Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24962 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32793-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE n. 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO CILIENTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCOPAGANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI n. 3, presso lo

studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO FRANCESCO SINISI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, rappresentata e difesa ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

EQUITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 31/10/2003, notificato al Comune di Perscopagano ed all’agente di riscossione SEM S.p.a., P.S. chiedeva al Tribunale di Melfi che venisse inibita la procedura di recupero credito intrapresa nei suoi confronti, a mezzo cartelle di pagamento, per il recupero di canoni di locazione relativi ad alcuni prefabbricati che il Comune gli aveva attribuito in godimento, ai sensi della L. n. 219 del 1981 a seguito di eventi sismici.

Il P. negava la sussistenza del credito vantato del Comune, assumendo di godere dei prefabbricati a titolo di comodato, e si doleva, in particolare, del fermo amministrativo della sua autovettura e del pignoramento presso terzi effettuato a suo carico; deduceva che la vettura gli era indispensabile per le esigenze familiari e lavorative e comunque eccepiva la compensazione tra quanto preteso dal Comune e le spese da lui sostenute per la manutenzione straordinaria (rifacimento del tetto) di uno dei prefabbricati di cui è causa.

Il Tribunale rigettava la domanda cautelare sul presupposto dell’assenza del periculum in mora.

Con nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21/1/2004 il P. riproponeva la medesima istanza cautelare, che, nuovamente disattesa dal giudice monocratico, veniva parzialmente accolta dal Collegio in sede di reclamo, con riferimento al fermo della vettura.

Il P. quindi, in data 11.10.2004, notificava atto di citazione con il quale evocava innanzi il Tribunale di Melfi il Comune di Pescopagano e la S.E.M. S.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli dal fermo e dal pignoramento, anche in relazione alla lesione alla sua immagine professionale e alla sua vita di relazione. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda. Con sentenza n. 20/2008 il Tribunale rigettava la domanda rilevando l’assenza della prova, da un lato, della colpa della pubblica amministrazione, e, dall’altro, del danno lamentato dall’attore.

Interponeva appello il P. e si costituivano in seconde cure le parti appellate. Con la sentenza impugnata, n. 454/2018, la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.S. affidandosi a cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Pescopagano e, a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta ex lege ad Equitalia S.p.a., a propria volta succeduta a S.E.M. S.p.a..

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato una prima ed una seconda memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21 ed il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la colpa in capo alla società di riscossione, la quale avrebbe eseguito il fermo amministrativo della vettura e pignorato lo stipendio del ricorrente in base ad un credito inesistente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c. ed il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte potentina avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della colpa del Comune, il quale avrebbe emesso titoli esecutivi a fronte di una pretesa creditoria inesistente.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., artt. 112 e 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’inesistenza del contratto di locazione sulla cui base il Comune aveva emesso gli illegittimi titoli azionati per via esecutiva.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione per omesso esame e scorretto apprezzamento delle prove, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la prova del danno derivante dalle procedure esecutive illegittimamente attivate dal Comune e dall’agente per la riscossione.

Infine, con il quinto motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione per illogicità ed omesso esame delle prove, nonchè la violazione degli artt. 2727,2720 e 2797 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte lucana non avrebbe ravvisato la prova dell’illiceità delle condotte poste in essere dal Comune e dall’agente per la riscossione, nè il nesso causale tra dette condotte ed il danno patito dal P..

Occorre preliminarmente evidenziare che la Corte di Appello ha ritenuto che l’attore non avesse fornito nè la prova della colpa del concessionario della riscossione e del Comune, nè quella del danno lamentato.

In relazione alla seconda ratio decidendi le censure proposte dal ricorrente, contenute in particolare nel quarto e quinto motivo di ricorso, sono inammissibili perchè con esse si sollecita un riesame del giudizio di fatto e della valutazione delle prove operati dal giudice di merito.

In proposito, va ribadito da un lato che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e dall’altro lato che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Di conseguenza, il quarto e quinto motivo devono essere dichiarati inammissibili. In conseguenza di tale statuizione vanno dichiarati inammissibili, per carenza di interesse in concreto all’impugnazione, anche i primi tre motivi, con i quali il ricorrente attinge la prima delle due rationes indicate dal giudice di merito a sostegno della sua decisione di rigetto della domanda proposta dall’originario attore. Infatti “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ciascuno dei controricorrenti.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA