzione del concordato, notificata il 30/11/2015.

Col secondo, denuncia i tre vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, censurando l’interpretazione dei dati di bilancio resa dalla Corte del merito, mentre la società aveva provato di essere in grado di soddisfare nei modi ordinari le proprie obbligazioni ed era in fase di espansione, e si duole che la sentenza impugnata non ha valutato la certificazione del commercialista relativa a credito di pronta realizzazione di Euro 1.548.491,00.

Col terzo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. Fall., artt. 186,137 e 18 per non avere la Corte d’appello ammesso la prova testimoniale e disposto CTU.

Il primo motivo è inammissibile, per non essersi confrontata la ricorrente con la specifica e puntuale argomentazione della Corte d’appello, ed è altresì manifestamente infondato, per quanto di recente rilevato da questa Corte nella pronuncia 14788/2016, che si è espressa in relazione al caso, del tutto analogo, dell’annullamento del concordato preventivo.

Il secondo motivo, anche a tacere dalla formulazione mista, intesa a far valere tre differenti vizi, è inammissibile perchè rivolto a criticare un accertamento di fatto della Corte del merito, tra l’altro basato su plurimi rilievi, che non sono neppure tutti censurati.

Inammissibile è anche il terzo mezzo, atteso che la disposizione di CTU rientra nelle facoltà del giudice, nel caso risolta in radice dalla Corte con l’esame dei dati rilevanti ai fini della valutazione dello stato di insolvenza e, quanto alle prove, la parte non ha neppure indicato i capitoli di prova nè ha dedotto di averli richiesti alla Corte d’appello (in sentenza infatti non v’è accenno agli stessi).

Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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