Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24960 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32643-2018 proposto da:

S.V., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO PISANO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRARIA TASONIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

GILBERTO DEIDDA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

e contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 733/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 17.4.2010 S.V. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la Azienda Agraria Tasonis S.r.l. invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in proprio favore, di alcuni terreni, in base al possesso ultraventennale esercitato dallo stesso attore e da suo padre prima di lui.

Si costituiva la società convenuta resistendo alla domanda ed eccependo, in particolare, che il possesso dell’attore traeva origine da una scrittura privata del 17.4.2001 attestante un rapporto di affitto agrario.

Interveniva in giudizio P.F., socio della convenuta, sempre in resistenza alla domanda attorea.

Con sentenza n. 1494/2016 il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese del grado.

Interponeva appello il S. e si costituivano le altre parti per resistere al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 733/2018, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado nei soli confronti della società e compensando invece le spese tra appellante e interveniente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.V. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda Agraria Tasonis S.r.l. in liquidazione. P.F., intimato, non ha invece svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1164,1362-1371 c.c., L. n. 203 del 1982, artt. 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di un possesso valido ad usucapionem valorizzando la scrittura privata del 17.4.2001, senza rilevare la nullità di detto atto per carenza dei requisiti legali previsti per i contratti di affitto aventi ad oggetti i fondi rustici.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte cagliaritana avrebbe omesso di valutare che con lettera del 23.4.2008 il liquidatore della società controricorrente aveva intimato al S. di rilasciare i terreni “destinati ad attività agro pastorale” affermando espressamente che essi fossero detenuti “senza titolo”. Tale missiva, ad avviso del ricorrente, confermerebbe l’inesistenza di un titolo valido a legittimare il possesso esercitato dal S..

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1140 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte isolana avrebbe omesso di considerare che il S. aveva dimostrato il proprio possesso pacifico ultraventennale, anche mediante la produzione in atti del giudizio di una serie di fotografie, non contestate dalla società controricorrente, che dimostrerebbero lo svolgimento di “… attività qualitativamente e quantitativamente riconducibili al possesso uti dominus sui beni”(cfr. pag.14 del ricorso).

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono nella sollecitazione di una nuova valutazione del merito della controversia, estranea all’ambito del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e di un diverso apprezzamento del compendio istruttorio, egualmente precluso in questa sede (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Inoltre le doglianze non colgono la ratio del rigetto, da ravvisarsi nella mancata dimostrazione dell’interversione nel possesso; rispetto a questo argomento nulla viene dedotto a contrario nel ricorso.

A tal proposito, mette conto rilevare che a nulla rileva l’eventuale nullità del titolo in base al quale, in concreto, il S. è entrato in relazione con il bene immobile oggetto della domanda di usucapione, posto che anche in relazione al possesso instaurato in base ad un titolo nullo, “… il giudice di merito può affermare l’esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem, soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l’interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti che di per sè non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21726 del 27/08/2019, Rv. 654909). Nel caso deciso dal precedente appena richiamato, le parti avevano concluso una compravendita di bene immobile in forma verbale e vi avevano poi dato integrale esecuzione, mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo; a fronte di tale presupposto in fatto, questa Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini della configurazione di un atto di interversione, il trasferimento della residenza nell’immobile o l’attivazione delle relative utenze a proprio nome, proprio in quanto comportamenti non incompatibili con una mera detenzione, ancorchè qualificata.

Occorre pertanto considerare, ai fini dell’accertamento della sussistenza in concreto del possesso utile ad usucapionem e della correlata indagine circa l’intenzione della parte che lo deduce, la modalità concreta con cui si è venuto a creare il rapporto con la res: se detto rapporto si sia costituito in base ad un titolo, ancorchè nullo, difetta, in capo al soggetto che si trova in relazione con la cosa, il requisito dell’animus rem sibi habendi, con conseguente impossibilità di configurare il possesso utile ad usucapionem.

Infine, il terzo motivo pecca anche di specificità in quanto il ricorrente non indica neppure quali sarebbero le attività indicate come idonee a dimostrare la sussistenza del possesso in concreto rivendicato, alludendo genericamente – e inammissibilmente – a non meglio precisate “… attività qualitativamente e quantitativamente riconducibili al possesso uti dominus”(cfr. pag.14 del ricorso, cit.).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Nulla invece per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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