Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2496 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio
20/C, presso l’avv. Massimo Dotto, rappresentata e difesa dall’avv.
Piazza Massimo giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna n. 68/23/06 del 27/4/06.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
La copia autentica della sentenza impugnata, prodotta dalla ricorrente, è illeggibile in tutte le pagine pari per un evidente errore di foto copiatura.
Il precetto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., n. 2), deve pertanto ritenersi sostanzialmente inattuato”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011