Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 25/11/2011), n.24959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9671/2007 proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso l’avvocato POMPA

VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) PAPER MANIFACTURE S.R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

14/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato POMPA VINCENZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta della rag. R. C. di liquidazione delle indennità dovutele per l’attività prestata quale custode dell’azienda dell’Europa 2001 s.p.a., sottoposta a sequestro giudiziario ad istanza del Fallimento della Paper Manifacture s.r.l., di cui la R. era all’epoca curatrice, affermando che il diritto al compenso è escluso qualora sia stata nominata custode una delle parti in causa.

L’opposizione proposta dalla R. contro il decreto, rivolta, ai sensi della L. n. 115 del 2002, art. 170, (T.U. sulle spese di giustizia), al Presidente del Tribunale, è stata rigettata dal giudice da questi delegato, che, con ordinanza del 14.12.06, ha precisato che l’attività di custode svolta dall’istante avrebbe dovuto essere valutata all’atto della liquidazione del compenso che le sarebbe spettato quale curatrice.

R.C. ha impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Il Fallimento della Paper Manifacture s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L’ordinanza impugnata ha deciso sull’opposizione proposta dalla R., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, contro il decreto del giudice del sequestro che negava il suo diritto al compenso. Il procedimento che si instaura a seguito dell’opposizione è – per espressa previsione del comma 2 dell’art. 170 cit. – quello speciale (che disciplina la liquidazione delle spese, diritti ed onorari per prestazioni giudiziarie in materia civile dovuti all’avvocato dal cliente) regolato dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, che si conclude con ordinanza non altrimenti impugnabile se non per ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il rito speciale camerale (che, ai sensi del successivo art. 30, si applica anche nel giudizio di opposizione promosso dal cliente avverso il decreto ingiuntivo con il quale il legale gli intima il pagamento) non è ammissibile allorchè sia in contestazione non solo il quantum, ma anche l’an della pretesa del difensore (fra le tante, Cass. nn. 13640/010, 17689/08, 6578/05, 7957/03, 13743/02).

Si è pure affermato che, nel caso in cui la controversia non involga unicamente la misura degli onorari, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto dell’avvocato al compenso, l’eventuale pronuncia (ciò nonostante) resa dal giudice in forma di ordinanza, riveste a tutti gli effetti carattere di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari e non più col ricorso straordinario per cassazione (da ultimo, fra molte, Cass. n. 15273/010).

La questione è stata prospettata anche nella presente sede dal P.G., il quale, richiamando i precedenti giurisprudenziali di cui si è appena detto, ha sostenuto che l’ordinanza gravata dalla R., avendo negato il diritto della custode alla liquidazione delle indennità, avrebbe natura di sentenza, in quanto tale soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione.

L’assunto, a parere di questo collegio, non può essere condiviso.

1.2) Il procedimento di cui all’art. 170, comma 2, del T.U. sulle spese di giustizia non può ritenersi soggetto ai medesimi presupposti di ammissibilità del procedimento di liquidazione degli onorar di avvocato.

In proposito va, in primo luogo, considerato che, a differenza di quanto consentito all’avvocato, che può sempre ricorrere in via monitoria nei confronti del proprio cliente, il custode non ha altro mezzo per ottenere la liquidazione delle indennità che gli spettano che presentare domanda, ai sensi dell’art. 72 del T.U., al giudice competente, il quale, a norma del successivo art. 168, provvede con decreto motivato. La legge, d’altro canto, non contempla rimedi diversi dall’opposizione per modificare o revocare il provvedimento reso dal giudice sulla domanda, nè, tantomeno, prevede che, nel caso di diniego della liquidazione, il custode debba promuovere un ordinario giudizio di cognizione.

Nessun argomento favorevole alla tesi in discussione può poi trarsi dal tenore testuale della disposizione, che sembrerebbe prevedere la possibilità di ricorrere solo contro il decreto di pagamento delle indennità, e non anche contro il decreto che ne nega la debenza: il diritto del custode al compenso, ancorchè riconosciuto dal giudice, potrebbe infatti essere contestato dalle parti tenute al pagamento, cui – se davvero il procedimento speciale dovesse ritenersi ammissibile per le sole controversie sul quantum – sarebbe ugualmente precluso di agire ai sensi dell’art. 170, comma 1 cit., nonostante l’avvenuta emissione del decreto di liquidazione.

1.3) Sotto un profilo più strettamente procedurale, va ancora rilevato che, qualora si dovesse ritenere che attraverso l’opposizione possa essere introdotto, oltre che il procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29, anche un processo a cognizione piena, a seconda che si controverta solo del quantum od anche dell’an della pretesa, osterebbe comunque alla tesi dell’appellabilità della sentenza resa dal giudice (in forma di ordinanza) in tale seconda ipotesi il fatto che, mentre il giudizio per la liquidazione degli onorari di avvocato si svolge in un unico grado, quello disciplinato dall’art. 170, comma 1 del T.U. (non a caso proponibile entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione del decreto) ha ad oggetto l’impugnazione di un precedente provvedimento decisorio ed è dunque, già di per sè, un procedimento di secondo grado.

1.4) Va, infine, ricordato che, che la recente sentenza n. 390/011, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sorto in ordine all’applicabilità nella specifica materia – ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione – del principio dell’apparenza ovvero del principio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento, nel senso che va data rilevanza alla forma adottata dal giudice, purchè frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile delle modalità con le quali in concreto si è svolto il relativo procedimento.

Ebbene, nel caso di specie non pare dubbio che, vuoi per la mancata adozione di qualsivoglia formalità procedurale, vuoi per l’estrema concisione del provvedimento, emesso, senza la previa assegnazione di termini alla R. per il deposito di una memoria conclusionale, a scioglimento di una riserva assunta da soli quindici giorni, il giudice abbia inteso pronunciare un’ordinanza a definizione del procedimento speciale di cui alla L. n. 479 del 1942, art. 29, non altrimenti impugnabile se non con ricorso per cassazione.

2) Si può a questo punto procedere all’esame delle censure svolte dalla ricorrente.

Con il primo motivo, la R. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 522 e 676 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Lamenta che il giudice del merito abbia escluso il suo diritto al compenso identificandola con una delle parti in causa, per aver ella rivestito la qualità di curatrice del Fallimento richiedente il sequestro.

Osserva a riguardo che il curatore fallimentare, quale organo tecnico che collabora con il giudice, non può essere definito nè un rappresentante dei creditori nè, tantomeno, un rappresentante del fallito e non può essere assimilato all’organo di amministrazione della società.

Deduce, inoltre, di aver esercitato l’attività di custode al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, essendo stata nominata da un giudice terzo, a titolo personale e non nella sua qualità di curatrice del Fallimento della Paper Manifacture, sicchè risulterebbe del tutto ingiustificato ricomprendere il compenso dovutole per tale attività in quello che le sarà liquidato per l’opera prestata in favore del Fallimento.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2.1) L’art. 522 c.p.c., comma 2, stabilisce che nessun compenso può attribuirsi al custode se questi è una delle persone indicate nell’art. 521, comma 1, (il creditore, il suo coniuge, il debitore od una delle persone della sua famiglia con lui conviventi). La disposizione, dettata in tema di custodia di beni mobili pignorati, è stata ritenuta applicabile anche alla parte che sia nominata custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in ragione nel fatto che, per un verso, risulterebbe incongruo attribuire un compenso al contendente vittorioso che abbia svolto l’attività di custodia, il quale, in definitiva, ha gestito il bene in favore di se stesso e, per l’altro, non si può riconoscere al contendente soccombente il compenso per un’attività resa necessaria da una sua pretesa, o da una sua resistenza in giudizio, che sono risultate prive di fondamento (Cass. n. 4870/97). Il principio appena enunciato contribuisce a chiarire che l’ambito applicativo dell’art. 522, comma 2, (che, attraverso il rinvio all’art. 521, individua specificamente le persone cui non può essere attribuito il compenso) non può estendersi al di là del suo significato letterale: soltanto il creditore e il debitore, ovvero le parti sostanziali del giudizio, potranno risultare al suo esito vittoriosi o soccombenti. Costoro, dunque, qualora nominati custodi del bene sequestrato, non avranno diritto al compenso o perchè si sono direttamente avvantaggiati dell’attività svolta o perchè vi hanno dato essi stessi causa.

Tanto non può dirsi per il curatore, che, per espressa disposizione legislativa (L. Fall., art. 31), è mero amministratore del patrimonio fallimentare, attualmente soggetto alla vigilanza (e in precedenza, secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis al caso di specie, alla direzione) del giudice delegato e che, secondo l’orientamento tuttora prevalente in dottrina, non rappresenta nè sostituisce i creditori o il fallito, ma assume la posizione di organo ausiliare dell’amministrazione della giustizia, ovvero di soggetto imparziale che opera nell’interesse generale, qualificabile come incaricato di pubbliche funzioni. Fra il curatore ed i creditori concorsuali difetta, dunque, un rapporto di rappresentanza organica; nè, rispetto alla massa, il curatore può ritenersi fornito di capacità processuale generale ed autonoma, posto che la sua costituzione in giudizio è subordinata all’autorizzazione del giudice delegato (salve le eccezioni introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 27). Il curatore non può quindi essere identificato con la parte (il Fallimento) di cui ha la rappresentanza processuale. Ne consegue che, qualora egli venga nominato custode dal giudice del sequestro, l’attività da lui svolta in tale qualità non può essere ricondotta nell’ambito delle funzioni che gli competono quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante e deve essere separatamente remunerata.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e la controversia rinviata, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese di quello di legittimità, al Presidente del Tribunale di Roma.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rinvia al Presidente del Tribunale di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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