Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2496 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13382-2017 proposto da:

SOFER CARPENTERIE SRL, ITALFER CARPENTERIE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PIANA,

rappresentate e difese dall’avvocato GAETANO TROIANI;

– ricorrenti –

contro

COOPCOSTRUTTORI SCARL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUCA ABRAHAM ALGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 20/3/2017, notificata il 4/4/2017, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto, tra le altre, dalle società Sofer Carpenterie srl e Italfer Carpenterie spa (già srl), avverso la sentenza del Tribunale, di accoglimento della domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui alla L. n. 80 del 2005, nei confronti dei pagamenti effettuati dalla Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l., anteriormente alla messa in amministrazione straordinaria, seguita dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, a favore della Italfer Carpenterie, per Euro 352.192,81 e di Sofer Carpenterie, per Euro 66.177,74.

La Corte del merito, premesso che l’impugnazione verteva sulla sussistenza del requisito soggettivo, ha evidenziato che si trattava di pagamenti effettuati a seguito di emissione di cambiali, da cui la rilevanza del momento del pagamento; che era stato provato dalla Curatela un insieme di elementi probatori gravi precisi e concordanti, atteso che: i pagamenti erano stati effettuati nel marzo-aprile 2003, sulla base di piani di rientro, che prevedevano, per debiti rilevanti scaduti da molti mesi, l’emissione di numerosissimi pagherò cambiari (mezzo non abitualmente in precedenza utilizzato), e dopo diffide rivolte dalle creditrici e la minaccia di interrompere le forniture (si veda il richiamo alla relazione al bilancio chiuso al 31/1/2002); all’inizio del 2003, vi erano stati scioperi ed eclatanti azioni di protesta dei dipendenti della Coopcostruttori perchè non pagati, che avevano avuto grande risalto sui mezzi di comunicazione, anche su giornali di larga diffusione nell’Italia centrale, ed avevano interessato anche i cantieri che venivano riforniti dalle appellanti.

A fronte di detti elementi, non assumeva significato contrario la prosecuzione delle forniture ed il mancato ricorso da parte dei creditori alla via giudiziaria. Ricorrono Sofer Carpenterie e Italfer Carpenterie con tre mezzi.

La Procedura ha depositato controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, le ricorrenti denunciano l’errata o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; col secondo, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti; col terzo, la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed errata nella valutazione della prova.

I tre motivi, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, sono da ritenersi inammissibili.

E’ sufficiente rilevare come le ricorrenti, nella sostanza, intendano criticare l’esito del giudizio valutativo condotto dalla Corte d’appello alla stregua di plurimi elementi, dei quali sono argomentati la congruenza e la precisione, la cui incidenza probatoria è messa in discussione in ricorso anche con riferimenti del tutto generici, in particolare in relazione al pagamento a mezzo dell’ emissione di cambiali, deducendosi di contro che tale modalità non era inusuale, sostenendo che solo sei cambiali, con scadenza successiva al 28/3/2003, delle 15 della Italfer sono state pagate dopo il richiamo, e che anche la Solfer era stata destinataria del pagamento di quattro effetti cambiari ricevuti, sia pure a seguito di richiamo; che erano irrilevanti il primo protesto di un titolo, da parte di un terzo creditore, così come gli scioperi avvenuti in cantieri riforniti dalle odierne ricorrenti, stante che in cantiere il personale delle creditrici era presente in modo sporadico, e che venivano eseguite le forniture a mezzo di vettori; che non poteva ritenersi rilevante il richiamo alle notizie apparse sulla stampa, stante la diffusione non nazionale dei giornali indicati; che, di contro, non è stato considerato che le creditrici non erano fornitrici assidue della Coopcostruttori, e che il mancato recupero forzoso dei crediti e la prosecuzione delle forniture in oggetto deponevano per l’esclusione della scientia decoctionis, mostrando la piena fiducia nel superamento della situazione di temporanea difficoltà della debitrice.

Secondo le ricorrenti, ciascuno degli elementi utilizzati di per sè è inidoneo a dare la prova dell’elemento soggettivo e si tratta di elementi insignificanti, aventi anche valenza di presunzione di presunzione.

Ciò posto, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, atteso che la parte si è limitata a sostenere un’interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte della Corte del merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n. 8053 e del 29/3/2013, n. 7931).

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 del 2012, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez. U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Va infine osservato che le ricorrenti, in particolar modo in memoria, hanno tentato di prospettare la contraddittorietà della pronuncia, anche riportando definizioni utilizzate dal Giudice del merito (“situazione di crisi”), senza però riportare l’aggettivazione “grave” e cercando di evidenziare la differenza tra il requisito di legge e la valutazione, in tesi diversa, operata dalla Corte d’appello, o contrapponendo elementi probatori assunti artificiosamente come diversi ed in contrasto, ma che nella sostanza tali non sono (si veda in particolare pag. 7 della memoria).

Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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