Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24961 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.23/10/2017),  n. 24961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9197-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 962/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Alba accolse le domande proposte dalle attuali controricorrenti – docenti e collaboratrici ATA alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo – riconoscendo loro il diritto alle differenze per scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53 maturati nel corso del rapporto nella misura corrispondente agli importi determinati in base a conteggio del MIUR, cui le stesse avevano aderito;

che la Corte di Appello di Torino respingeva il gravame proposto dal MIUR sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello seguito nella sentenza di primo grado (in tali termini pagg. 12 e ss. della sentenza impugnata), ponendo a fondamento della pronuncia anche il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo di cui sopra, recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, richiamando i principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, con l’ulteriore precisazione dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale hanno opposto difese le lavoratrici, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che, in primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poichè, differentemente da quanto dedotto dalle controricorrenti, la censura è fondata unicamente sulla violazione e falsa applicazione di norme, non essendo dedotta alcuna erronea ricostruzione dei fatti, nè erronea ricognizione della fattispecie concreta, ed esulando dalle questioni di causa l’improprio riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv dalla L. n. 122 del 2010;

3. che il ricorso è da ritenere fondato;

4. che è incontestato che nell’originaria domanda era richiesto il riconoscimento del diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% per ogni biennio di servizio, a partire dal 1.6.1977 ed il riconoscimento del diritto delle istanti alla stabilizzazione degli scatti nel prosieguo della carriera scolastica in relazione ai servizi continuativamente resi presso i vari istituti scolastici, sul rilievo del contrasto tra il mancato riconoscimento dell’anzianità conseguita ed i principi, anche di natura comunitaria, di parità di trattamento tra sevizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato;

5. che l’unico motivo di censura del MIUR, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; L. n. 312 del 1980, art. 53; L. n. 124 del 1999, art. 4; art. 526 TU Istruzione e Direttiva 99/70/CE), deduce che il riconoscimento, da parte della sentenza gravata, del diritto dei controricorrenti a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 configura un’erronea interpretazione del corpus normativo interno il quale, quanto ai rapporti di lavoro nella scuola, prevede una disciplina anteriore, separata e speciale (D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 398 ss e 520 – 523 e della successiva Legge di modifica n. 124 del 1999, art. 4) sia rispetto alle norme sul contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001), sia rispetto a quelle sui rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (L. n. 312 del 1980; D.Lgs. n. 165 del 2001);

6. che la sentenza gravata, riconoscendo il diritto delle controricorrenti agli scatti biennali di anzianità, ha seguito una motivazione diversa da quella adottata dal giudice di prime cure, basandosi sull’interpretazione della clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro in materia di rapporto a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d’impiego i lavoratori a termine “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, salvo che non sussistano ragioni oggettive”;

7. che l’iter logico argomentativo della Corte d’Appello, come evidenziato da Cass. 20.6.2017 n. 15227, relativa a giudizio che ha avuto analogo sviluppo processuale, avrebbe potuto, tutt’al più, portare al riconoscimento della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente, tema rimasto, però, escluso dal giudizio di merito, e non già, come prevede la statuizione, al riconoscimento della spettanza degli scatti biennali di anzianità, la quale risponde a una diversa logica;

8. che, come affermato da Cass. 15227 e Cass. 15226/2017, la peculiarità della disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34 Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa, rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova assunzione, autonoma dalle precedenti;

che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili, secondo il significato che a tale espressione conferisce la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010 nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres – (cfr. in tali termini Cass. 15227/2017 cit.);

9. che, pertanto, la censura del Ministero è fondata là dove contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53sull’assunto che tale personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;

10. che questa Corte intende, invero, dare continuità all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da Cass. n. 22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di retribuzione, la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

11. che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio (cfr., tra le successive, Cass. 15227/17, 15226/2017, 14907/17, 1467572017, 13837/2017);

12. che la sentenza impugnata, in conformità alla proposta del relatore, deve essere pertanto cassata, dovendo ritenersi erroneamente riconosciuti gli scatti L. n. 312 del 1980, art. 53 e che la causa va rimessa al giudice del rinvio perchè proceda a nuovo esame in coerenza con i principi richiamati, valutando eventuali ulteriori pretese, che potrebbero essere rimaste o ritenute assorbite per effetto dell’accoglimento della domanda suindicata.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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