Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24962 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4273/2016 proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TARANTO, elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

MAZZOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE

EUGENIO X.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;

– intimato –

nonchè

sul ricorso 4273/2016 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE EUGENIO

X.;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TARANTO, elettivamente domiciliato

in ROMA V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

MAZZOLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1104/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Cannella, per delega dell’Avvocato Mazzoli, e

X.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione dell’8 aprile 2014, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Puglia, pronunziando nel procedimento disciplinare promosso dal Consiglio Notarile di Taranto nei confronti del notaio R.A., dichiarava lo stesso responsabile della sola violazione di cui agli artt. 26 e 137, cpv., Legge Notarile e, concesse le attenuanti generiche, gli comminava la sanzione pecuniaria di Euro 1.200,00. Rilevava la Commissione che l’illecito contestato risultava commesso tutte le volte in cui il notaio, per attendere alla stipula degli atti fuori sede, aveva dovuto inevitabilmente lasciare sguarnita la sede stessa nei giorni di c.d. assistenza obbligatoria (lunedì, mercoledì e venerdì), val a dire per 12 giorni su 71, nel periodo luglio – dicembre 2012, e per 12 giorni su 64 nel periodo gennaio – maggio 2013. La Co.Re.Di. escludeva, invece, l’illecito di cui all’art. 9 del codice deontologico, ritenendo che le prestazioni effettuate dal notaio fuori sede, nei giorni di assistenza obbligatoria, non fossero state svolte in veri e propri uffici secondari non comunicati, non avendo essi un grado di organizzazione caratterizzata da relativa stabilità. Conseguentemente, la Commissione escludeva pure gli illeciti di cui agli artt. 10 e 12, ritenendo che il ricorso a quelle allocazioni fosse suggerito volta per volta da motivi occasionali di comodità.

Avverso tale decisione proponevano reclamo sia il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto (lamentando la negata configurabilità delle ulteriori sedi frequentate dal notaio come veri e propri uffici secondari), sia il notaio R.A. (dolendosi delle illegittimità della procedura ispettiva, del mancato rispetto nella fase amministrativa svoltasi innanzi al Consiglio notarile delle garanzie di cui alla L. n. 241 el 1990, del conflitto di interesse in cui versavano alcuni consiglieri, della violazione delle norme in tema di liberalizzazione della professione notarile, dell’urgenza e dell’occasionalità degli atti posti in esse fuori sede). Con ordinanza resa il 20 luglio 2015 la Corte d’Appello di Bari rigettava entrambi i reclami.

Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto ha proposto ricorso, notificato il 12 febbraio 2016, articolato in unico motivo. Il notaio R.A. si è difeso con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in quattro motivi notificato il 18 febbraio 2016, nel quale esponeva di aver già proposto autonomo ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello.

Con ricorso notificato il 18 febbraio 2016, il notaio R.A. aveva infatti proposto autonomo ricorso, articolato in dieci motivi. Vi resiste con controricorso il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve disporsi la riunione dei distinti ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto investono lo stesso provvedimento.

In via pregiudiziale, va poi dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal notaio R. in risposta al ricorso principale avanzato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto, dopo che lo stesso notaio R. aveva già proposto autonomo ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall’art. 366 c.p.c.. Ne consegue che, in virtù del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta già proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorchè intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9232 del 25/06/2002).

2. Occorre dapprima esaminare, per la portata pregiudiziale di alcune sue doglianze, il ricorso proposto dal notaio R.A..

Il primo motivo di esso denuncia violazione e falsa applicazione degli ara. 93 e 93-bis legge notarile e 97 Cost., nonchè l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 93-bis per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 Cost..

Il motivo è infondato.

L’art. 93-bis della Legge Notarile è stato introdotto dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 10. I suoi primi due commi, nella formulazione (qui operante ratione temporis) antecedente alle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 139, lett. c, prevedono che:

Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dalla L. 3 agosto 1949, n. 577, art. 2, comma 1, lett. f) e successive modificazioni.

2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;

b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;

c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici”.

Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, aveva dato attuazione alla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7, comma 1, lett. e). La legge di delega disponeva la “revisione dell’ordinamento disciplinare”, nel rispetto, fra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:

“1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d’appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa corte d’appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile;

(…);

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile”.

Ora, a norma della L. n. 89 del 1913, art. 83, i notai aventi la propria sede in un determinato distretto formano un collegio che costituisce il Consiglio notarile. L’art. 93 della Legge notarile attribuisce al Consiglio notarile, fra l’altro, il compito di vigilare “alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notaci iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri”. Spetta al Presidente del Consiglio Notarile (insieme agli altri soggetti indicati dall’art. 153, Legge Notarile) l’iniziativa del procedimento disciplinare, che si svolge, poi, dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina. Questa Corte ha avuto così recente occasione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016) di ribadire come il Consiglio notarile, quando assuma l’iniziativa del procedimento disciplinare, sia portatore di un interesse all’esatta applicazione della sanzione, che gli deriva dalla spettanza in capo all’Ordine del compito di elaborare i principi di deontologia professionale (la cui enunciazione è rimessa istituzionalmente al Consiglio nazionale del Notariato dalla L. 3 agosto 1949, n. 577, art. 2, lett. f), e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore. Peraltro, il potere disciplinare del Consiglio notarile non si esercita attraverso un’attività giurisdizionale, avendo tale funzione natura amministrativa, in quanto svolta, nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che ne è diretta emanazione ed opera al suo interno, per violazione di interessi propri dello stesso, mentre l’intervento della giurisdizione avviene successivamente all’esercizio del potere disciplinare del gruppo, a garanzia esclusiva dei singoli, ed ha luogo mediante l’esame dell’atto che ha definito il procedimento disciplinare. La struttura del procedimento disciplinare normativamente adottata col D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, in relazione alla professione notarile risulta, così, ispirata, già nella sua fase amministrativa, dai sovraordinati principi del giusto processo, in quanto poggiante su una rigida divisione tra fase pre-procedimentale e procedimento disciplinare vero e proprio: al Consiglio Notarile (oltre che al Procuratore della Repubblica ed al Capo dell’archivio notarile) è affidato il compito della richiesta di apertura del procedimento disciplinare rivolta alla Commissione regionale di disciplina, che si connota per la contestazione del rilievo disciplinare all’incolpato, l’illustrazione delle prove raccolte e la domanda di una sanzione. Questa fase non pone già l’esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare. Spetta, invece, alla Commissione di procedere all’istruzione nel contraddittorio con l’incolpato (il quale può far esaminare tutti gli elementi acquisiti nella fase pre-procedimentale), e, all’esito, di decidere, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito. In tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio, con facoltà per le parti di farsi assistere da un difensore, di presentare memorie e indicare i mezzi istruttori di cui intendono avvalersi. Il collegio assume, anche d’ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili (art. 156 bis, Legge Notarile).

Operate tale premesse, non v’è dubbio che le potestà ispettive attribuite ai consigli notarili distrettuali dall’art. 93-bis, comma 2, Legge Notarile siano espressamente funzionali alle attribuzioni, ad essi spettante per legge, di controllo del regolare esercizio dell’attività notarile, nonchè di eventuale promovimento dell’azione disciplinare, esplicandosi in attività sottoposte al sindacato del giudice ordinario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013). Si tratta, quindi, di un’attività istruttoria preliminare, affidata al Consiglio Notarile, volta ad individuare il fatto oggetto dell’addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l’esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare. La fase amministrativa contenziosa, caratterizzata dalla pendenza dei procedimento disciplinare, prende l’avvio, infatti, dall’avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente nonchè al notaio incolpato, ed in tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 5270 del 04/03/2013).

Ancora di recente, questa Corte ha affermato che il notaio che non consenta l’accesso al proprio studio ai componenti del Consiglio Notarile incaricati di effettuare l’ispezione, sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, in contrasto con i principi di deontologia professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11451 del 03/06/2015, n. 11451, non massimata; ma si veda già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 1 5/07/1998).

La Corte d’Appello di Bari ha escluso ogni illegittimità della procedura ispettiva eseguita nei confronti del Notaio R. per il sol fatto che essa trovasse il suo presupposto storico nella Delib. Consiglio notarile di Taranto 26 ottobre 2012, la quale aveva predisposto un monitoraggio di tutti i notai del distretto, individuando una serie di “indicatori di anomalia” correlati agli onorari di repertorio percepiti negli anni 2011 e 2012. Ad avviso della Corte di merito, tale delibera segnava, piuttosto, un criterio uniforme e ragionevole che limitava le determinazioni del Consiglio notarile con riguardo alle attività ispettive. La Corte di Bari dimostra così di aver correttamente sussunto, nell’ambito applicativo dell’art. 93-bis Legge Notarile, la fattispecie concreta giudicata, accertata in fatto mediante apprezzamento spettante al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, traendo, pertanto, dalla citata norma conseguenze giuridiche che avvalorano la sua corretta interpretazione. D’altro canto, seppure quel monitoraggio, avviato con la delibera del 26 ottobre 2012, costituisse effettivamente, in termini di mera “occasio acti”, il presupposto storico da cui discese l’attività ispettiva cui fu sottoposto in seguito il Notaio R., ciò non rileva decisivamente nel senso di una illegittimità derivata degli atti funzionali all’esercizio della vigilanza ex art. 93-bis Legge Notarile che sono a monte della presente controversia ed hanno consentito l’emersione dei fatti oggetto di rilievo disciplinare contestati.

E’, infine, per quanto sopra detto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93-bis Legge Notarile, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost.. Le attività di indagine attribuite al Consiglio notarile da tale norma sono strettamente funzionali all’eventuale esercizio del potere di instaurazione del procedimento disciplinare, e non denotano lesione alcuna dei principi di imparzialità e di eguaglianza, giacchè relegate nella fase amministrativa del procedimento disciplinare notarile, in ordine al quale il Consiglio Notarile può rivolgere la richiesta di apertura alla Commissione regionale di disciplina, chiamata infine a decidere, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito.

Nè l’art. 93-bis della Legge Notarile, introdotto del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 10, con l’attribuire ai consigli notarili distrettuali la facoltà di effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio, eccedeva dalla delega contenuta della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7, comma 1, lett. e). La scelta operata dal legislatore delegato, essendo volta a riconoscere al Consiglio notarile tutte le funzioni istruttorie strumentali all’esercizio del potere di vigilanza e di iniziativa disciplinare, nonchè necessarie per garantirne l’effettività, rappresenta un coerente sviluppo e un completamento degli indirizzi espressi dal legislatore delegante, ovvero, in particolare, dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione che stabilivano l’istituzione di un organo di disciplina collegiale di primo grado e l’attribuzione del potere di iniziativa disciplinare al Procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e al conservatore dell’archivio notarile.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal notaio R.A. deduce violazione falsa applicazione degli artt. 160 e 155 Legge Notarile, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 7 e 8.

Come al riguardo spiegato pure dalla Corte di Bari, questa doglianza è priva di fondamento, giacchè smentita dal consolidato orientamento di questa Corte (con riguardo al quale il ricorrente non prospetta argomenti di idonea confutazione), secondo cui, in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, allorchè il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perchè, da un lato, lo stesso art. 7, limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153, come sostituito del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 39, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012).

4. Il terzo motivo del ricorso del notaio R.A. deduce violazione falsa applicazione dell’art. 153 Legge Notarile. Si censura l’intempestività della contestazione degli addebiti.

Il motivo è infondato, sempre per quanto già esposto dalla Corte di Bari e criticato dal ricorrente con argomenti privi di decisività, tali da non indurre a mutare l’orientamento ad avviso del quale, pur essendo specificato nell’invocato art. 153, Legge Notarile, che il soggetto dotato dell’iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, rispondendo certamente la celerità dell’accertamento disciplinare ad esigenze di buona amministrazione, tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicchè non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell’azione disciplinare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016).

5. Il quarto motivo del ricorso del notaio R.A. deduce violazione falsa applicazione del R.D. n. 1326 del 2014, art. 103 (ma è da intendersi: 1914), dell’art. 23 del Codice deontologico e dell’art. 154 Legge Notarile. Ci si riferisce alla partecipazione dei notai C. e V. (che avevano i loro uffici secondari in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), dove il R. era accusato di svolgere la sua attività) alla Delib. del Consiglio Notarile di richiesta di avvio del procedimento disciplinare.

Il motivo è del tutto privo di fondamento.

Del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 103 (Regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89), stabilisce:

“Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni:

1) quando l’affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al 3 grado inclusivamente;

2) quando l’affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell’art. 267 del presente regolamento”.

Si tratta di norma di evidente natura eccezionale, suscettibile pertanto solo di stretta interpretazione, non potendosi certamente dire sussistente una violazione del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 103, se alla Delib. del Consiglio notarile, con cui sia stata avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, abbia partecipato altro notaio portatore di interessi professionali concorrenziali rispetto a quelli del notaio incolpato.

6. Il quinto motivo del ricorso del notaio R.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 Legge Notarile, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 12, convertito in L. n. 27 del 2012, nonchè violazione dell’art. 6 Codice deontologico. Si assume che il notaio R. non potesse essere incolpato di aver stipulato atti fuori sede nei giorni di assistenza alla sede, non costituendo più tale condotta illecito disciplinare.

Il sesto motivo di ricorso denuncia altra violazione e falsa applicazione dell’art. 26 Legge Notarile e dell’art. 6 Codice deontologico, per aver la Corte d’Appello escluso l’occasionalità della condotta, pur trattandosi di soli 69 atti contestati su 1151 complessivamente ricevuti nel periodo considerato.

Il settimo motivo del ricorso del notaio R. censura la violazione dell’art. 27 legge notarile, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto che tutte le stipule avvenute fuori sede erano assistite da specifiche richieste della clientela.

L’ottavo motivo di ricorso ipotizza l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, proprio con riguardo alla mancata valutazione delle specifiche richieste della clientela.

Il nono motivo attiene all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto ai “collegamenti soggettivi ed oggettivi” tra le stipule eseguite fuori sede e la sede del notaio R..

Il decimo motivo critica l’omesso esame di fatto decisivo sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo riguardo al carattere di urgenza di molti atti ricevuti fuori sede dal notaio R..

I motivi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo del ricorso del notaio R. possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e risultano infondati.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Bari ha accertato, sulla scorta degli atti ricevuti ed autenticati fuori sede dal notaio R. e degli estratti repertoriali del periodo sottoposto a monitoraggio, che: nei giorni dedicati all’assistenza obbligatoria (lunedì, mercoledì e venerdì), il notaio, nel periodo luglio – dicembre 2012, su settantasette giorni di assistenza obbligatoria, aveva rogato atti fuori sede in dodici giorni; nel periodo gennaio – maggio 2013, su sessantaquattro giorni di assistenza obbligatoria, aveva rogato atti fuori sede in dodici giorni; in tali giorni di stipula fuori sede, era stato rogato talvolta un solo atto, talvolta anche sedici atti. Complessivamente, nel periodo considerato, il notaio R. aveva ricevuto o autenticato, fuori sede, 69 atti, molti dei quali proprio negli orari indicati per l’assistenza obbligatoria, ovvero lunedì, mercoledì (ore 8.30 – 11.30 e 17.30 – 21.30) e venerdì (ore 8.30 11.30 e 17.00 – 21.30). Aggiungeva la Corte di Bari che il numero degli atti ricevuti dal notaio nei giorni di assistenza obbligatoria, in numero di 69, a fronte dei complessivi 1151 atti posti in essere negli undici mesi di monitoraggio, escludeva che potessero invocarsi l’occasionalità e l’eccezionalità della condotta, come pure la particolarità delle ragioni che la avessero determinata.

Ora, gli artt. 26 e 147 della Legge Notarile sanzionano la stipula in maniera costante e sistematica di atti fuori dallo studio professionale, nonchè nei giorni e nelle ore di assistenza obbligatoria. Quindi, l’art. 6 del Codice deontologico afferma: “Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 45, comma 2 R.N. e di ogni altro elemento. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fiori della sede a singoli e particolari casi”. L’art. 9 del medesimo Codice deontologico aggiunge: “E’ vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede”.

La Corte di Bari ha così valutato, facendo corretta applicazione di questa disciplina normativa, il numero di atti stipulati fuori sede dal notaio R., in rapporto ai giorni di assistenza obbligatoria alla sede, smentendo, in ragione della reiterazione della stipula fuori sede nel periodo oggetto di osservazione, che la condotta rivelasse connotati di eccezionalità o di occasionalità.

Va detto che, essendo il disvalore disciplinare dell’illecito contestato al notaio integrato dalle regole di etica professionale, l’individuazione del contenuto delle stesse va rimessa agli organi di disciplina ed agli accertamenti di fatto compiuti in sede di controllo giurisdizionale dai giudici del merito, non potendo essere sindacati nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo quanto già spiegato da questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 17/04/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26146 del 30/12/2015), la nuova formulazione dell’art. 26, comma 2, Legge Notarile (introdotta dal D.L. n. 1 del 2012) e i principi deontologici ricordati, da leggere unitariamente, depongono nel senso che è tuttora la sede dello studio notarile il luogo su cui deve essere incentrata l’attività del professionista. Pur potendo il notaio, in forza del novellato art. 26, comma 2, recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sua sede notarile, nonchè aprire un ufficio secondario nel distretto notarile in cui è posta la sede stessa, non è venuto perciò meno il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile.

Sono infatti mantenuti fermi l’obbligo del notaio, per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, di tenere lo studio aperto nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, come pure l’obbligo di assistenza personale allo studio.

Si è perciò deciso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26146 del 30/12/2015 che i tre giorni settimanali nei quali il notaio deve prestare assistenza personale allo studio, a norma della L. n. 89 del 1913, art. 26, modificato del D.L. n. 1 del 2012, art. 12, conv. in L. n. 27 del 2012, devono essere da lui previamente segnalati all’utenza e al consiglio notarile, in quanto la “ratio legis”, diretta ad assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, esclude che il notaio possa scegliere quei giorni liberamente, di settimana in settimana, senza obbligo di preventiva segnalazione.

D’altro canto, secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 17/04/2013, al fine di escludere la violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari fissati per la sede principale, previsto nel Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato (avendosi riguardo a fattispecie soggetta “ratione temporis” all’applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 26, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte del D.L. n. 1 del 2012, art. 12), non rileva l’accortezza che le ore di stipula presso tali uffici secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata, allorchè l’incidenza percentuale degli atti più significativi compiuti fuori sede rispetto all’attività complessiva svolta dal professionista, tenuto altresì conto delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula, denoti comunque l’inosservanza dell’obbligo, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del suo operato professionale.

I motivi quinto, sesto e settimo di ricorso, invero, per denunciando in rubrica la violazione e false applicazione degli artt. 26 e 27, Legge Notarile, nonchè dell’art. 6 del Codice deontologico, nella loro esposizione non censurano nè l’interpretazione di tali norme prescelta dalla Corte di Bari, con riguardo agli orientamenti di giurisprudenza e dottrina, nè l’assunzione della fattispecie concreta giudicata sotto le indicate disposizioni, quanto l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso la valutazione delle risultanze di causa, profilo che esula il motivo tassativamente stabilito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La valutazione in termini di occasionalità della condotta ascritta al notaio R., affrontata in particolare dal sesto motivo del suo ricorso, è oggetto di accertamento demandato al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione unicamente sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo.

I motivo settimo, ottavo, nono e decimo, infine, prospettano censure che affermano come le stipule fuori sede fossero state precedute da specifiche richiesta della clientela, ovvero avessero collegamenti oggettivi o soggettivi con la sede del notaio R., o, ancora, denotassero carattere di urgenza.

Si tratta di questioni delle quali non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente tale deduzione fosse avvenuta, onde dar modo alla Corte di legittimità di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle questioni.

Nel giudizio di cassazione è, infatti, preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino, come quelli in esame, indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Con particolare riferimento agli ultimi tre motivi, essendo applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione dettata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti, era viepiù onere del ricorrente di indicare specificamente in ricorso che le richieste della clientela, i collegamenti con la sede e le ragioni di urgenza, ora addotte come cause giustificative dell’attività fuori sede, avessero formato oggetto di reclamo o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio davanti alla Corte d’Appello.

Si consideri, d’altro canto, come la scriminante, costituita dall’espressa richiesta delle parti contraenti di redigere gli atti fuori della sede principale, deve essere dimostrata dal notaio (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 11790 del 27/05/2011).

Le stesse circostanze di cui si lamenta l’omesso esame appaiono ictu oculi pure sprovviste di decisività, giacchè comunque non si spiegherebbe perchè il Noatio R. avesse dovuto soddisfare queste richieste della clientela di stipule fuori sede, ovvero sopperire a determinate urgenze, così spesso proprio nei giorni dedicati all’assistenza obbligatoria alla sede. I giorni prestabiliti per l’assistenza alla sede, infatti, costituiscono comunque indice univoco dell’illiceità deontologica dell’attività fuori sede svolta dal notaio.

7. L’unico motivo del ricorso del Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto denuncia la violazione degli artt. 9, 10 e 12 del Codice deontologico dei notai. Si critica l’ordinanza impugnata per aver escluso, come già la Co.Re.Di., che le ulteriori sedi frequentate dal notaio R., in quattro differenti comuni, costituissero veri e propri “uffici secondari”, e ciò agli effetti dell’art. 10 del Codice deontologico, secondo cui “equivale a ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”. La Corte d’Appello di Bari ha premesso che “a configurare l’illecito, a sostanziare cioè l’equivalenza con l’ufficio secondario, è necessario che il notaio sia presente in modo ricorrente presso studi di altri professionisti. Il che implica, comunque, che sia ravvisabile una reiterazione dei luoghi frequentati, diversi dalla sede principale, e degli studi professionali utilizzati”. I giudici del merito hanno però escluso la riconducibilità a tale regola di diritto della fattispecie di causa, escludendo la configurabilità di “uffici secondari” allorchè il notaio, come nel caso in esame “in alcune occasioni, abbia stipulato gli atti presso studi di professionisti allo stesso legati da rapporti familiari, non attrezzati a richiami ad ufficio notarile, trattandosi all’evidenza di allocazioni suggerite da motivi occasionali, di comodità”.

Il motivo di ricorso proposto dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto è infondato, in quanto prospetta al riguardo di tale argomentazione espressa dalla Corte d’Appello, e confermativa della decisione della Commissione Regionale di Disciplina, un vizio di violazione o falsa applicazione delle regole dettate dal codice deontologico (in particolare, artt. 9, 10 e 12). Questa Corte ha spiegato come l’art. 10 del codice deontologico sia diretta ad evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento della attività notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014).

Tuttavia, l’individuazione della regola di deontologia professionale espressa nell’art. 10 del Codice deontologico, la sua interpretazione e la sua applicazione nella valutazione dell’addebito rivolto al notaio attiene al merito del procedimento disciplinare, e non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 15/02/2006). La Corte d’Appello, nell’ambito del suo potere di apprezzamento delle risultanze di causa, ha così escluso che la stipula solo “in alcune occasioni” presso studi di professionisti legati al notaio da “rapporti familiari”, per motivi “occasionali, di comodità”, non integrasse, sia sotto il profilo delle reiterazione della condotta che sotto quello della tipologia delle strutture utilizzate, gli elementi della fattispecie deontologica costituiti dalla “ricorrente presenza” presso “studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”.

8. Conseguono il rigetto dei ricorsi principali proposti dal notaio R.A. e dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal notaio R.A..

In ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali proposti dal notaio R.A. e dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal notaio R.A. e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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