Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26106/2015 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GAETANO SCUOTTO, ANTONIO SCUOTTO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLI 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione

Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIELLA MANDATO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7359/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 2414/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.10.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.M. volta alla corresponsione dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, e succ. mod. e integraz.;

che avverso tale pronuncia C.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che la Regione Campania ha resistito con controricorso;

che il Ministero della Salute non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 4, per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione morbosa cronica conseguente al contagio da HCV dovesse essere accompagnata, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale oggetto della domanda, dall’ulteriore requisito di un danno funzionale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, laddove nel caso di specie rilevavano le lesioni permanenti all’organo epatico e il danno psichico subito in conseguenza del contagio;

che, con il secondo motivo, il ricorrente, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, per non avere la Corte territoriale in alcun modo motivato in ordine alla circostanza che la legge non prevede alcuna soglia minima di indennizzabilità del danno;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito disposto la rinnovazione della CTU nonostante che la CTP depositata in appello evidenziasse un’evoluzione del quadro clinico compatibile con l’ascrizione del danno post-trasfusionale alla 7^ categoria;

che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure;

che, al riguardo, va premesso che – come pure ricordato da parte ricorrente – la questione della necessità o meno che il danno post-trasfusionale abbia messo capo ad un’obiettività clinica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria (Cass. S.U. n. 8064 del 2010);

che, pertanto, i motivi in esame sono infondati nella parte in cui si dolgono che i giudici territoriali abbiano rigettato la domanda sul presupposto dell’insussistenza di danni post-trasfusionali ascrivibili (sia pure in termini di equivalenza e non di rigida corrispondenza) ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981, più volte cit.; che, nella parte in cui lamentano che non sia stata debitamente valutata l’incidenza di patologie anche di natura psichica, i due motivi sono invece, al pari del terzo, affatto inammissibili, pretendendo di veicolare in questa sede di legittimità un riesame del materiale istruttorio alla stregua del quale i giudici territoriali hanno confermato le risultanze dell’accertamento compiuto dal CTU di prime cure, disattendendo motivatamente le critiche del CTP (cfr. specialmente pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;

che, sebbene la notifica del ricorso per cassazione al Ministero della Salute sia stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, reputa il Collegio di dover dare continuità al principio di diritto secondo cui, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, è superfluo disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica nulla, atteso che la sua concessione si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (così, tra le più recenti, Cass. n. 12515 del 2018);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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