Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24960 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24960 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Martelli Lavorazioni Tessili spa, in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in Roma Lungotevere Mellini 7, presso
lo studio dell’Avvocato Lucia Zaccagnini, che la
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,
all’Avv.to Gino Martinuzzi, in forza di procura
speciale in calce al ricorso
– ricorrente –

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– resistente –

avverso la sentenza n. 21/07/2008 della Commissione
Tributaria

regionale

dell’Emilia-Romagna,

depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito

l’Avv.to

ricorrente;

Lucia

Zaccagnini,

per

parte

Data pubblicazione: 06/11/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 21 del 10/03/2008, depositata in
data 12/05/2008, la Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia-Romagna, Sez. 07, respingeva,
con compensazione delle spese di lite, l’appello

Lavorazioni Tessili spa, avverso la decisione n.
76/01/2005 della Commissione Tributaria Provinciale
dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il ricorso
della società contribuente contro un avviso di
recupero del credito d’imposta, utilizzato,
nell’anno 2002, per nuovi investimenti realizzati,
nel corso del 2001, dall’impresa, ai sensi
dell’art.8 1.388/2000.
La Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna respingeva il gravame della Martelli
Lavorazioni Tessili, in quanto, accertato che la
società aveva, soltanto in data 17/04/2003, oltre
il termine del 28/02/2003, trasmesso, in via
telematica, all’Agenzia delle Entrate, il Modello
CVS, approvato dal Direttore dell’Ufficio Erariale
nel gennaio 2003, contenente i dati relativi agli
investimenti realizzati anteriormente
all’8/07/2002, ai sensi dell’art. 62 1.289/2002,
non erano ravvisabili, nell’applicazioni della
suddetta disposizione, lesioni al principio di
retroattività delle disposizioni tributarie ovvero
al diritto di difesa.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo, sotto unica
rubrica, due motivi, per violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 62, comma 1, lett.a)

2

proposto, in data 26/01/2007, dalla Martelli

1.289/2002, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., e
per omessa motivazione su di un punto controverso e
decisivo del giudizio, ai sensi dell’art.360 n. 5
c.p.c., non avendo i giudici tributari valutato la
doglianza della società circa il fatto che il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, con il quale era stato approvato il
Modello di comunicazione da inoltrare a cura del

dell’agevolazione fiscale, era nullo, in quanto
emanato soltanto il 28/02/2003, senza che venisse
rispettato il termine previsto dall’art.3
1.212/2000, secondo cui le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell’adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti; con la conseguenza che dalla mancata
osservanza del suddetto termine non potrebbe
derivare la decadenza dal beneficio fiscale di cui
si discute.
L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con
controricorso, costituendosi, ai soli fini della
partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
La società ricorrente ha depositato memoria, ai
sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si osserva, al riguardo, che, già con la sentenza
n. 3578 del 13.2.09, questa Sezione aveva chiarito
che l’imprenditore, ammesso a beneficiare, ai sensi
della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei
contributi, concessi sotto forma di credito
d’imposta,

per

l’effettuazione

3

di

nuovi

contribuente, al fine di beneficiare

investimenti nelle aree svantaggiate del Paese,
decade da tale beneficio ove abbia omesso di
presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre
2002, n. 289, art. 62, comma l, lett. a)), nel
termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione
telematica avente ad oggetto le informazioni sul
contenuto e la natura dell’investimento effettuato
(cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto

decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la
sua previsione ove il beneficio del contributo
fosse subordinato alla realizzazione
dell’investimento, e non anche all’invio della
comunicazione telematica.
Lo specifico tema della legittimità del termine del
28 febbraio 2003, in relazione alle disposizione
del c.d. Statuto del contribuente, è stato poi
affrontato nell’ordinanza n. 8254 del 6.4.09, nella
quale si è precisato che le norme della legge
212/00, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53
e 97 Cost., e qualificate espressamente come
principi generali dell’ordinamento tributario,
sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere
specifici obblighi a carico dell’Amministrazione
finanziaria e costituiscono, in quanto espressione
di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri
guida per il giudice nell’interpretazione delle
norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno
rango superiore alla legge ordinaria e,
conseguentemente, non possono fungere da norme
parametro di costituzionalità, ne’ consentire la
disapplicazione della norma tributaria in asserito
contrasto con le stesse.
Infine, con la sentenza n. 19627 dell’11.9.09 e, da
ultimo,

con

la

sentenza n.

29616/11,

si

è

termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di

specificamente chiarito che, in tema di contributi
concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L.
23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per
l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine
– inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal
D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1,
lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28

art. 62, comma 1, lett. a), – entro il quale i
soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell’8 luglio
2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i
dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori
eventualmente stabiliti con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la
decadenza dal beneficio. In dette sentenze si è
infatti precisato che non può attribuirsi alcun
rilievo alla circostanza che il provvedimento del
Direttore sia stato emesso in data tale da non
consentire al contribuente di disporre, rispetto
alla predetta scadenza, del termine di sessanta
giorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto
del contribuente per le norme che introducono
adempimenti tributari, in quanto il contribuente è
stato posto nella situazione giuridica oggettiva di
conoscibilità della scadenza del termine per
adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13
novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n.
253 del 2002, (i cui effetti sono stati fatti
espressamente salvi dalla L. n. 289 del 2002, art.
62, comma 7), ed il predetto termine è di fonte
immediatamente legale, non superabile con una
diversa previsione temporale di natura

5

febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289,

amministrativa.
Il secondo motivo è anche inammissibile, per
difetto del necessario momento di sintesi, ex
art.366 bis c.p.c. (disposizione questa operante,
trattandosi di sentenza pubblicata nell’anno 2008),
ed è comunque infondato, risultando la decisione
impugnata congruamente motivata in ordine al motivo
di appello sollevato dalla contribuente.

Nulla sulle spese, non essendo neppure comparsa
all’udienza pubblica l’Agenzia delle Entrate,
intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/09/2013.
Il PresiOnte/.1.___
Il Con gliere est.

La Corte rigetta il ricorso.

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