Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2496 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 32457 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Curatore fallimentare avvocato Giovanni Molè rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato

Giambattista Schininà (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale –

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: 00.,), in

persona del rappresentante per procura R.F. rappresentato

e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Santi Pierpaolo Giacona (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

634/2018, pubblicata in data 20 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22

settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il curatore del Fallimento della società (OMISSIS) S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullità di un pegno avente ad oggetto titoli concessi a garanzia di una polizza fideiussoria rilasciata dalla banca in relazione alle obbligazioni di una società (Bio Ortaggi S.r.l.) incorporata dalla fallita, e, comunque, la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’escussione del medesimo pegno, con condanna della banca alla restituzione del controvalore dei titoli incamerati, per Euro 408.404,00, anche eventualmente a titolo risarcitorio e/o di ripetizione di indebito e/o di ingiustificato arricchimento.

La domanda della curatela è stata accolta dal Tribunale di Ragusa che, ritenuta la nullità di entrambi i rapporti di garanzia (fideiussione e pegno), ha condannato la banca a restituire alla curatela del fallimento l’importo richiesto.

La Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna della banca, disponendo la restituzione di soli Euro 48.400,00 (somma relativa all’unico rapporto di garanzia ritenuto inefficace) e rigettando tutte le altre domande della curatela.

Ricorre il curatore del Fallimento della società (OMISSIS) S.r.l., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La curatela ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo la curatela ricorrente la corte di appello avrebbe violato il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, in quanto non avrebbe tenuto conto dell’inequivocabile riferimento della lettera di fideiussione alla Merchant Leasing & Factoring S.p.A., società inesistente e cancellata dal registro delle imprese, e non alla M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., società che aveva stipulato il contratto di leasing. Lo stesso riferimento al contratto di leasing non sarebbe decisivo, riguardando un contratto “stipulato” (cioè già concluso), mentre il leasing, nella specie, era previsto come “da stipulare”; altrettanto assume in relazione al riferimento alla “richiesta di garanzia” che non risulterebbe mai effettuata da parte della M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A..

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La curatela ricorrente deduce che sarebbe stato violato il canone normativo di cui all’art. 1362 c.c., comma 2, in quanto la corte di appello – nell’interpretare il contratto di fideiussione – avrebbe tenuto conto (peraltro mal valutandoli) anche dei comportamenti della Bio Ortaggi S.r.l. e della (OMISSIS) S.r.l., soggetti terzi a estranei al contratto stesso.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione sotto altro profilo ancora dell’art. 1362 c.c., art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo la curatela ricorrente la lettera di fideiussione non sarebbe mai stata portata a conoscenza della creditrice garantita M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., essendo indirizzata alla Merchant Leasing & Factoring S.p.A. e spedita alla sede di questa (in (OMISSIS)) invece che alla sede della prima (in (OMISSIS)). Anche nella comunicazione dell’escussione del pegno si farebbe d’altronde riferimento ad una garanzia rilasciata in favore di Merchant Leasing & Factoring S.p.A. (che si indica quale incorporata in M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., anche se in realtà l’incorporazione era già avvenuta prima della stipula del contratto).

Con il quarto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La censura di cui al motivo di ricorso in esame risulta in realtà poco chiara, al limite della comprensibilità.

La curatela ricorrente pare contestare la critica rivolta dalla corte di appello alla decisione di primo grado sotto il profilo della non corretta applicazione degli artt. 1366 e 1367 c.c., e la conseguente attribuzione, alla complessiva operazione posta in essere dalle parti, con specifico riguardo alla garanzia, di un senso in base al quale essa avesse degli effetti e fosse conforme a buona fede. Sostiene che la buona fede di cui all’art. 1375 c.c., quale criterio di integrazione del contratto, non verrebbe neanche in rilievo, trattandosi di questione interpretativa, e ne fa discendere che sarebbe erroneo il richiamo degli artt. 1366 e 1367 c.c..

Con il quinto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione art. 1936 e 1333 c.c., artt. 1325 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La curatela ricorrente deduce che la fideiussione in favore di M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A. in realtà non si sarebbe mai perfezionata, neanche ai sensi dell’art. 1333 c.c., come affermato dalla corte di appello, in quanto mai portata a conoscenza della società garantita.

Con il sesto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione art. 1427 c.c., art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La curatela ricorrente sostiene che l’errore materiale di cui dà atto la corte di appello (errore da quest’ultima ritenuto non incidente, potendosi evincere l’esatta identificazione del soggetto destinatario della nota fideiussoria in base all’interpretazione del complesso degli atti stipulati il 4 ottobre 2002), in realtà sarebbe un errore tale da determinare l’annullabilità del contratto. Non essendo stata eccepita l’annullabilità, il contratto resterebbe valido nei confronti del soggetto inesistente, e per questo dovrebbe ritenersi nullo.

1.2 Tutti i motivi del ricorso principale, sopra sintetizzati, risultano logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi, in effetti, veicolano una censura unitaria, con la quale si contesta l’operazione ermeneutica posta in essere dalla corte di appello, la quale ha ritenuto che, nonostante l’erronea indicazione della denominazione della società garantita nella lettera di fideiussione, dal complesso degli atti negoziali stipulati dalle parti, dal loro comportamento contestuale e successivo, nonchè in base ai criteri interpretativi di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c., fosse agevolmente ricavabile che detta lettera era in realtà indirizzata alla società che aveva stipulato il contratto di leasing (cioè alla M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., la quale aveva da poco incorporato la Merchant Leasing & Factoring S.p.A., cui appariva diretta la nota fideiussoria), onde il rapporto contrattuale di garanzia si era regolarmente perfezionato nei confronti di quest’ultima.

1.3 Tutte le censure con le quali si deduce la violazione delle norme di ermeneutica negoziale sono per un verso infondate e per altro verso inammissibili, avendo esse ad oggetto il risultato dell’operazione interpretativa posta in essere dalla corte di appello e costituendo quindi, in definitiva, contestazione di accertamenti di fatto da questa operati e sostenuti da adeguata motivazione (non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede) in ordine alla individuazione dell’effettiva volontà negoziale delle parti.

Tali censure si risolvono, in sostanza, nella proposta di una interpretazione del contenuto negoziale diversa rispetto a quella offerta dai giudici di merito, cioè nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità (cfr. in proposito, tra le tante: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007, Rv. 600273 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183 – 01).

1.4 Del tutto inconferenti risultano i generici e poco comprensibili richiami ad una pretesa violazione degli artt. 1366 e 1367 c.c., disposizioni dettate proprio in tema di ermeneutica negoziale e, come tali, correttamente richiamate ed applicate dalla corte di appello nell’operazione di ricostruzione della volontà negoziale delle parti.

1.5 Altrettanto inconferente è l’argomentazione (anch’essa del resto esposta in modo poco chiaro, sotto il profilo giuridico) in ordine ad una pretesa annullabilità, peraltro mai invocata dalla parte interessata, del contratto di garanzia, con il richiamo all’art. 1427 c.c., in nessun caso potendosi comunque predicare, sulla base di tale argomentazione (come pare invece sostenere la parte ricorrente), la nullità della garanzia, una volta ricostruita la effettiva volontà negoziale delle parti (in primo luogo con riguardo all’individuazione dell’effettivo soggetto beneficiario di detta garanzia) nel senso fatto proprio dalla corte di appello.

1.6 Infine, con riguardo alla censura con la quale si deduce la violazione dell’art. 1333 c.c. (oltre che degli artt. 1936,1325 e 1418 c.c.), assumendosi che in realtà, al di là dell’interpretazione del suo contenuto, il contratto di fideiussione con la M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A. non si sarebbe mai perfezionato, in quanto la proposta negoziale non sarebbe mai stata portata a sua conoscenza, è sufficiente osservare che, implicitamente ma inequivocabilmente, la corte di appello ha in realtà ritenuto che la proposta di fideiussione fosse stata, di fatto, idoneamente portata a conoscenza della società effettiva destinataria della stessa (la quale, come d’altronde correttamente fa rilevare la controricorrente, avendo incorporato la apparente beneficiaria, aveva anche acquistato la disponibilità dei relativi uffici, ciò senza contare che la stessa escussione della garanzia da parte sua non sarebbe stata ovviamente possibile senza che questa fosse a conoscenza della lettera di fideiussione della garante).

Anche sotto questo profilo, dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge.

La decisione, in diritto, è conforme ai principi in materia di perfezionamento dei contratti, ed è fondata, in fatto, su un accertamento operato dalla corte di appello non sindacabile nella presente sede e, comunque, non adeguatamente censurato (tenuto conto che la ricorrente, pur contestando il fatto in sè, non avanza alcuna censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè chiarisce se e quando la indicata questione di fatto sarebbe stata posta nei gradi di merito).

2. Ricorso incidentale

2.1 Va in primo luogo esaminata l’eccezione, avanzata dalla curatela ricorrente in via principale, di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della Banca M.P.S. S.p.A.. L’eccezione è infondata.

Secondo la curatela, poichè era costituita nel giudizio di appello M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A., il ricorso proposto da Banca M.P.S. S.p.A. (che avrebbe incorporato M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A.) sarebbe inammissibile, in quanto non è stato prodotto l’atto di fusione.

In realtà M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A. non risulta costituita nel giudizio di appello in proprio, ma in nome e per conto della Banca M.P.S. S.p.A..

Il soggetto che ha proposto il presente ricorso è dunque proprio quello che risulta, in base agli atti di causa, titolare dei diritti di cui si controverte e, come tale, esso è certamente legittimato a stare ed a resistere in giudizio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla circostanza dell’avvenuta incorporazione della società che lo aveva rappresentato nel giudizio di secondo grado, della quale, di conseguenza, non può ritenersi necessaria la documentazione.

2.2 Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2787 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo la banca ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, il credito garantito (in relazione alle obbligazioni derivanti dalla esposizione della (OMISSIS) S.r.l. relativa al suo rapporto di conto corrente bancario) era stato sufficientemente indicato e precisamente specificato nella lettera di pegno del giugno 2006.

Anche il ricorso incidentale è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Anche in questo caso si tratta, in effetti, di contestazioni attinenti ad accertamenti di fatto, in relazione al concreto risultato dell’attività di interpretazione del contratto da parte dei giudici del merito.

E’ in effetti pacifico che il credito garantito non era espressamente indicato nella lettera di pegno: la corte di appello ha peraltro ritenuto che in quest’ultima non vi fossero neanche indici di collegamento sufficienti a richiamare precisi elementi esterni di riferimento, tali da consentire un’adeguata e specifica individuazione di detto credito garantito, essendo del tutto generico il riferimento contenuto nella clausola 7 della polizza, ed ha affermato che in realtà solo nell’atto di costituzione in mora vi era stata una effettiva e adeguata specificazione dei crediti garantiti.

Si tratta di un accertamento di fatto che ha ad oggetto l’esistenza e l’idoneità degli indici di collegamento contenuti nella polizza di pegno rispetto ad elementi esterni tali da individuare i rapporti garantiti, accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, e che appare anzi, sulla base di quanto emerge dagli atti, del tutto condivisibile.

La ricorrente afferma altresì, a sostegno del suo assunto per cui il credito garantito era sufficientemente individuato, che il rapporto di conto corrente da cui esso ha origine aveva avuto inizio addirittura due anni prima della lettera di pegno.

Anche sotto questo aspetto, peraltro, sussiste un difetto di specificità della censura, perchè non viene adeguatamente richiamato il contenuto della lettera di pegno, nella parte in cui essa conterrebbe un riferimento a detto rapporto di conto corrente (è appena il caso di osservare che la parte della lettera di pegno trascritta nel ricorso, peraltro presa espressamente in esame dalla corte di appello, contiene solo un generico riferimento a eventuale “saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque altra operazione bancaria”, ma non fa affatto riferimento ad uno specifico rapporto di conto corrente già esistente).

3. Sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca parziale soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– rigetta il ricorso incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti (in via principale ed incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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