Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24962 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24962 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Arti Vetro Center srl, in persona del liquidatore
p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via
Merulana 234, presso lo studio dell’Avv.to Giuliano
Bologna, e rappresentata e difesa dall’Avv.to
Roberto Prozzo, in forza di procura speciale in
calce al controricorso
– controri corrente avverso la sentenza n. 102/17/2008 della
Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 6/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Gianna Galluzzo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 06/11/2013

00
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’inammissibilità ed, in subordine, il rigetto
del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

102/17/2008

del

23/05/2008,

depositata in data 6/06/2008, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sez. 17,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Benevento,
avverso la decisione n. 200/01/2006della
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento,
che aveva accolto i ricorsi riuniti concernenti,
tra l’altro, un avviso, notificato in data
19/04/2005, a seguito di un processo verbale di
constatazione emesso il 25/02/2005, di recupero di
un credito d’imposta, indebitamente utilizzato,
dalla Arti Vetro Center srl, ex art.8 1.388/2000,
nel periodo di sospensione dal 13/11/2002 al
30/03/2003, e la correlata e successiva cartella di
pagamento.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania
respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate,
rilevando che correttamente era stato annullato
l’avviso in questione, sia perché emesso prima del
decorso del termine dilatorio di sessanta giorni
dalla notifica del processo verbale di
constatazione, previsto dall’art.12 dello Statuto
del contribuente, 1.212/2000, senza che l’Ufficio
avesse illustrato i motivi di particolare urgenza
giustificanti l’anticipata emissione del
provvedimento, sia perché emesso in violazione del
disposto dell’art.3 della stessa 1.212/2000,
dovendo

ritenersi

illegittima

la

sospensione

dell’utilizzo del credito d’imposta disposta, con

l’appello proposto, in data 17/12/2007,

decorrenza immediata, a seguito dell’emissione del
decreto legge n.253/2002.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione, notificato, in data 21/07/2009, alla
Arti Vetro Center srl, l’Agenzia delle Entrate,
deducendo due motivi, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c. (Motivo 1, in relazione all’art.12

la sanzione della nullità dell’atto impositivo, non
prevista espressamente, senza neppure distinguere,
nell’avviso, il provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, estraneo alla previsione normativa;
Motivo

2,

in

relazione

comma

all’art.3

1.212/2000, in quanto il decreto-legge sospensivo
della fruizione dell’agevolazione fiscale non
prescriveva alcun adempimento, di cui si potesse
lamentare l’imposizione, al contribuente, prima dei
60 gg. dalla entrata in vigore della norma).
Ha resistito la società intimata, in liquidazione,
controricorso,

con

anche

eccependo

l’inammissibilità del ricorso per tardività, ex
stante il mancato rispetto del

art.327 c.c.,

termine lungo per impugnare, essendo stata la
sentenza

della

C.T.R.

in

depositata

data

“23/05/2008” ed il ricorso per cassazione spedito
per la notifica in data 21/07/2009,

e per

inesistenza della società intimata, sciolta e posta
in liquidazione in data 23/01/2007, nonché, in data
28/06/2007, cancellata dal Registro delle Imprese,
con

sua

conseguente

estinzione,

ai

sensi

dell’art.2945 c.c..
L’Agenzia delle Entrate ricorrente ha depositato
memoria, ai sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione

L.212/2000, per avere i giudici tributari applicato

In via pregiudiziale, risulta acquisita agli atti
di questa Corte la visura camerale della società
intimata (prodotta, da quest’ultima, al fine
primario di eccepire l’intervenuta estinzione della
medesima), dalla quale emerge l’effetto estintivo,
rappresentato dalla cancellazione della società dal
Registro delle Imprese, verificatosi addirittura
nel giugno 2007 (prima della pubblicazione della

l’evento non era stato, all’evidenza, dichiarato).
La ricorrente Agenzia ha dato atto di tale evento
interruttivo, depositando la memoria ex art.378
c.p.c., con la quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il solo controricorso.
Occorre dunque fare riferimento alle pronunce di
queste Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072/2013:
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata
dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione
della società, di persone o di capitali,
conseguente alla cancellazione dal registro delle
imprese, non corrisponda il venir meno di ogni
rapporto giuridico facente capo alla società
estinta, si determina un fenomeno di tipo
successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione
della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del
creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i
quali ne rispondono, nel limiti di quanto riscosso
a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda che, “pendente societate”, fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i
debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi
nel bilancio di liquidazione della società estinta
si trasferiscono ai soci, in regime di
contitolarità o comunione indivisa, con esclusione

4

sentenza della C.T.R., nell’ambito del cui giudizio

delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili
in giudizio, e dei crediti ancora incerti o
illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale
o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da
parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato, a favore di una più
rapida conclusione del procedimento estintivo.”.

questa Corte – qualora l’estinzione della società
intervenga nella pendenza di un giudizio del quale
la società medesima è parte, si determina un evento
interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione
da parte o nei confronti dei soci, successori della
società, ai sensi dell’art. 110 dello stesso
codice. Di guisa che, qualora l’evento non sia
stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando farlo constare in tali modi non
sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della
sentenza,pronunciata nei riguardi della società,
deve provenire o essere indirizzata, a pena
d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei
soci, atteso che la stabilizzazione processuale di
un soggetto estinto non può eccedere il grado di
giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso
(Cass.S.U. 4060/13).
Conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità
del ricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato
nei soli confronti della società estinta, non
configurandosi in alcun modo – alla stregua dei
principii posti dalle pronunzie di queste Sezioni
Unite – sia una esimente dall’obbligo di instaurare
correttamente il rapporto di impugnazione sia una
qualsivoglia

“sanatoria”

per effetto della

Ebbene – come hanno statuito le Sezioni Unite di

costituzione dei soci (Cass.S.U. 11344/2013), nella
specie peraltro non intervenuta.
Deve altresì dichiararsi, in via consequenziale,
inammissibile la irrituale costituzione della
società cancellata (Cass.4248/2013; Cass. 910/2012;
Cass. 11968/2012).
Le spese processuali, atteso l’esito del giudizio,
vanno integralmente compensate tra le parti.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso ed il
controricorso ed integralmente compensate tra le
parti le spese del presente giudizio di
legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/09/2013.
Il Presid te

P.Q.M.

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