Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24961 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18432-2005 proposto da:

V.M. (C.F. (OMISSIS)), V.E., V.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138,

presso l’avvocato PRESTA TONINO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENCHINI SERGIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VI.MA. (c.f. (OMISSIS)), V.L. (c.f.

(OMISSIS)), VI.EL. (c.f. (OMISSIS)), V.

O. (c.f. (OMISSIS)), V.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G.

BELLI 36, presso l’avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

VI.LE., V.F., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2413/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ALESSANDRO PASQUINI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’ottobre 1981 M., R. e V.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma v.

v. e Vi.Ma. deducendo che nel 1966 tra le parti era stata costituita una società di fatto nella quale la v. aveva conferito un terreno di sua proprietà in (OMISSIS), e che, in attuazione dell’oggetto sociale, essi vi avevano edificato a proprie spese un edificio di otto piani. Poichè inutilmente avevano chiesto alla v. di procedere allo scioglimento della società ed al riparto degli immobili, chiedevano l’accertamento della società di fatto e della proprietà comune dell’edificio, lo scioglimento della società, la divisione del patrimonio e la condanna della v. al pagamento della quota loro spettante del prezzo ricavato dalla vendita di taluni appartamenti e box; o, in subordine, la condanna della medesima v. al pagamento del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione del fabbricato o dell’aumento di valore apportato al terreno, oltre al rimborso delle spese di demolizione e sistemazione. Costituitisi in giudizio, i convenuti Vi.Ma. e v.v. negavano l’esistenza della società, assumendo che unico imprenditore era stato sempre il primo e che nell’edificazione del fabbricato sul terreno, di proprietà esclusiva della seconda per acquisto ereditario, gli attori avevano prestato lavoro subordinato per il quale erano stati regolarmente retribuiti.

La v. chiedeva in riconvenzionale la condanna alla restituzione dei canoni di locazione di appartamenti della palazzina, abusivamente percepiti. Nel corso dell’istruttoria il processo, più volte dichiarato interrotto per i decessi della convenuta v. e degli attori A. e V.R., veniva conseguentemente riassunto, con la costituzione degli eredi delle parti stesse.

2. Con sentenza del giugno 2001 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di accertamento della società di fatto per difetto della forma scritta necessaria del conferimento immobiliare, dichiarava prescritto il credito degli attori ex art. 936 cod. civ. ed inammissibile, perchè tardivamente proposta, la domanda dei medesimi di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 1150 cod. civ. e parimenti inammissibile, per difetto di precisazione della causa petendi, la domanda riconvenzionale della v..

3. L’appello proposto da V.M. e da V.P. ed E. (eredi di V.R.) è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, rilevando: a) che, essendo il conferimento del terreno essenziale alla realizzazione dell’oggetto sociale, il contratto verbale è affetto da nullità, ex art. 2251 in relazione all’art. 1350 c.c., n. 1; b) che il problema degli effetti della nullità della società di fatto si mostra nella specie privo di rilevanza, sia perchè in nessun caso si potrebbe procedere alla richiesta divisione di un immobile oggetto di un conferimento nullo, sia perchè – a monte – manca del tutto la prova di un contratto, sia pure verbale, di società tra le parti, non essendo stata fornita dagli attori – a fronte delle contestazioni espresse dai convenuti – prova diretta dell’affectio societatis, di un fondo comune, di una finalità di riparto degli utili del contratto di società; c) che rettamente il primo giudice ha ritenuto inammissibile, perchè tardivamente formulata in comparsa conclusionale, la domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 1150 cod. civ., non potendo in tal senso interpretarsi la domanda subordinata formulata in citazione ai sensi dell’art. 936 cod. civ., a sua volta rettamente dichiarata prescritta per esaurimento del termine decennale decorrente dal completamento della costruzione il 30 aprile 1970.

4. Avverso tale sentenza, resa pubblica il 20 maggio 2004, M., P. ed V.E. hanno, con atto notificato in data 1/4 luglio 2005, proposto ricorso a questa Corte formulando sei motivi.

Resistono con controricorso Ma., L., O., S. ed Vi.El.. I ricorrenti hanno depositato memoria e, all’odierna udienza, osservazioni scritte avverso le conclusioni del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi di ricorso hanno ad oggetto la statuizione di rigetto delle domande di accertamento della società di fatto e delle conseguenti pronunce di declaratoria dello scioglimento della società stessa e di divisione del patrimonio comune, costituito dalla proprietà del terreno e dell’edificio su di esso costruito.

1.1 Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247 e 2251 c.c. e art. 2332 c.c., comma 4 e art. 2725 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assumono che la Corte d’appello, affermando la necessità che gli elementi costitutivi della società di fatto debbano essere provati in modo diretto, ha violato, da un lato, l’art. 2247 introducendo un divieto di prova per presunzioni della società di fatto che la norma non contempla, dall’altro l’art. 2725 cod. civ., il cui divieto di prova per testi o presunzioni deve ritenersi inoperante per quei fatti (conferimento di beni o servizi con formazione di un fondo comune e con la consapevolezza di agire per uno scopo comune) che hanno dato origine alla società come soggetto giuridico operante sul mercato e distinto dai soci: le questioni relative alla forma del conferimento di immobile attengono alla validità del conferimento (con gli eventuali riflessi sulla validità dell’intero contratto) e non alla prova dello stesso quale fatto storico, prova che, in quanto inerente alla esistenza degli elementi che danno luogo al fenomeno della società di fatto, logicamente precede la questione inerente alla validità di tale società. La motivazione è inoltre contraddittoria perchè la sentenza prima sembra affermare la nullità della società di fatto con ciò presupponendo che il contratto fosse stato concluso, poi ritiene che il contratto stesso non sia mai stato concluso; ed è sostanzialmente omessa quanto alla sussistenza nella specie della prova indiretta degli elementi che integrano il contratto di società. 1.2. Con riguardo a quest’ultimo punto, nel secondo motivo i ricorrenti denunciano inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2727 e 2729 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assumono di aver dimostrato sia il conferimento di opere, denaro e servizi da parte di V.R. e dell’immobile, costituente il fondo comune, da parte della v. (che ha consentito alla ricostruzione e ha collaborato in sede amministrativa alla destinazione del bene allo scopo comune), sia la volontà e la consapevolezza di entrambi di agire per uno scopo comune e con l’obiettivo di dividerne gli utili, come da prove documentali (in ordine alla apertura di un conto corrente bancario in comune, alla concessione di un mutuo a V.R. e ad una fideiussione prestata dal medesimo a favore della società di fatto) che la Corte non ha preso in esame. 1.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2251, 2272, 2274 e 2275 c.c., art. 2332 c.c., comma 4; artt. 2126, 1754, 1755 e 1591 cod. civ., assumendo che la libertà di forma di cui all’art. 2251 implica anche che la mancanza di forma del conferimento comporta, al più, la nullità del contratto di società, non la sua inesistenza;

e che tale nullità viene equiparata dalla giurisprudenza, quoad effectum, allo scioglimento della società, che apre quindi la procedura di liquidazione, con la normale ripartizione del patrimonio sociale tra i soci e la nomina di un liquidatore, sulla cui richiesta peraltro la Corte di merito non avrebbe pronunciato, così violando anche l’art. 112 c.p.c..

2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. 2.1 Giova premettere che, dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso, emerge chiaramente come tanto la domanda di accertamento della società di fatto tra le parti quanto quella di declaratoria dello scioglimento della stessa abbiano in effetti come oggetto esclusivo il richiesto accertamento della proprietà comune tra i soci del terreno e dell’edificio costruitovi, con il conseguente diritto alla divisione dello stesso ed al rilascio in favore degli assegnatari delle porzioni rispettivamente assegnate. E’ questo l’obiettivo cui tende la allegazione del rapporto sociale di fatto relativo alla costruzione dell’edificio su appezzamento di terreno risultante dai registri immobiliari di proprietà della v.: ne deriva che una prospettazione siffatta va posta in relazione con la regola generale dell’accessione, posta dall’art. 934 c.c., comma 1, nel senso che, con la allegazione del conferimento della proprietà del terreno da parte della v. nella società di fatto e con la domanda di accertamento della proprietà comune dell’edificio, i ricorrenti hanno implicitamente (e necessariamente) dedotto l’intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà dell’edificio costruito non già in capo alla v. bensì in capo alla società stessa (e quindi ai soci), in quanto divenuta, per effetto del conferimento precedente alla costruzione, proprietaria del terreno. 2.2 Posto quindi che la intervenuta acquisizione da parte della società della proprietà del terreno è la questione centrale, dalla quale dipendono tutte le domande in esame, priva di rilevanza decisiva si mostra la questione, esposta nel primo motivo di ricorso, relativa alla forma libera del contratto costitutivo di società di fatto (peraltro non negata dalla sentenza impugnata), ed alla sussistenza nella specie della prova degli elementi che lo integrano, in ordine alla quale la Corte di merito ha, non utilmente, esteso l’indagine.

Anche ammesso, infatti, che tale prova sia stata fornita, e che quindi si possa affermare che le parti avessero inteso concludere un contratto di società, nondimeno il conferimento in essa della proprietà del terreno, ove non risultante da atto scritto, sarebbe privo di validità e quindi di ogni effetto giuridico. Tale conclusione, già desumibile dalla regola generale dell’art. 1350 c.c., n. 1 posta in relazione con l’art. 2247 cod. civ., trova conferma, con specifico riguardo alla disciplina del contratto di società semplice (alla quale si rapporta la società di fatto), nell’art. 2251 cod. civ., che per l’appunto ribadisce inequivocamente l’operatività di quella regola generale sulla forma degli atti di disposizione della proprietà di immobili, anche nel contesto informale – o a forma libera – della costituzione del rapporto sociale in questione (cfr. ex multis Cass. n. 1613/2000; n. 29885/2008). 2.3 Nè può, in contrario, prospettarsi una distinzione tra il conferimento di immobile in società quale atto negoziale e quale mero fatto storico, accertabile senza il limite posto dall’art. 2725 cod. civ. al pari degli altri elementi che danno luogo alla costituzione della società di fatto. Premesso che, in generale, tale costituzione per comportamento concludente di un rapporto contrattuale è qui dedotta quale negozio giuridico fonte di diritti e obblighi tra le parti, non già quale mero fatto storico, ancor più ciò deve escludersi con riguardo al conferimento dell’immobile, dalla cui funzione traslativa della proprietà in favore del fondo comune dipende la costruzione difensiva attorea, diretta – come già evidenziato – alla divisione del bene immobile. Un obiettivo che, come puntualizzato dalla Corte di merito, non è nella specie raggiungibile, perchè manca un valido atto di conferimento in comune del terreno. Il punto decisivo non è quindi, nel caso in esame, la prova della società di fatto, nè la nullità della stessa con quanto ne possa conseguire ai fini dei rapporti con i terzi, ma la nullità del conferimento dell’immobile. Il rigetto delle doglianze esaminate ne deriva di necessità.

3. Il quarto e quinto motivo hanno ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda subordinata, diretta alla condanna della v. al pagamento del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione del fabbricato o dell’aumento di valore apportato al terreno, oltre al rimborso delle spese di demolizione e sistemazione. 3.1 I ricorrenti denunciano, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 187 e 345 c.p.c., (vecchio rito), artt. 1150 e 936 cod. civ. nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte, ispirata da un eccessivo quanto errato formalismo, avrebbe errato nell’interpretazione e qualificazione della domanda subordinata, dovendola qualificare sin dall’inizio alla stregua dell’art. 1150 c.c., l’unica differenziazione di tale previsione normativa rispetto a quella dell’art. 936 consistendo nella situazione di compossesso nella quale deve versare colui che ha costruito su fondo altrui, situazione che essi attori avrebbero implicitamente dedotto. Denunciano inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, 936, 2935, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: la Corte avrebbe errato nel ritenere che non sia stata provata dagli attori la costruzione a loro cura e spese, giacchè i documenti prodotti dimostrerebbero il contrario. 3.2 Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili, essendo diretti ad un riesame del merito non consentito in questa sede. Quanto al primo dei due motivi, i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa interpretazione della domanda di merito rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata, senza neppure riportare esattamente le espressioni, contenute nell’atto introduttivo, che la Corte d’appello non avrebbe considerato nel motivare il proprio convincimento. Analogamente, quanto al secondo, la critica dei ricorrenti tende ad un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, che peraltro non appare decisivo ai fini della statuizione impugnata, avente ad oggetto la conferma della prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 936 cod. civ., dichiarata dal primo giudice.

4. Non merita, infine, accoglimento neppure il sesto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5 sulla domanda di condanna al versamento del prezzo effettivo dell’appartamento int. (OMISSIS) e dei box venduti. Premessa la non coerenza della denuncia del vizio di omessa pronuncia non solo con la norma rubricata (esso produce la nullità della sentenza a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4) ma anche con l’ulteriore denuncia del vizio di omessa motivazione, che presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito seppure se ne lamenti la soluzione priva di adeguata giustificazione (cfr. Cass. n. 15882/2007; n. 11844/2006), deve comunque rilevarsi: a) che della domanda in questione il giudice d’appello risulta aver tenuto conto, avendola specificamente indicata nella illustrazione dei motivi di appello a pagina 6 della sentenza;

b) che l’implicito rigetto dell’appello a tal riguardo, in mancanza di puntuali deduzioni in ricorso sugli elementi essenziali della domanda stessa (con difetto, anche qui, di autosufficienza), appare conseguente alla costruzione logico-giuridica della decisione impugnata, basata su argomenti che comportano il rigetto di pretese creditorie dei ricorrenti nei confronti della v. per i fatti allegati.

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA