Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24960 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 10/10/2018), n.24960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27280-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e

difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente

domiciliati presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

F.T., L.G., F.G. (in proprio e

quale erede di F.A.), U.N., nonchè N.O.,

N.N., N.R. e N.E. (questi ultimi quattro in

proprio e quali eredi di N.Q.), tutti rappresentati e difesi

dagli Avvocati PAOLO GIPPONE e CONCETTA MARIA RITA TROVATO, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in ROMA,

VIA della BALDUINA 7.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1395/12 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata l’11/10/2012;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificata in data 26.10.1993 F.T., N.O., N.E., N.N., N.Q., N.R., L.G., U.S., F.G., U.N., F.A. convenivano avanti al Tribunale di Bologna il MINISTERO DELLE FINANZE per sentir accertare l’avvenuto acquisto per alluvione impropria, per la parte di rispettiva competenza, della proprietà dell’area costituita dallo spazio di terreno compreso tra gli immobili di cui gli attori già risultavano essere titolari in Comune di (OMISSIS), loc. (OMISSIS) e l’argine del torrente Uso, area identificabile al (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). In via subordinata, chiedevano l’accertamento dell’effettiva consistenza delle aree occupate da ciascuno di essi e la determinazione degli importi dovuti.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze eccependo l’incompetenza per materia del Tribunale, nel merito l’infondatezza delle domande proposte e, in via riconvenzionale, l’accertamento che essa Amministrazione fosse proprietaria esclusiva dell’area nonchè, per accessione, dei fabbricati e manufatti sulla stessa edificati e, inoltre, chiedeva la condanna, a carico di ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al rilascio e al risarcimento di tutti i danni derivati dall’occupazione senza titolo.

La causa veniva istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di CTU.

Con sentenza n. 2498/2004, depositata l’8.9.2004, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda degli attori, dichiarando che l’area in questione era di proprietà dello Stato e ordinando a quelli tra gli attori che la occupavano di liberarla, con declaratoria dell’acquisto per accessione a favore dello Stato dei manufatti insistenti sull’area. Rigettava la domanda di risarcimento dei danni svolta dal Ministero delle Finanze.

Avverso detta sentenza proponevano appello (R.G. 2053/05) N.O., N.E., N.N., N.R. in proprio e nella loro qualità di eredi di N.Q., deceduto nelle more del giudizio -, nonchè F.T., L.G., F.G., U.N. e F.A., deducendo l’erroneità della sentenza, in quanto il primo Giudice aveva recepito acriticamente le risultanze della CTU, che risultavano errate e contraddittorie rispetto alla documentazione in atti. Aggiungevano che l’Amministrazione nulla aveva provato circa gli asseriti danni, onde concludevano per l’accertamento della proprietà dell’area, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Si costituiva il Ministero delle Finanze, osservando che la decisione del Tribunale era correttamente basata su una CTU che aveva accertato che l’originaria causa dell’abbandono delle acque dall’alveo del torrente fosse artificiale, conclusione che risultava suffragata dalla documentazione in atti e in particolare dalle relazioni del Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Forlì. Concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello.

Con atto di citazione in appello (R.G. 2139/05) anche il Ministero delle Finanze – Agenzia del Demanio gravava la sentenza con riferimento rigetto della domanda risarcitoria.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello.

Veniva disposta la riunione delle cause e la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello a N.N., in qualità di erede di N.Q..

Con sentenza n. 1395/2012, depositata l’11.10.2012, la Corte d’Appello di Bologna dichiarava che gli appellanti avevano acquistato, ex art. 942 c.c., la proprietà dell’area in contesa e rigettava le domande proposte dal Ministero delle Finanze – Agenzia del Demanio; rigettava l’appello proposto dal Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio, condannandoli alle spese di lite del giudizio di secondo grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze e l’Agenzia del Demanio sulla base di due motivi; cui resistono con controricorso F.T., L.G., F.G. (in proprio e quale erede di F.A.), U.N., nonchè Ne.Or., N.N., N.R. ed N.E. (questi ultimi quattro in proprio e quali eredi di N.Q.). I controricorrenti hanno altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. – Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa”, nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che (in assenza di dati certi onde ritenere raggiunta la ragionevole prova che l’abbandono dell’ansa del torrente fosse avvenuta a seguito di interventi antropici, anzichè per cause naturali) era onere del Demanio fornire la prova che l’abbandono dell’ansa del torrente era avvenuta a causa di interventi antropici. Invece, secondo i ricorrenti l’onere probatorio sulle cause di formazione del terreno incombe alla parte che afferma l’abbandono dell’alveo per cause naturali.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ex “art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. – Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa”, giacchè, come ricorda il C.T.U., esistono in atti vari documenti comprovanti che gli uffici regionali del Genio civile ebbero in più occasioni ad autorizzare l’estrazione di materiali alluvionali dalle pertinanze idrauliche del torrente Uso.

2. – In ragione dell’intima connessione dei profili giuridici e fattuali involti, i due motivi vanno congiuntamente analizzati e decisi.

2.1. – Essi sono fondati per le considerazioni che seguono.

2.2. – Come correttamente precisato dalla Corte di merito, la fattispecie (introdotta con citazione notificata in data 26 ottobre 1993) è regolata dagli artt. 942 e 947 c.c. del testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, prive peraltro di efficacia retroattiva (in tal senso, Cass. n. 11101 del 2002) e quindi applicabili ratione temporis.

In particolare l’art. 942 c.c., comma 1 (che, nel testo vigente, prevede che “I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto”) disponeva che “Il terreno abbandonato dall’acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull’altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto”.

A sua volta l’art. 947 (che, nel testo vigente, prevede che “Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento”) disponeva che “Le disposizioni degli artt. 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”.

2.3. – Orbene, la Corte d’appello del tutto legittimamente premette che “sulla base della consulenza tecnica e della documentazione in atti non risulti provata in modo tranquillante l’origine antropica dell’abbandono da parte del torrente Uso del suo alveo con conseguente origine dell’area per cui è causa” (sentenza impugnata pag. 7); e rileva che (esaminati gli esiti peritali e la documentazione prodotta) “sia il parere del consulente tecnico di ufficio che le affermazioni del Servizio Difesa del Suolo non sono basate su dati specifici certi e non sono idonee a fornire la ragionevole prova che l’abbandono dell’ansa da parte del torrente sia avvenuto a seguito di interventi antropici, che rimangono indeterminati, anzichè per cause naturali”. Ma non altrettanto correttamente conclude, affermando che “era onere del Demanio fornire tale prova, giacchè la causa antropica costituita da bonifiche, regolamento del corso dei fiumi o altre simili cause, ponendosi come fatto impeditivo dell’acquisto a titolo originario ex art. 942 c.c. vecchio testo, deve essere provata da chi ne eccepisce la sussistenza” (sentenza impugnata pagg. 11 e 12).

2.4. – In tema di accessione fluviale, dunque, il presupposto per cui potesse originarsi il diritto di proprietà dell’alveo derelitto di un fiume o torrente, ai sensi del previgente dettato degli artt. 942 e 947 c.c., si basava, come detto, sul fatto che il corso d’acqua avesse abbandonato il suo letto per cause naturali, ossia per forza spontanea, e non per intervento antropico, cioè derivante dall’opera dell’uomo. Perciò, risulta ripetutamente affermato che il presupposto per il verificarsi del diritto di accessione a favore dei proprietari confinanti con l’alveo derelitto di un fiume o di un torrente, secondo il disposto degli artt. 942-947, anteriore alla novella del 1994, era che questo avesse abbandonato il letto per una forza spontanea, naturale, non per l’opera dell’uomo (Cass. n. 1916 del 2011; Cass. n. 2314 del 2008; Cass. sez. un. n. 11101 del 2002). Pertanto, il fatto costitutivo della domanda di accessione proposta dal privato era rappresentato non solo dalla sussistenza fattuale di un materiale apporto di terreno che accrescesse la superficie del fondo del privato istante, ma dalla peculiare genesi di quell’emersione di terreno, che doveva rinvenirsi in cause naturali, ossia non derivanti dall’intervento dell’uomo.

Questa Corte, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente ha affermato che “l’onere probatorio sul punto si ripartiva in quello degli attori di fornire la prova che l’alveo a confine con i terreni di loro proprietà si era prosciugato per cause naturali e in quello del Ministero che il prosciugamento si era verificato a seguito dei lavori di sistemazione degli argini”; osservando “che l’attore, attuale ricorrente, (era) mancato alla prova più rigorosa dell’abbandono dell’alveo per cause naturali, mentre il Ministero competente ha assolto all’onere probatorio circa la dipendenza di tale stato di fatto dall’esecuzione dei lavori di difesa arginale” (Cass. n. 2314 del 2008). Nello stesso senso, si è pronunciato anche il Tribunale supremo delle acque (sent. n. 163 del 2013), secondo cui mancando una concreta e specifica prova che i terreni de quibus si siano formati nel corso degli anni spontaneamente, naturalmente ed impercettibilmente, risulta improspettabile un’accessione fluviale”.

2.5. – Ne consegue che, dovendo i fatti costitutivi della azionata domanda essere compiutamente provati da parte attrice, nella affermata situazione di mancanza di una ragionevole prova in ordine alle cause dell’abbandono dell’ansa da parte del torrente in questione (se naturali o derivanti dall’intervanto dell’uomo), la Corte di merito, anzichè ritenere non assolto l’onere probatorio da parte del controricorrente in ordine alla sussistenza dei detti elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ha erroneamente ritenuto che spettasse al Demanio (che aveva eccepito la sussistenza della causa antropica) fornire la prova di tale fatto impeditivo all’acquisto altrui a titolo originario. In tal modo il giudice di appello ha, nella sostanza, errato nello statuire sul riparto dell’onere probatorio, con ciò vulnerando l’art. 2697 c.c..

3. – Le ulteriori censure dei ricorrenti in ordine, tanto alla sollecitazione di un nuovo complessivo scrutinio delle risultanze istruttorie, quanto al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria non assumono il rango di autonomi motivi di impugnazione, non possedendone le caratteristiche ed i requisiti.

4. – Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA